Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27626/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the fiscal suspension of procedural deadlines expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27626/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline for filing had expired. Although the fiscal suspension of procedural terms applied to the underlying execution opposition, the Court ruled this suspension did not extend to the appeal stage regarding the late submission. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 615 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The fiscal suspension of procedural terms does not apply to oppositions to execution, meaning appeals filed after the deadline lapse are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione all'esecuzione sospensione dei termini inammissibilità ricorso scadenza termine spese di legittimità restituzione di prestazioni complementari compensazione della rendita credito di rimborso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615 c.p.c.
Cristiano VALLE Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
Art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
principio dell’apparenza), sia, infine, perché tali argomenta- zioni risultano fondate su circostanze di fatto non emergenti dal ricorso e non suffragate dal tempestivo richiamo al conte- nuto dei relativi atti di causa, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
ART. 615 C.P
Cristiano VALLE Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
art. 327 c.p
Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12150 del 14/06/2016
Sez. 6-3, Ordinanza n. 27747 del 22/11/2017
Sez. 6-3, Ordinanza n. 13578 del 20/05/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Cristiano VALLE Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Anna MOSCARINI Consigliere Ad. 08/06/2022 C.C. dott. Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 5034 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5034del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da GRASSI Severino(C.F.: GRS SRN 69E12 L103K) avvocato costituito in giudizio personalmente ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (C.F.: 81001170653 ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore rappresentato e difeso dall’avvocat i Emilio Grimaldi (C.F.:

GRM MLE 57S18 A091C) ROMA CAPITALE (C.F.: 02438750586 ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o Guglielmo Frigenti (C.F.: FRG GLL 57M08 H501N) -controricorrenti- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, COMUNE DI RIETI (C.F.: 81000310607), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 5034/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 COMUNE DI CASSINO (C.F.: non indicato ), in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9998/2020,pubblicata in data 8 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Severino Grassi ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione (Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., cui è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate –Riscossione), per crediti iscritti a ruo- lo dai comuni di Capaccio Paestum, di Roma Capitale, di Fiu- micino, di Rieti e di Cassino. L’opposizione, qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma. Ha proposto appello il Comune di Capaccio Paestum, con ri- guardo al capo della decisione relativo alla propria condanna alle spese di lite.

Il Tribunale di Roma, in riforma della deci- sione di primo grado, ha disposto la compensazione delle spe- se di lite relative al giudizio di primo grado, tra il Comune di Capaccio Paestum e il Grassi. Ricorre il Grassi, sulla base di duemotivi. Resistono con distinti controricors i, il Comune di Capaccio Paestum e Roma Capitale. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

Ric. n. 5034/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 8 luglio 2020. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2016. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio inmateria di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. 3 , Sentenzan. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/0 3/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) . Ric. n. 5034/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Va in proposito precisato, in primo luogo, che l’opposizione proposta dal Grassi, come emerge dalla stessa sentenza im- pugnata, risulta espressamente qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dal giudice di primo grado; tale qualificazione non risulta contestata dal ricorrente, né in sede di appello, né nella presente sede (anzi è dallo stesso esplicitamente confermata a pag. 2 del ricorso) e non è stata oggetto di espressa correzione da parte del giudice di secondo grado, onde sulla stessa deve ritenersi formato il giu- dicato interno.

In ogni caso, la suddetta qualificazione risulta del tutto con- forme a diritto, in relazione alle questioni relative ai rapporti tra il Grassi ed il Comune di Capaccio Paestum: la pretesa di quest’ultimo è stata infatti ritenuta oggetto di prescrizione, onde l’opposizione, per l’aspetto che viene ancora qui in rilie- vo, costituisce effettivamente una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e non potrebbe certamente essere qualificata come opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

Non può riconoscersi alcun rilievo, in proposito, alle contrarie argomentazioni contenute nella memoria depositata dal ricor- rente ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., sia per la tar- dività delle stesse, sia per il rilievo decisivo ed assorbente da attribuirsi, ai fini in esame, all’espressa qualificazione della domanda operata dai giudici del merito (anche in base al cd. principio dell’apparenza), sia, infine, perché tali argomenta- zioni risultano fondate su circostanze di fatto non emergenti dal ricorso e non suffragate dal tempestivo richiamo al conte- nuto dei relativi atti di causa, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

D’altronde, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, «la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio per- Ric. n. 5034/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 manga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tu- tela della situazione dedotta nel processo, per cuila lite su ta- le aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla “ratio” della sospensione di- sposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12150 del 14/06/2016, Rv. 640291 –01;

Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 27747 del 22/11/2017, Rv. 646831 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13578del 20/05/2019, Rv. 654217 – 01) Il termine per la notificazione del presente ricorso è dunque scaduto in data 8 gennaio 2021. Il ricorso è datato 8 febbraio 2021 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, liquidan- dole, per ciascuno di essi,in complessivi € 510,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di leg- ge.

Ric. n. 5034/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cu