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Ordinanza — n. 27657/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to expiration of six-month appeal period under Article 327 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27657/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the six-month deadline for challenging the second-instance judgment had expired. Although the appellant argued that the COVID-19 suspension extended the deadline, the court ruled that such suspensions do not apply to forced execution proceedings. Consequently, the appeal filed in January 2021 was deemed untimely and rejected without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 83 comma 2 D.L. 18/2020: The suspension of deadlines due to the COVID-19 emergency does not apply to forced execution proceedings; therefore, an appeal filed after the six-month period prescribed by Art. 327 c.p.c. is inadmissible regardless of any subsequent notification of the contested judgment.

Parole chiave

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forced execution proceedings expiration of appeal period COVID-19 deadline suspension Article 327 Civil Procedure Code inadmissible appeal offesa al credito credito di contributi pagamento del canone di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.
Art. 83 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
Il termine per la notificazione del presente ricorso, che avreb- be avuto naturale scadenza in data 11 agosto 2020, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020 n.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
ART. 615 C.P
Cristiano VALLE Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
art. 327 c.p
Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.
art. 325 c.p
8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 in cui – effettuata la notificazion e della sentenza – il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012
Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 6187 del 30/03/2016
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Cristiano VALLE Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Anna MOSCARINI Consigliere Ad. 08/06/2022 C.C. dott. Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 3547 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3547del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da PUCCIANTI Irene(C.F.: PCC RGR 58B55 L833I) rappresentata e difes a dall’avvocat o Antonio Alberto Azzena (C.F.:

ZZN NNL 38P03 I452I) -ricorrente- nei confronti di CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN VIAREGGIO, VIA DON G. MINZONI N. 50/52(C.F.: 91013790463 ), in persona dell’amministratore,legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Fi- renze n. 378/2020,pubblicata in data 11 febbraio 2020 (e che si dichiara notificata in data 16 novembre 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Il condominio del fabbricato sito in Viareggio, via Don G.

Min- zoni n. 50/52,ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto di paga- Ric. n. 3547/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 mento dell’importo di € 42.807,38 intimatogli da Irene Puc- cianti. L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Lucca. La Corte di Appello di Firenze ha conferm ato la decisione di primo grado. Ricorre la Puccianti, sulla base di duemotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede il condominio intimato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 11 febbraio 2020. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2011. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso, che avreb- be avuto naturale scadenza in data 11 agosto 2020, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in Ric. n. 3547/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd.

“sospensio- ne Covid”) è rimasto differito, dunque, sino al 15 ottobre 2020. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01;

Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. 3 , Sentenzan. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) .

Il ricorso è datato 15 gennaio 2021 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. È appena il caso di osservare che nessun rilievo può avere, in senso contrario,l’avvenuta notificazione della decisione impu- gnatain data (16 novembre 2020, secondo quanto afferma la ricorrente) successiva alla scadenza del termine di cui all’art.327 c.p.c., in quanto «ai sensi dell’art. 327 c.p.c., la decaden- za dall’impugnazione per decorso del termine lungo (oggi se- mestrale) dalla pubblicazione della sentenza, si verifica “indi- pendentemente dalla notificazione”, e pertanto anche nel caso Ric. n. 3547/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 in cui – effettuata la notificazion e della sentenza – il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo» (Cass., Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 6187 del 30/03/2016 , Rv. 639330 – 01; conf.:

Sez. 2 , Sentenza n. 8191 del 16/06/2000, Rv. 537648 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 26272 del 02/12/2005, Rv. 585027 –01). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 qu ater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso a