Italian court allows pensioner's claim for asbestos exposure retroactive pay, overturning dismissal based on statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's defense and allowed Giuseppe Arizzi's appeal against the lower court's dismissal of his claim for contributory benefit retroactive pay. Arizzi argued that the statute of limitations should start from his actual knowledge of asbestos exposure rather than his pension date, which the lower court incorrectly applied. The court agreed, ruling that the ten-year limitation period begins only when the worker becomes aware of the specific exposure exceeding safety thresholds, a realization that can occur after retirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.; The right to contributory retroactive pay for asbestos exposure is subject to a ten-year statute of limitations that commences from the moment the worker acquires knowledge of the specific exposure exceeding safety thresholds, which may occur subsequent to retirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21608-2020 proposto da: ARIZZI GIUSEPPE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIA CAIZZA, PAOLA LUISA MARIA MOSCATO; - ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PA I-IERI; - resistente- avverso la sentenza n. 441/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 21608 sez. ML - ud. 14-06-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 27 novembre 2019, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Gela e rigettava la domanda proposta da Giuseppe Arizzi nei confronti dell'INPS volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13 co. 8 d.lgs. n. 257/1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, per decorso del termine di dieci anni dalla data di pensionamento del Sig.
Arizzi, risalente al luglio 1999; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Arizzi, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l'Inps si è limitato a rilasciare procura per l'eventuale difesa in sede di udienza di discussione; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO - che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2935 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale, avendo questa individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di pensionamento del dipendente anziché nella circostanza della maturata consapevolezza da parte di questi di essere stato esposto ad amianto oltre soglia; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, il ricorrente deduce il carattere apparente della motivazione dalla Corte territoriale posta a base dell'impugnata sentenza risultando fondata sulla prescrizione del diritto il cui termine di decorrenza risultava essere stato erroneamente individuato; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'approdo al convincimento circa il decorso della prescrizione in difetto di qualsiasi elemento anche presuntivo che attestasse la piena consapevolezza dell'esposizione all'amianto; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., ex muitis, Cass. 2856/2017), secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, quale diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto all'amianto oltre soglia durante le proprie lavorazione, conoscenza che ben può maturare successivamente alla data del pensionamento, non rilevando la cessazione dell'esposizione; dm- Q.. /14441.€4041.. t (11~40- QAAAA.4- 01~"Co n4A ka(k.0 VcDA4-01.44 ‘'.t. (Zus4044ara2~.. pW2.1.4.AlAilek c e pertanto, il ricor o va accolto e la sentenza impugnata id tattio.~, cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta, inzeulk.a0 diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, uuri Qui co 4.à.o provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in diversa composizione Così deciso in Roma,