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Ordinanza — n. 27764/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against Inps medical benefit decision, ordering correct litigation costs based on case value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27764/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's appeal regarding litigation costs, quashing the lower court's decision which had underpaid fees. The appellant argued the awarded amount was inconsistent with the case value, while the Inps resisted the claim. The court ruled in favor of the appellant by applying specific statutory criteria to determine the correct fee schedule and awarded the adjusted costs.

Regesto Legislator

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Art. 445 bis c.p.c.; Art. 13 cod. proc. civ.: In proceedings for preliminary technical verification, if the homologation decree deviates from the official technical consultant's conclusions without party contestation, such deviation constitutes a material error correctable via correction procedure rather than cassation appeal, except for litigation costs.

Parole chiave

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preliminary technical verification homologation decree litigation costs case value assessment social security benefits material error correction professional fees calculation assicurazione delle spese di cura

Disposizioni normative citate

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Art. 445 bis c.p.c.
RILEVATO CHE Il tribunale di Tivoli , in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con il decreto di omologa del 6.10.2020 aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario di cui 74% utile alla prestazione di riferimento ( art.
Art. 13 cod. proc. civ.
DM n. 55/2014
Art. 24 I.n. 794/1942
55/ 2014 nonché art. 24 I.n. 794/1942, art.
Art. 4 co. 1 DM n. 585/1994
RILEVATO CHE Il tribunale di Tivoli , in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con il decreto di omologa del 6.10.2020 aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario di cui 74% utile alla prestazione di riferimento ( art.
I.n. 1051/1957
585/1994, I.n. 1051/1957, nonché vizio di motivazione in relazione all'art.
Art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c.
1051/1957, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 co.1 nn.
art. 445 bis c.p
RILEVATO CHE Il tribunale di Tivoli , in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con il decreto di omologa del 6.10.2020 aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario di cui 74% utile alla prestazione di riferimento ( art.
art. 111 Cost
Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite , parte ricorrente proponeva ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.
art. 13 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 26758/2016
13-07-2022 -2- errore materiale emendabile con la procedura di correzione"(Cass.n. 26758/2016; Cass.n.
Cass.n. 19062/2017
26758/2016; Cass.n. 19062/2017).
Cass.n. 15656/2012
per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa" ( Cass.n. 15656/2012 conf.
Cass.n. 10454/2015
Cass.n. 10454/2015, Cass.SU n.10455/2015).
Cass.SU n.10455/2015
10454/2015, Cass.SU n.10455/2015).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 32151-2020 proposto da: DI GIUSEPPE FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCA VALLO, ANTONELLA PA FIERI; - controricorrente - avverso il decreto n. R.G. 5418/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE Il tribunale di Tivoli , in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con il decreto di omologa del 6.10.2020 aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario di cui 74% utile alla prestazione di riferimento ( art. 1 I.n. 222/84) in capo a Fabio Di Giuseppe, con decorrenza dalla domanda amministrativa e con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi E. 911,00. Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite , parte ricorrente proponeva ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. cassazione affidato ad un solo motivo , cui resisteva con controricorso l'Inps.

CONSIDERATO CHE Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali le tabelle n.. 9 e 2 del DM n. 55/ 2014 nonché art. 24 I.n. 794/1942, art. 4 co. 1 DM n,. 585/1994, I.n. 1051/1957, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 co.1 nn. 3 e 5 c.p.c.. Preliminarmente deve ritenersi ammissibile il ricorso in quanto questa corte ha chiarito che "In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero Ric. 2020 n. 32151 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -2- errore materiale emendabile con la procedura di correzione"(Cass.n. 26758/2016; Cass.n. 19062/2017). Parte ricorrente rilevava la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia ( dalla quale andava detratta la somma già liquidata). Il motivo risulta fondato. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali ( quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa" ( Cass.n. 15656/2012 conf.

Cass.n. 10454/2015, Cass.SU n.10455/2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra C 26.000,00 ed E. 52.000,00 in tale scaglione rientrando l'ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva , vanno individuati in E. 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di C 472,50 per studio della controversia, C 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed C 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, d.m. n.55/2014).

Deve rilevarsi che con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto dell'art. 4, d.m. n. 55/2014, che testualmente prevede un riduzione «fino al 70 per cento» dell'importo liquidato per tale fase. Avuto riguardo all'importo dianzi delineato, risulta evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata decisione sia inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla Ric. 2020 n. 32151 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato d.m. n. 55/2014, in relazione alle singole fasi processuali.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi C 1.212,00 per compensi professionali, essendo in tal misura determinata la domanda contenuta nel ricorso non superabile nel suo ammontare, in ragione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in ragione del valore della controversia, come da dispositivo.

In considerazione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in E. 1212,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Condanna l'Inps al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità liquidate in E.300,00 per compensi e. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% . con distrazione al procuratore antistatario. Cosi' deciso in Roma in data 13 luglio 2022 . Il Pr J DEPOSITATO IN C CELLER