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Ordinanza — n. 27665/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-examination of claim period, remanding case to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27665/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appellant's complaint regarding the lower court's failure to examine the specific claim period for the energy discount. The appellant argued that the appellate court ruled on a future date range not requested, violating the principle of correspondence between the claim and the judgment. Consequently, the court set aside the contested decision and remanded the case to the Court of Appeal of Catanzaro for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A judgment violates the principle of correspondence between the claim and the ruling if it decides on a temporal scope of the claim different from that requested by the parties, rendering the decision voidable.

Parole chiave

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correspondence claim ruling temporal scope claim violation procedural law remittal lower court energy discount tariff soppressione delle prestazioni esenzione dalle imposte sull'energia diritto alla disconnessione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1.il primo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 112 c.p
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1.il primo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 384 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7106-2021 proposto da: ORLANDO EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato FORTUNATO FRANCESCO MIRIGLIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PALERMO; -ricorrente - contro ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI, presso lo studio dell'avvocato RENATO SILVESTRI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1021/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/12/2020; udita larelazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Ric. 2021 n. 07106 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO CHE 1.con originario ricorso del 24 febbraio 2011 al Tribunale di Catanzaro, Eugenio Orlando convenne l’ENEL s.p.a e l’E.ON. Italia s.p.a. chiedendo di: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire dello sconto dell’80% sull’energia elettrica, secondo CCNL di categoria e, per gli effetti:

b) condannare l’ENEL s.p.a. al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 926,50 indebitamente percepita dal 01/10/2004 al 30/09/2010, pari all’80% di sconto non applicato, oltre interessi legali dalle singole scadenze;

c) condannare l’ENEL s.p.a. all’applicazione del predetto sconto per le fatture future;

d) in subordine, condannare a quanto richiesto ai punti b) e c) la E.ON. Italia s.p.a.;

e) con vittoria di spese e competenze del giudizio”; il ricorrente a sostegno di tale rivendicazione dedusse che, già dipendente dell’ENEL dal 10/09/1973, era stato trasferito per cessione di ramo d’azienda alla Elettrogen s.p.a., poi incorporata nella ENDESA Italia s.p.a., a sua volta assorbita dalla E.ON. Italia s.p.a., fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 31/03/2004; di aver sempre usufruito dello sconto dell’80% sull’energia elettrica per la propria abitazione secondo contratto collettivo anche dopo la cessazione del rapporto, fino al 1° ottobre 2004, allorquando gli era stato revocato dall’ENEL s.p.a.; di aver invece diritto alla conservazione di tale beneficio; instaurato il contraddittorio sia con Enel che con E.ON.

Italia, il Tribunale adito dichiarò la propria incompetenza territoriale e, riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Rossano, il Giudice di prime cure decise la causa rigettando il ricorso per intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dal ricorrente; 2.l’Orlando ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’On. Corte d’Appello adita, contrariis reiectis:

a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire dello sconto dell’80% sull’energia elettrica, secondo CCNL di categoria e, per gli effetti:

b) condannare l’Enel S.p.A. al pagamento, in suo favore, di quanto percepito indebitamente dal 22/12/2005 al 31/12/2016, pari all’80% di sconto non applicato, oltre interessi legali dalle singole scadenze;

c) con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”; instaurato il contraddittorio, la Corte territoriale ha respinto l’appello, pur ritenendo “l’infondatezza del giudizio sulla ritenuta prescrizione”, argomentando Ric. 2021 n. 07106 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- che il diritto in contesa è soggetto a prescrizione decennale e che, “anche a volere diversamente ritenere, sarebbero al più prescritte le riduzioni tariffarie maturate fino al 21.12.2005, ma non certo quelle successive”; esaminando quindi il merito, la Corte ha evidenziato che:

“il 12 ottobre 2015 l’ENEL ha comunicato la disdetta dell’accordo aziendale del 19 aprile 2002 che costituiva anche per i pensionati la fonte del beneficio tariffario in discussione e la compensazione delle spese del grado; il 27 novembre 2015 l’ENEL ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo avente ad oggetto il riconoscimento per gli ex dipendenti e superstiti fruitori del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 di una somma una tantum, condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione entro il 31dicembre 2016”; ha quindi ritenuto che “il diritto all’agevolazione tariffaria non è un diritto quesito”, che “l’agevolazione tariffaria non ha natura retributiva”, che “il recesso dell’ENEL è legittimo”; ha concluso per il rigetto dell’impugnazione; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso nei confronti dell’ENEL Spa il soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso la società 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1.il primo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”; si critica la Corte territoriale per non aver esaminato il motivo di gravame dell’appellante, esponendo una esclusiva motivazione sul recesso formulato dall’ENEL con decorrenza solo dal gennaio 2017; si sottolinea che “la Corte territoriale incorre in un duplice errore, perché non solo non esamina e decide sull’unica richiesta formulata dal ricorrente, ovvero la richiesta dello sconto tariffario dovuto per il periodo 22.12.2005 – 31.12.2016, quanto motiva l’intera sentenza su una domanda non formulata dal ricorrente, ovvero il periodo temporale successivo al 31.12.2016”; 2.il motivo è fondato in quanto la Corte territoriale, pur ritenendo il credito non prescritto, si è poi pronunciata su di un segmento temporale diverso da quello per il quale la questione era stata devoluta in appello, in violazione del canone processuale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;

Ric. 2021 n. 07106 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- non è possibile procedere alla correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., come richiesto dalla controricorrente, in quanto le questioni proposte involgono apprezzamenti di fatto che esorbitano dai poteri di questa Corte; 3.il secondo motivo, con cui si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art., 33 del C.C.N.L. personale Enel del 11/4/1963, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nonché omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art.360, comma 1, n. 5 cpc”, stante l’accoglimento del primo è da considerarsi assorbito perché successivo in ordine logico; 4.conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo, con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto stabilito, provvedendo anche sulle spese;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catan