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Ordinanza — n. 27786/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction objection, ruling contractual forum selection clause overrides functional labor court competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27786/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Mario Grasso's appeal regarding the functional jurisdiction of the Caltagirone labor court. Grasso argued a para-subordination relationship existed, but the court found the parties' contract explicitly designated Palermo as the competent forum. Consequently, the court ruled that the agreed contractual clause prevails over the default functional jurisdiction rules for labor disputes.

Regesto Legislator

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Art. 25 del contratto di fornitura; Art. 21 e 447 bis c.p.c.: The parties' agreement to designate a specific court for disputes regarding a fuel distribution contract overrides the functional jurisdiction of the labor court, establishing that contractual forum selection is valid.

Parole chiave

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contractual forum selection functional jurisdiction labor court competence para-subordination contractual agreement Cassazione ordinanza competenza processuale contratto di stazione di servizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 25 del contratto di fornitura
Art. 21 c.p.c.
Art. 447 bis c.p.c.
Art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
5684 del 9/3/2018); dunque l'individuazione del foro competente sulla base della clausola convenzionale radica la competenza del Tribunale di Palermo; spese al merito; va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.

Giurisprudenza citata

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Cass., VI, n. 5684 del 9/3/2018
Cass., ord. n. 13536/2020
13 (Cass., ord. n. 13536/2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 2069-2022 proposto da: GRASSO MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE IPPOLITO e domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: qiuseppe.ippolito@pec.ordineavvocaticatania.it - ricorrente - contro EOS SRL; - intimata- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CALTAGIRONE, depositata il 16/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANNA MOSCARINI; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MISTRI CORRADO, che chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di PALERMO; Considerato che:

1. il Tribunale di Caltagirone, pronunciando in una causa azionata da Mario Grasso, quale titolare dell'omonima ditta, volta a far valere, previo riconoscimento del rapporto di para-subordinazione con la Eos s.r.I., il proprio diritto al pagamento di somme da parte della compagnia a vario titolo dovute, e in relazione, in particolare, all'eccezione sollevata dalla compagnia relativa all'incompetenza funzionale del Tribunale di Caltagirone in favore del Tribunale di Palermo, come stabilito dall'art. 25 del contratto di fornitura intercorso tra Mario Grasso e la Eos s.r.I., ha ritenuto di non ravvisare un rapporto di para-subordinazione, risultando che il ricorrente gestiva il punto vendita in qualità di autonomo imprenditore ed a proprio rischio, senza sottostare peraltro a specifiche direttive della società; conseguentemente ha ritenuto che non vi fosse la competenza del giudice del lavoro e, in applicazione dell'art. 25 del contratto di fornitura, ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Palermo;

2. avverso detta sentenza Mario Grasso ha proposto ricorso per regolamento di competenza invocando una pregressa giurisprudenza di questa Corte che definiva il rapporto in oggetto quale rapporto di para-subordinazione; Eos s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede;il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso e per la declaratoria della competenza del Tribunale di Palermo, in forza del patto convenuto tra le parti volto ad individuare il foro competente; il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.il Collegio aderisce alle conclusioni del P.G. in forza della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale " Il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante, integra un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, di talché non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447 bis c.p.c. prevista per il contratto di comodato potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie" (Cass., VI, n. 5684 del 9/3/2018); dunque l'individuazione del foro competente sulla base della clausola convenzionale radica la competenza del Tribunale di Palermo; spese al merito; va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13 (Cass., ord. n. 13536/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Palermo. Spese al merito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio de