Italian Court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate facts on coercion in settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to overturn a lower court's finding of coercion in a settlement agreement. The appellant argued that the settlement was invalid due to intimidation, but the court noted that the appellate court had already evaluated the factual context and the employee's testimony regarding threats. Consequently, the court ruled that the appeal merely sought a re-evaluation of historical facts, which is prohibited under Italian civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible if it appears to allege a violation of law or lack of motivation but actually aims at a re-evaluation of the facts by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA i i sul ricorso 31133-2021 proposto da: f NAPOLI SERVIZI SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'av-vocato MARCO CAPECE; - ricorrente- Contro CRISTIANO BIANCA MARIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIANA QUATTROMINI; - controricorrente- contro NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA; - intimato - avverso la sentenza n. 2688/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
VALERIA PICCONE. RILEVATO che Con sentenza n. 2688 del 2021, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto da Maria Bianca Cristiano, ha dichiarato la nullità del verbale di conciliazione dalla medesima impugnato, sottoscritto in data 3.11.2016, nonché dell'av-venuto trasferimento d'azienda tra Napoli Sociale S.p.A. in liquidazione e Napoli Servizi S.p.A., dalla data di assunzione presso la Napoli Sociale S.p.A. condannando le società appellate in solido al pagamento della soma di euro 1602,45 oltre spese legali; in particolare, la Corte ha ritenuto frutto di coartazione la sottoscrizione del verbale di conciliazione sottoscritto fra le parti addivenendo, quindi a pronunciarne la nullità; per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, Napoli Servizi S.p.A., affidandolo ad un unico motivo; resiste, con controricorso, Maria Bianca Cristiano.
CONSIDERATO che con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 1434, 1435, 1965 e 2113 cod. civ. denunziandosi l'erronea individuazione di un vizio del consenso da parte della Corte territoriale; il motivo nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla illegittimità del verbale di conciliazione intercorso alla luce della ritenuta coartazione della volontà della lavoratrice; in particolare, la Corte ha reputato fondamentale il contenuto della comunicazione di Napoli Servizi in vista della futura stipula del contratto di assunzione, nella quale si legge che la proposta di assunzione alle proprie dipendenze sarebbe stata subordinata all'accettazione da parte della lavoratrice di determinate condizioni, tra Ric. 2021 n. 31133 sez.
ML - ud. 21-06-2022 -2- cui la rinuncia ad azioni dirette e/o di natura solidaristica relative al rapporto intercorso con Napoli Sociale e che l'assunzione stessa e le condizioni ivi indicate avrebbero dovuto essere trasposte in un verbale di conciliazione ex art. 411 cod. proc. civ.; secondo quanto ritenuto dalla Corte, le dichiarazioni testimoniali non hanno che confermato la volontà della Napoli Servizi già espressa nella lettera suddetta avendo per es. la teste Castellano dichiarato che solo al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione l'amministratore aveva letto i7punti di rinuncia che avrebbero dov-uto essere accettati, aggiungendo che la sottoscrizione era stata frutto di minaccia in quanto l'amministratore Allocca aveva fatto presente che firmare il verbale era l'unica soluzione per continuare il rapporto lavorativo; la Corte ha ritenuto tale atteggiamento intimidatorio e coartativo della volontà della lavoratrice, con valutazione non implausibile alla luce del complessivo atteggiarsi dei rapporti fra le parti con particolare riguardo al comportamento della datrice; in particolare, la Corte ha ritenuto frutto di intimidazione la sottoscrizione richiesta alla Cristiano e dalla stessa effettuata e tale valutazione, di fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; con le censure prospettate A—pereerfser-srgrtite-, quindi, la difesa ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 1000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ric. 2021 n. 31133 sez. ML - ud. 21-06-2022 -3- del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto