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Ordinanza — n. 27653/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual grounds under double conformity rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27653/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual grounds challenging the lower court's interpretation of a collective agreement clause. The appellant merely offered an alternative interpretation without demonstrating that the first instance judge ignored relevant data or applied incorrect justifying rules. Consequently, the court ruled that the appeal violated the double conformity principle by lacking the required specific allegations of factual error.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.; When a contract clause admits multiple plausible interpretations, a cassation appeal cannot succeed by merely contrasting a different view unless it specifically alleges the lower court's failure to consider relevant data or apply incorrect justifying rules.

Parole chiave

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double conformity principle contractual interpretation cassation inadmissibility collective agreement clause specific factual grounds sussidio per le spese di soggiornante settimanale indennità giornaliera differita indennità di residenza

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
"doppia conforme" ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., come nella specie;
d.P.R. n. 115 del 2002
1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato -- dall'art.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato -- dall'art.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 360 c.p
3 dell'art. 360 c.p.c., si denuncia: "violazione dell'accordo sindacale 16 luglio 2009, in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18375 del 2006
Cass. n. 18375 del 2006; Cass.
Cass. n. 12468 del 2004
18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass.
Cass. n. 22979 del 2004
12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass.n.
Cass. n. 7740 del 2003
Cass. n. 12366 del 2002
7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass.
Cass. n. 11053 del 2000
12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000);
Cass. n. 10131 del 2006
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16453-2021 proposto da: RISORSE PER ROMA SPA - 04906911005, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato GIOSAFAT RIGANO', che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MORO BARBARA MROBBR60C43H501L, SOLARI MASSIMO SLRMSM54P06B354U, VACCA ROSA MARIA VCCRMR59P44H501X, CAVALIERI STEFANO CVLSFN64T10H501Z, BRUNI PAOLA BRNPLA62A68H501P, MUCCIOLI MARCO MCCMRC60E14H501X, POLINI STEFANIA PLNSFN58E58H501W, TAGLIAFERRI PATRIZIA TGLPRZ61H43H501G, MELFI SUSANNA MLFSNN55H67H501P, Ric. 2021 n. 16453 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -2- BRUNO PATRIZIA BRNPRZ62A60M082G, PELLERINI GIOVANNI PLLGNN51C22H501Z, UBALDI MARIA PIA BLDMRP61A44H501Z, CALABRESE MASSIMO CLBMSM63R09H501P, MAGGINI SERGIO MGGSRG65R08H618E, BALDASSARRI LUCIANO BLDLCN65C04H501X, CASTELLANI FABIO CSTFBA58B28H501A, SILLA ARMANDO SLLRND55L27H501Y, FORESE NICLA FRSNCL59S62L273Q, GRAZIANO INCORONATA GRZNRN54E46H920J, GASPARINETTI BARBARA GSPBBR64R67H501U, LA PENNA SALVATORE LPNSVT57B01Z326Z, SPOSATO ROBERTO SPSRRT64C16I255Y, IADELUCA GIUSEPPE DLCGPP59L18H501J, D'ANTONI CRISTINA DNTCST63R66H501E, CANESTRARI DANILO CNSDNL65T10H501Q, BORGIA PATRIZIO BRGPRZ65P23H501C, GUALDI STEFANO GLD8FN64A01L174U, CALLÀ GIANFRANCO CLLGRF55M14H501S, NARDUCCI LUCIA NRDLCU60H54H501Q, SCALI GIUSEPPE SCLGPP55A12G791V, CALISE ANGELO MARIA CLSNLM51P09D702Q, MERIGO ALESSANDRA MRGLSN65H63H501A, NAPOLI GIUSEPPINA MARIA NPLGPP55M71L331X, PRESSELLO ALESSANDRA PRSLSN77T68H501L, FATALE CRISTINA FTLCST54S48H501L, VILLA MASSIMO VLLMSM57M16H501F, ALLEMANINI ROBERTO LLMRRT60A06H501Y, PIERALLINI GIOCONDO PRLGND49C21H501U, REPPUCCI FRANCESCO RPPFNC69D26H501R, CIPRIANI ANGELO CPRNGL64A21H501F, DEL GRASSO LUCA DLGLCU82B14H501Q, MAURO SERGIO MRASRG60R20H501K, PERIA LIDIA PRELDI64S61E930R, TORRICE ROBERTO Ric. 2021 n. 16453 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -3- TRRRRT52H03H501M, MAPELLI SANDRA CONCETTA MPL8DR52M57C096F, SCROCCA MARCO SCRMRC63P08H501A, BABINO ROSSANA MARE STELLA BBNRSN53B59F817R, PRINCIPESSA SANTINO PRNSTN53M02G764G, SANTILLI TIZIANA SNTTZNQ6C69H501, CUTONILLI BRUNO CTNBRN55B21E057J, LAVORGNA PAOLA LVRPLA61C56H501J, TODINI MARIA TDNMRA52T48C876W, TRIVELLONE SIMONETTA TRVSNT56A58H501G, MADDALUNO FLORIANO MDDFRN79A28H501S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AIELLO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA DAVID, CLAUDIA MESSANA; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 7/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado — per quanto qui ancora rileva — che aveva condannato Risorse per Roma Spa a corrispondere ai lavoratori in epigrafe somme a titolo di indennità previste da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l'attività prestata fuori sede, sotto forma di "buoni-pasto" del valore di euro 5.16 per ogni giorno di presenza;

2. i giudici d'appello, conformemente a precedenti della medesima Corte ed a quanto ritenuto dal primo giudice, hanno interpretato il Ric. 2021 n. 16453 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- contenuto dell'accordo aziendale nel senso che il riferimento alle "attività lavorative […] assegnate presso strutture esterne agli uffici aziendali" consentisse di riconoscere l'indennità anche ai lavoratori chiamati a lavorare presso l'ufficio del condono edilizio presso la sede di Via di Decima n. 96/102;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con unico articolato motivo; hanno resistito con controricorso i lavoratori elencati in epigrafe;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; Considerato che:

1. con il motivo, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., si denuncia: "violazione dell'accordo sindacale 16 luglio 2009, in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c"; si deduce che, "in base ai canoni ermeneutici (quello letterale in primis e quelli sussidiari successivamente), l'interpretazione dell'accordo sindacale 16 luglio 2009 è nel senso che l'indennità di cui si discute è da riconoscere ai soli dipendenti inviati a rotazione "in missione" in contesti differenti da quelli aziendali, quali i dipartimenti del Comune di Roma, e non certo come sedi diverse dalla sede legale, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello di Roma";

2. il motivo è inammissibile, anche alla stregua di quanto già ritenuto da questa Corte in analoghe controversie (v. Cass. n. 17347 del 2021 e Cass. n. 27991 del 2021);

3. l'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad Ric. 2021 n. 16453 sez. ML -ud. 13-04-2022 -5- un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019;

Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: ;

Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass.n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000);

4. al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale la società ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile a lei più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva p roposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006);

5. infatti il ricorso in sede di legittimità - riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza Ric. 2021 n. 16453 sez. ML -ud. 13-04-2022 -6- impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non può, invece, affidarsi, come nella specie, alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006);

6. infine, sostanziandosi l'interpretazione della volontà negoziale in un accertamento di fatto, ogni diversa valutazione di detto fatto è preclusa in caso di ed. "doppia conforme" ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., come nella specie;

7. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

8. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato -- dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato