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Ordinanza — n. 27787/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal confirming arbitration clause validity despite alleged lack of membership or unfairness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27787/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Intern Art S.R.L. against the Padua Tribunal's decision declaring the arbitration clause valid. The Tribunal had found that the company was a member of the Mengato Consortium based on correspondence and a registry check, rendering the arbitration agreement applicable. The court upheld this finding, rejecting arguments regarding the company's non-membership, non-payment of fees, or the potential unfairness of the clause contained in the consortium's statutes. Consequently, the court confirmed the jurisdiction of the arbiters and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 806 c.p.c.; Art. 829 c.p.c.: The validity of an arbitration clause in a social organization's statutes does not require specific written approval if the party has joined the organization, and the clause remains effective despite alleged unfairness absent conditions of general terms or standardized forms.

Parole chiave

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arbitration clause validity consortium membership status unfair contract terms arbitration jurisdiction competence arbitration social organization statutes tacit consent membership arbitrato internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 806 c.p.c.
Art. 829 c.p.c.
Art. 7 of the Consortium Statute
sempre volendo considerare Intern Art iscritta al Consorzio in data 5 dicembre 2018, come risultante da visura camerale, deve ritenersi esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 7 dello statuto per tacito assenso, ossia per mancato pagamento dei contributi associativi;
Art. 13, comma 1-quater of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 47, comma 5 c.p
Memoria difensiva ex art. 47, comma 5 c.p.c.
art. 380- ter, comma 2 c.p
Entrambe le parti hanno presentato memoria ai sensi dell'art. 380- ter, comma 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4351/1993
Cass. 11751/2003
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 22357-2021 per regolamento di competenza proposto da: INTERN ART S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato VERONICA DE MATTEIS; - ricorrente - nei confronti di CONSORZIO MENGATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 14, presso lo studio dell'Avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentata e difesa dall'Avvocato LEONE BARISON; - controparte - avverso la sentenza n. 1453/2021 del TRIBUNALE di PADOVA, pubblicata il 13/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. TOMMASO BASILE, che chiede il rigetto del ricorso. PREMESSO CHE La società Intern Art s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1453/2021 resa dal Tribunale di Padova. Il Tribunale, adito in opposizione dal Consorzio Mengato, ha accolto l'eccezione dell'opponente e ha dichiarato il difetto della propria competenza, in favore degli arbitri, a decidere la domanda di pagamento della ricorrente e le eccezioni formulate dall'opponente e, per l'effetto, ha revocato il decreto che aveva ingiunto al Consorzio Mengato il pagamento di euro 78.966,15.

Memoria difensiva ex art. 47, comma 5 c.p.c. è stata depositata dal Consorzio Mengato. Entrambe le parti hanno presentato memoria ai sensi dell'art. 380- ter, comma 2 c.p.c. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso contesta "l'avvenuta violazione delle norme sulla competenza e l'omessa considerazione di fatti storici decisivi per il giudizio, la cui valutazione è logicamente preordinata e funzionale alla risoluzione della questione di competenza", in particolare il Tribunale non avrebbe considerato che:

1. la ricorrente non è mai stata consorziata, non essendoci stata accettazione conforme alla proposta di iscrizione al Consorzio, così che non risulta applicabile la clausola compromissoria;

2. Intern Art non ha mai effettuato alcun versamento in favore del Consorzio, né della quota di partecipazione, né di oneri consortili, così che l'iscrizione non risulta perfezionata;

3. la ricorrente è sempre rimasta estranea alla vita del Consorzio;

4. Anche a volere considerare Intern Art iscritta al Consorzio, la clausola compromissoria di cui allo statuto del Consorzio risulta vessatoria e non è stata oggetto di approvazione specifica; Ric. 2021 n. 22357 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- 5. sempre volendo considerare Intern Art iscritta al Consorzio in data 5 dicembre 2018, come risultante da visura camerale, deve ritenersi esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 7 dello statuto per tacito assenso, ossia per mancato pagamento dei contributi associativi;

6. di fatto, gli accordi economici intercorsi tra le parti, prima e dopo i lavori, sono stati regolati da accordi diversi rispetto a quanto previsto dal tariffario del Consorzio. Il ricorso non può essere accolto. Il Tribunale di Padova ha infatti analiticamente considerato le circostanze elencate dal ricorrente (pp. 3- 5 della sentenza impugnata) e le ha ritenute non decisive a fronte del chiaro contenuto della clausola arbitrale (che deferisce all'arbitro qualunque controversia tra i consorziati e il Consorzio) e delle prove prodotte dal Consorzio (in particolare, la corrispondenza intercorsa tra il commercialista della ricorrente e il Consorzio, il contratto di affidamento dei lavori, la visura camerale da cui risulta l'iscrizione di Intern Art alla data del 22 dicembre 2020), prove che hanno portato il Tribunale - con giudizio che il Collegio condivide - a ritenere che la ricorrente facesse parte del Consorzio quanto meno all'epoca in cui sono stati svolti i lavori.

Quanto alla vessatorietà della clausola arbitrale, va rilevato che "l'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a far parte" (così Cass. 4351/1993, cfr. pure Cass. 11751/ 2003).

II. Va pertanto confermata la competenza arbitrale. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza (né vi è spazio per una riforma della liquidazione delle Ric. 2021 n. 22357 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -3- spese operata dal Tribunale, auspicata dalla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e conferma la competenza arbitrale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Consorzio Mengato, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Rom