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Ordinanza — n. 27634/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Inps appeal for inadmissibility due to lack of specific attunement to lower court's reasoning on prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27634/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Inps appeal inadmissible because the cited legal arguments lacked specific attunement to the lower court's explicit reasoning. The lower court had already determined that the debtor's failure to complete a specific tax form did not constitute the intentional concealment of debt required to suspend prescription. The supreme court ruled that the Inps failed to address these factual findings and attempted to impose an automatic presumption of concealment, which the court explicitly rejected as contrary to established case law.

Regesto Legislator

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Art. 2941 n. 8 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: Censures lacking specific attunement to the decisum are inadmissible, and the court cannot substitute its own assessment of facts or apply presumptions of intentional concealment where the lower court has already evaluated the absence of such intent.

Parole chiave

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lack of specific attunement inadmissibility of appeal intentional concealment of debt suspension of prescription judicial assessment of facts automatic presumption of dolo tax contribution obligations contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 n. 8 c.c.
6677 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c.
Art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995
in relazione all’art. 2, commi 26 -31, l.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011
335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 20652 del 2009
in argomento, ex plurimís, Cass. nr. 20652 del 2009; nr.
Cass. nr. 17125 del 2007
Cass. nr. 9384 del 2017
Cass. S.C. n. 6677 del 2019
Cass. S.U. n. 5083 del 2014
Cass. n. 37529 del 2021
Cass. n. 37529 del 2021; n.
Cass. n. 7254 del 2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11868-2021 proposto da: INPS -ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente- contro DE CAROLIS EMILIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELLO CARINCI, ALDO LA MORGIA; -controricorrente - Ric. 2021 n. 11868 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- avverso la sentenza n. 595/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di L’Aquila ha respinto l’appello dell’Inps, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta, perché prescritta, la contribuzione pretesa dall’Istituto per l’anno 2011, a seguito della iscrizione di Emilia De Carolis alla Gestione separata. La Corte di merito ha ritenuto maturata la prescrizione pur considerando la proroga disposta col D.P.C.M. del 6.6.2012 ed ha escluso, per quanto ancora rileva, che la mancata compilazione del “Quadro RR” integrasse un occultamento doloso del debito contributivo.

2. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Emilia De Carolis ha resistito con controricorso.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 -31, l. n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011.

5. Ha rilevato che l’attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in contestazione, ha omesso di compilare il “Quadro RR” necessario per la determinazione dei contributi dovuti, Ric. 2021 n. 11868 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari.

6. Ha sostenuto, richiamando l’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c.

7. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure mosse sono prive di specifica attinenza al decisum (v. in argomento, ex plurimís, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017); esse, infatti, non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8 quale causa di sospensione del decorso della prescrizione ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli.

Nella specie, i giudici hanno escluso una tale evenienza perché il debitore aveva puntualmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e denunciato i propri introiti. Hanno rilevato che “il dolo non può essere correlato alla mera mancata compilazione di una parte della dichiarazione dei redditi, tanto più quando si consideri che, all'epoca cui si riferisce la dichiarazione, sussisteva un notevole divario giurisprudenziale sulla questione dell'assoggettamento alla contribuzione alla gestione separata per i professionisti che versavano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, esclusivamente il contributo integrativo”, risultando la mancata compilazione solo espressione della ritenuta non debenza dei Ric. 2021 n. 11868 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -4- contributi medesimi. L’Inps, senza confrontarsi specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte di legittimità esclude. È stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. n. 37529 del 2021; n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione).

L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati.

8. Per le ragioni esposte il ricorso dell’Inps va dichiarato inammissibile.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

10. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il Ric. 2021 n. 11868 sez. ML -ud. 13-04-2022 -5- versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello