Italian court allows asbestos exposure claim by accepting that late INAIL filing invalidates the favorable legal regime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Gianluca Carboni's appeal against the INPS, overturning the lower court's decision regarding his asbestos exposure benefit. Carboni argued that a late administrative filing to INAIL did not negate his right to the original, more favorable contribution regime, while the INPS contended the delay rendered the claim inadmissible under the new rules. The court ruled that the late submission of the INAIL request was a decisive fact that legally extinguished the applicability of the original benefit, thereby dismissing the remaining arguments and remanding the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 132 L. n. 350/2003; Art. 47 d.l. n. 269/2003: The late submission of an administrative request for qualification of asbestos exposure to INAIL constitutes a decisive fact that precludes the application of the original, more favorable contribution regime.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20873-2020 proposto da: CARBONI GIANLUCA, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difesi dagli avvocati MELANIA DELOGU, GIOVANNI BATTISTA LUCIANO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA GIANNICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; - resistente - avverso la sentenza n. 189/2019 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 28/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 20873 sez. ML ud. 14-06-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 28 dicembre 2019, la Corte di Appello di Cagliari, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Sassari di rigetto della domanda proposta da Gianluca Carboni nei confronti dell'INPS, volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, in parziale riforma della predetta decisione, riconosceva il froTtv Figrtot beneficio contributivo di cui all'art. 47, d.l. n. 269/2003 implicante l'applicazione della maggiorazione contributiva dell'1,25 in luogo di quella dell'1,50; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dall'INPS ed applicabile ratione temporis il regime meno favorevole di cui all'art. 47, d.l. n. 269/2003 per essere stata accertata l'esposizione qualificata all'amianto del ricorrente fiuno al 31.12.2003; che per la cassazione di tale decisione. ricorre il.
Carboni. Aa. ri c.Ou AA4U44.311 affidando l'impugnazionel'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l'INPS, ppr intimato, nn ha svolto difesa alcuna) coAS; Gu.*4-9109 tatt put wika.. • 44, CAA AA Ai cPino Aair ti: che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; che il ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 132, I. n. 350/2003, 47, d.l. n. 269/2003 conv. in I. n. 326/2003 e 13, comma 8, I. n. 257/1992, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per non aver tenuto conto delle disposizioni di cui alle norme invocate recanti specifiche eccezioni al mutamento di regime ed implicanti, nei casi indicati, la perdurante efficacia dell'originario beneficio; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione dell'inoltro all'INAIL della domanda amministrativa di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto entro il 2.10.2003, circostanza inclusa tra le eccezioni al nuovo regime meno favorevole dall'art. 3, comma 132, I. n. 350/2003; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza in relazione all'omessa pronunzia in ordine all'impugnato capo della sentenza di primo grado relativo all'accollo al Carboni delle spese di lite; che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
è prospettata in relazione alla non conformità a diritto della compensazione delle spese del grado di appello disposta dalla Corte territoriale asserendosi non risuldtare la statuizione sorretta dalla motivazione addotta, riferita da un preteso mutamento giurisprudenziale; che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento, atteso che il diniego del diritto del Carboni all'originario beneficio di cui all'art.,1 comma ,eltoi Jur atmAA... LUM 257/1992 trova causa nella disconosciutarcircostanza dell'invio all'INAIL della relativa domanda amministrativa entro la data del 2.10.2003, circostanza che, viceversa, rileva quale condizione legittimante la perdurante efficacia della predetta disposizioneigt atigi.
A.L4.1 et cdtteec, ; che, pertanto, i primi due motivi di ricorso vanno accolti( tp. com. restando così assorbiti gli altri e la sentenza impugnata cassataZt 8 62. /Acelf con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione. Così dec