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Ordinanza — n. 27630/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Inps appeal for inadmissibility due to lack of specific relevance to lower court's reasoning on contributory debt concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27630/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the Inps appeal inadmissible under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure. The Inps argued that the lower court erred in finding no intentional concealment of contributory debt due to the omission of the 'Quadro RR' in the tax declaration. The court rejected this claim because the Inps failed to specifically address the lower court's reasoning regarding why the professional's conduct constituted intentional concealment versus a mere presumption.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grounds cited lack specific relevance to the lower court's expressed reasoning and do not invest the specific points of fact and law decided.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific relevance contributory debt concealment presumption of concealment Quadro RR tax declaration Code of Civil Procedure Inps social security

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis c.p.c.
i sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt.
Art. 2941 n. 8 c.c.
6677 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art.
art. 380 bis c.p
i sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nr. 20652 del 2009
in argomento, ex plurimís, Cass. nr. 20652 del 2009; nr.
Cass. nr. 17125 del 2007
Cass. nr. 9384 del 2017
Cass. n. 37529 del 2021
Cass. n. 37529 del 2021; n.
Cass. n. 7254 del 2021
Cass., S.U. n. 5083 del 2014
Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati.
Ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019

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Testo completo

i sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 - 31, l. n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del Ric. 2021 n. 11862 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 11862/2021 Numero sezionale 4072/2022 Numero di raccolta generale 27630/2022 Data pubblicazione 21/09/2022 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, all’art. 1, d.lgs. 462/1997 e all’art. 10, comma 1, d.lgs. 241/1997.

5. Ha rilevato che l’attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in contestazione, ha omesso di compilare il “Quadro RR” necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari.

6. Ha sostenuto, richiamando l’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c.

7. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure mosse sono prive di specifica attinenza al decisum (v. in argomento, ex plurimís, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017); esse, infatti, non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8 cod. civ. quale causa di sospensione del decorso della prescrizione ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli.

Nella specie, i giudici hanno escluso una tale evenienza perché il debitore aveva puntualmente presentato la dichiarazione dei redditi e denunciato i propri introiti, compilando il quadro CM del modello legale di dichiarazione. L’Inps, senza confrontarsi specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» Ric. 2021 n. 11862 sez. ML - ud. 13-04-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 11862/2021 Numero sezionale 4072/2022 Numero di raccolta generale 27630/2022 Data pubblicazione 21/09/2022 derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte di legittimità esclude. È stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v.

Cass. n. 37529 del 2021; n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione). L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati.

8. Per le ragioni esposte il ricorso dell’Inps va dichiarato inammissibile.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

10. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 11862 sez. ML - ud. 13-04-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f