Italian Supreme Court dismisses material error correction appeal due to failure to notify other parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the material error correction request inadmissible because it was not notified to the other parties involved in the original case. Although the appellant identified a clerical error regarding the number of defendants listed in the previous order, the court noted that such corrections require formal notification under specific civil procedure rules. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the request invalid and dismissed the appeal without addressing the substantive error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A request for correction of material errors must be notified to all other parties; failure to do so renders the request inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al nr. R.G. 15635-2021 proposto da: CHUBB EUROPEAN GROUP SE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURENTI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro GFG DI POLLASTRELLI GIUSEPPE & C SRL; OTS SPA; ITAS - ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI - SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI; ABATI ASFALTI SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimati - avverso l'ordinanza n. 26294/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA.
Considerato che: Chubb European Group SE ha proposto ricorso per correzione di errore materiale in relazione all'ordinanza n. 26924/20 di questa Corte, emessa dalla Sesta Sezione Civile-3, pubblicata in data 26 novembre 2020, nei confronti di GFG di Pollastrelli Giuseppe & C. S.r.l. (ricorrente), dell'attuale ricorrente (all'epoca controricorrente) nonché di ITAS - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni - Società Mutua di Assicurazioni (controricorrente), di OTS S.p.a. (controricorrente) e Abati Asfalti S.r.l. in liquidazione (intimata); con il ricorso all'esame la ricorrente ha rappresentato che con la già richiamata ordinanza n. 26294/20 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da GFG di Pollastrelli Giuseppe & C.
S.r.I., condannandola a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre ad euro 200,00 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge; ha precisato l'attuale ricorrente che, nel dispositivo della suddetta ordinanza, è stato indicato che la detta rifusione dovesse avvenire "alla controricorrente", laddove, in quella causa, erano presenti ben tre controricorrenti e non già un solo controricorrente; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. rilevato che: il ricorso all'esame risulta intitolato e iscritto come ricorso per correzione di errore materiale e tale va qualificato; pertanto, lo stesso 7 / avrebbe dovuto essere notificato a cura della parte ricorrente alle altre parti, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., che richiama Ric. 2021 n. 15635 sez.
M3 - ud. 25-05-2022 -2- espressamente gli artt. 365 e sgg. c.p.c. e che prevede anche diverso procedimento per la correzione materiale d'ufficio; il predetto ricorso, invece, non risulta essere stato notificato a nessuna delle controparti e, conseguentemente lo stesso va dichiarato inammissibile per tale difetto di notifica (Cass., ord., 23/07/2010, n.17453; v. di recente anche Cass., sent., 31/05/2022, n. 17565, deliberata in data 27 aprile 2022); non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438;
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061); il procedimento di correzione di errori materiali non è soggetto a contributo unificato, il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° comma quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione,