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Ordinanza — n. 27759/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses suspension of labor dispute due to lack of specific reasoning regarding pending appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27759/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Ida Portolano's appeal against the suspension of her labor dispute by the Naples court. The lower court suspended proceedings based on vague interpretations of a prior appellate decision regarding fake labor placement and wage absorption. The Supreme Court found this reasoning insufficient because it failed to explicitly define how the pending appeal would resolve the specific doubts justifying the suspension.

Regesto Legislator

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Art. 337 comma 2 cod. proc. civ.; Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: A discretionary suspension of proceedings is invalid if the lower court fails to explicitly state the specific terms under which the outcome of a pending appeal will resolve the interpretative doubts justifying the suspension.

Parole chiave

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suspension of proceedings lack of motivation fake labor placement wage absorption appeal pending procedural regulation Cassazione sospensione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 comma 2 cod. proc. civ.
Il Collegio Osserva Parte ricorrente propone ricorso per regolamento di competenza dolendosi della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 comma 2, cod.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
civ., in tema di sospensione del giudizio ex art. 360, comma 1, n.
art. 337 cod. proc. civ
Il Collegio Osserva Parte ricorrente propone ricorso per regolamento di competenza dolendosi della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7217/2021
Cass. n. 48 del 2022
Cass. n. 12193 del 2020
48 del 2022); in particolare, ha chiarito questa Corte (sul punto, Cass. n. 12193 del 2020) che l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per Ric.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 31092-2021 proposto da: PORTOLANO IDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N 19, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO GIUDIZIOSO; - ricorrente - contro ACISMON - ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIO MARIA RAIMONDI; - controlicorrente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 9612/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 09/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STEFANO VISONA', il quale chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, con le conseguenze di legge. Premesso che - con ordinanza del 9 novembre 2021, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della istanza formulata dall'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (in seguito ACISMOM) ai sensi dell'art. 42, comma V, cod. proc. civ., ha sospeso il giudizio intrapreso da Ida Portolano per ottenere la corresponsione delle retribuzioni alla stessa spettanti dal 31/12/2007, data del recesso dal rapporto di lavoro intimatole; in particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la sospensione facoltativa del processo, invocata dalla ACISMOM, in attesa della definizione del giudizio di legittimità avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli - n. 4065 del 2018 - che aveva ritenuto la sussistenza di una ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, con individuazione nell'ACISMON del datore di lavoro effettivo e, reputata assorbita la domanda inerente alle retribuzioni successive al licenziamento, (31/12/2007) essendo il recesso intimato da non legittimato - per via dell'accertata sussistenza di una interposizione fraudolenta - improduttivo di effetti;

Ric. 2021 n. 31092 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- in relazione a tale pronunzia propone regolamento di competenza Ida Portolano; resiste, con controricorso assistito da memoria, l'ACISMOM; il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha richiesto che venga accolto il ricorso per carenza di motivazione dell'ordinanza di sospensione. Il Collegio Osserva Parte ricorrente propone ricorso per regolamento di competenza dolendosi della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 comma 2, cod. proc. civ., in tema di sospensione del giudizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., adducendo l'illegittimità della sospensione del processo per carenza di motivazione in ordine alla stessa; va premessa la ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza proposta atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, quando si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c. p. c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c. p. c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (cfr., sul punto, Cass. n. 14146 del 2020;

Cass. n. 16142 del 2015); nella specie, parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle retribuzioni a lei spettanti alla luce della decisione di secondo grado (n. 4605 del 2018) che, nel riconoscere una fattispecie Ric. 2021 n. 31092 sez. MI - ad. 21-06-2022 -3- di interposizione fittizia, ha dichiarato, in motivazione, "assorbita" la richiesta di condanna al pagamento delle retribuzioni successive al 31/12/2007 in considerazione dell'improduttività di effetti del licenziamento intimato da soggetto non legittimato ed alla luce del conseguente obbligo dell'Associazione di ricevere la prestazione "...e a far fronte ai correlati obblighi retributivi"; nel dispositivo, quindi, in accoglimento dell'appello proposto dalla Portolano, ed in riforma della sentenza impugnata, è stata dichiarata l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e l'ACISMOM a far data dal maggio 1994 ed è stata condannata la Associazione al pagamento delle differenze retributive spettanti fino al 31/12/2007; sulla base di tale arresto, riconducibile alla sentenza n. 4065 del 2018, è stata poi proposta l'azione dinanzi al Tribunale di Napoli, per ottenere il pagamento delle somme retributive invocate, per il periodo susseguente al 31/12/2007; con l'ordinanza impugnata davanti a questa Corte, il Tribunale adito, preso atto del ricorso per cassazione proposto dalla resistente avverso la sentenza della Corte d'Appello, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 337 secondo comma, cod. proc. civ., "...attesi dubbi interpretativi nascenti dalla sentenza della Corte d'appello in merito alla fattispecie in esame..." tenuto conto "...dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7217/2021, resa in altro giudizio vertente su analoga questione..."; orbene, questa Corte ha affermato che, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica Ric. 2021 n. 31092 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -4- che ne è stata fatta (cfr., sul punto, Cass. n. 14738 del 2019); ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (si veda altresì, Cass. n. 14337 del 2019); nella specie, il Tribunale si è limitato a far riferimento a fattispecie analoga - già decisa da questa Corte - ed alla sussistenza di "dubbi interpretativi" circa la sentenza della Corte d'appello impugnata; premesso che la fattispecie già decisa da questa Corte con ordinanza n. 7217/2021 si differenzia da quella di specie, per essere stato nella stessa proposto ricorso incidentale della lavoratrice, va rilevato, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, come ci si trovi di fronte ad una motivazione apparente;

è evidente, infatti, che il riferimento a dubbi interpretativi si risolva in una motivazione tautologica ove si consideri il disposto della decisione di secondo grado, non essendo ipotizzabile in qual modo la decisione di legittimità possa rimuovere quei dubbi; non v'è dubbio, infatti, che la decisione di secondo grado abbia statuito in ordine alla ritenuta interposizione fittizia ed alle conseguenze economiche ad essa conseguenti; non v'è parimenti dubbio che, per potersi parlare di assorbimento, anche improprio, occorre essere in presenza del rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che renda vano esaminare le altre (da ultimo, ex multis, Cass. n. 48 del 2022); in particolare, ha chiarito questa Corte (sul punto, Cass. n. 12193 del 2020) che l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per Ric. 2021 n. 31092 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -5- sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; nella specie, in realtà, la Corte nel dichiarare assorbita la domanda relativa alle retribuzioni successive al 31/12/2007 per inefficacia del licenziamento, ha poi, nel dispositivo, condannato la ACISMOM alla corresponsione delle retribuzioni spettanti alla ricorrente solo fino a quella data;

è evidente, quindi che, invocata l'autorità della pronunzia relativa al riconoscimento di una interposizione fittizia di manodopera per ottenere il pagamento delle retribuzioni successive alla data del licenziamento dichiarato inefficace, la sospensione discrezionale del giudizio ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cod. proc. civ. avrebbe necessitato di una esplicitazione dei termini nei quali l'esito del giudizio di cassazione, tuttora pendente, possa risolvere i dubbi interpretativi relativi al caso sottoposto al Tribunale, in considerazione di quanto deciso dalla sentenza della Corte d'appello n. 4065 del 2018; alla luce delle suesposte argomentazioni, dovendo reputarsi difettante di motivazione la sospensione disposta, il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata cassata, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice di merito, cui va rimessa, altresì, la liquidazione delle spese della presente fase;

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dispone la Ric. 2021 n. 31092 sez. ML - ud. 21-06-2022 -6- prosecuzione del giudizio, fissando per la