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Ordinanza — n. 27552/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses Region's appeal, ruling water companies must prove functional treatment plants to charge sewage fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27552/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Campania Region's appeal against a lower court judgment ordering the water company to refund sewage treatment charges to two private users. The Region argued that the Constitutional Court's 2008 ruling on the illegality of charging for missing treatment plants should apply retroactively, but the Court held that the integrated water tariff is a complex commercial service where the provider must demonstrate the existence of a functioning plant to justify collection. Consequently, the Court affirmed that the burden of proof lies with the water company, dismissing the Region's procedural and substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 1 legge 36/1994; Art. 155 comma 1 d.lgs. 152/2006: The integrated water tariff constitutes a complex commercial service, requiring the service provider to demonstrate the existence of a functioning treatment plant during the billing period to justify the collection of sewage treatment charges.

Parole chiave

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water tariff composition sewage treatment charges burden of proof allocation functional treatment plant commercial service standard retroactive constitutional ruling procedural burden of proof tasse di depurazione acque

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
335 del 10 ottobre 2008, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n.
Art. 155 comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs.
Art. 24 Cost.
626790- 01); - che neppure coglie nel segno la censura relativa all'applicazione del principio della "vicinanza della prova", essendo lo stesso "riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio" (da ultimo, Cass.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass.
art. 2033 cod. civ
civ., dolendosi di "motivazione apparente e carente del minimo costituzionale" in ordine alla prova degli elementi costitutivi della domanda ex art. 2033 cod. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
21-04-2022 -7- - che è, invece, rimasto intimato il Comune di Napoli: - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 2043 cod. civ
art. 2051 cod. civ
(e non dell'art. 2051 cod.
art. 346 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042
3314 del 2020, cit., nonché — quale sentenza capofila — Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042, Rv.
Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270
36507 del 2021, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, Cass.
Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020
11270, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit.; Cass.
Cass. Sez. 3, sent. n. 3314 del 2020
3692 del 2020, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 3314 del 2020, cit., nonché — quale sentenza capofila — Cass.
Cass. Sez. 6-3, ord. 1° febbraio 2022, n. 3044
21-04-2022 -12- quale esso pretenda la riscossione" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 1° febbraio 2022, n. 3044, non massimata; nello stesso senso già Cass.
Cass. Sez. 6-3, ord. n. 36507 del 2021
3044, non massimata; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. n. 36507 del 2021, cit., Cass.
Cass. Sez. 6-3, ord. 22 marzo 2021, n. 8018
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14228-2021 proposto da: REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLI 29, presso l'ufficio di rappresentanza regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna CARBONE; - ricorrente - contro A.B.C.-ACQUA BENE COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 31, presso lo studio dell'Avvocato ERNESTO CESARO, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro HYDROGEST CAMPANIA SPA, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonella ARDITO; - controricorrente - contro CAIANIELLO PULCHERIA, MANGIAPIA GIORGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B.

MARTINI 2, presso lo studio dell'Avvocato Clemente BELLECCA, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro COMUNE DI NAPOLI; - intimato - avverso la sentenza n. 7442/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la Regione Campania ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 7442/20, del 9 novembre 2020, del Tribunale di Napoli, che — accogliendo parzialmente il gravame Ric. 2021 n. 14228 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -2- esperito dall'Azienda Speciale A.B.C.-Acqua Bene Comune Napoli (d'ora in poi, "Azienda Speciale" o "ABC"), avverso la sentenza n. 38286/16, del Giudice di Pace di Napoli — ha posto a carico della predetta Regione l'obbligo di restituire, a due utenti del servizio idrico somministrato nel Comune di Napoli (ed esattamente, Pulcheria Caianiello e Giorgio Mangiapia), la quota per depurazione acque della tariffa da corrispondersi per il complessivo servizio idrico; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che il presente giudizio trae origine dall'azione esercitata dai suddetti utenti del servizio idrico partenopeo sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi", declaratoria di illegittimità costituzionale motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione; - che il giudice di prime cure — innanzi al quale gli utenti convenivano, unitamente al Comune di Napoli, l'Azienza Speciale, con la quale avevano concluso il contratto di somministrazione — accoglieva la domanda, condannando ABC, a restituire detta quota, sul presupposto del difetto di funzionamento del depuratore di Cuma, respingendo, invece, la domanda di manleva proposta dalla Rie. 2021 n. 14228 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -3- stessa contro la Regione Campania, in quanto proprietaria dell'impianto di depurazione; - che esperito gravame dall'Azienda Speciale il giudice di appello lo accoglieva solo in relazione alla domanda di manleva verso la Regione, nulla disponendo, invece, in relazione all'analoga domanda proposta dalla Regione, a propria volta, nei confronti della società Hydrogest Campania S.p.a. (d'ora in poi, "Hydrogest"), concessionaria del servizio di depurazione; - che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione la Regione, sulla base — come detto — di quattro motivi, - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

— violazione e falsa applicazione dell'art. 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 e all'art. 2 del d.m. 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (adottato in attuazione dell'art. 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13), "per aver riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, il diritto degli utenti alla restituzione dei canoni anche laddove il depuratore è solo parzialmente funzionante e non mancante ovvero temporaneamente inattivo"; - che il motivo contesta l'equiparazione, asseritamente operata dalla sentenza impugnata ai fini dell'accoglimento della pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, tra "malfunzionamento" dell'impianto di depurazione e inesistenza (o temporanea inattività) dello stesso; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

— violazione dell'art. 8-sexies del d.l. n. 2008 Ric. 2021 n. 14228 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -4- del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 13 del 2009, e dell'art. 2 del d.m. 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; - che si evidenzia, infatti, come la tariffa per il servizio di depurazione sia dovuta da tutti coloro che risultano allacciati alla pubblica fognatura e indipendentemente dall'effettivo utilizzo; - che, a conferma di ciò, l'art. 8-sexies del d.l. n. 208 del 2009 stabilisce che "gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente"; - che la Regione assume di aver fornito ampia prova dell'affidamento di appalti per l'adeguamento dell'impianto di depurazione; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art.2033 cod. civ., oltre che delle norme di diritto relative alla legittimazione della Regione Campania e al consequenziale obbligo di manleva, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che si censura la decisione del giudice di appello in relazione all'accoglimento della domanda di manleva, proposta da ABC verso la Regione, sicché il motivo è teso a dimostrare, per un verso, la legittimazione passiva, rispetto alla domanda degli utenti, della (sola) Azienda Speciale, nonché, per altro verso, l'esistenza di un Ric. 2021 n. 14228 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -5- obbligo di manleva, nei confronti della Regione, della società Hydrogest; - che, quanto al primo profilo, la Regione evidenzia di versare nell'impossibilità di restituire ciò che non le è mai stato corrisposto, non sussistendo agli atti prova — come correttamente riconosciuto dal giudice di prime cure — che l'Azienda Speciale "abbia affettivamente riversato nei confronti dell'Ente regionale le somme incassate a titolo di depurazione"; - che essa Regione, pertanto, risulterebbe "doppiamente penalizzata" — in caso di conferma della condanna a manlevare ABC — "in quando assoggettata ad una duplicazione di pagamenti, tra il mancato introito e la condanna alla restituzione/manleva"; - che il quarto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), nonché in subordine 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., "per la illogica inversione dell'onere probatorio e l'errato utilizzo delle presunzioni quali mezzi di prova", nonché "per l'omesso esame di fatti e documenti forniti dalla Regione sulle competenze relative al regolare funzionamento dell'impianto di depurazione e oggetto di discussione tra le parti, quali elementi decisivi per il rigetto delle domande di rimborso dei canoni di depurazione"; - si assume che il giudice di appello abbia fondato la sua pronunzia di conferma della condanna del primo grado su una valutazione probatoria incoerente ed illegittima; - che l'Azienda Speciale, con controricorso, ha aderito al primo, secondo e quarto motivo del ricorso della Regione, resistendo al terzo svolgendo anche ricorso incidentale, sulla base di tre motivi; Ric. 2021 n. 14228 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -6- - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 81 e 100 cod. proc. civ., per aver riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, la legittimazione passiva dell'ABC, in luogo di quella esclusiva della Regione Campania; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ. e dell'art.1988 cod. civ., dolendosi di "motivazione apparente e carente del minimo costituzionale" in ordine alla prova degli elementi costitutivi della domanda ex art. 2033 cod. civ. concernente gli importi versati indebitamente dall'attore e dal terzo interventore, stante l'asserito riconoscimento di debito da parte di ABC; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

— violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 106 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1292, 1298, 2043 e 2055 cod. civ., censurando la sentenza impugnata "per non aver riconosciuto la responsabilità della Regione Campania in qualità di proprietaria dell'impianto e della Hydrogest Campania S.p.a. in qualità di società affidataria del servizio di depurazione, nella forma non sconosciuta al nostro ordinamento della «cooperazione del terzo nell'inadempimento» della prestazione contrattuale"; - che ha resistito ad ambo le impugnazioni, con due distinti controricorsi, la società Hydrogest, chiedendo che le stesse siano dichiarate inammissibili o, comunque, rigettate; - che hanno resistito all'impugnazione principale, con il medesimo controricorso, la Caianiello e il Mangiapia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;

Ric. 2021 n. 14228 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -7- - che è, invece, rimasto intimato il Comune di Napoli: - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 21 aprile 2022; - che hanno presentato memoria la Regione e la società Hydrogest. Considerato in diritto - che il ricorso principale della Regione Campania va rigettato; - che questo collegio, infatti, reputa che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo del ricorso principale — che contesta l'equiparazione, asseritamente operata dalla sentenza impugnata, ai fini dell'accoglimento della pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, tra "malfunzionamento" dell'impianto di depurazione e inesistenza (o temporanea inattività) dello stesso — è infondato; - che la sentenza impugnata ha dato rilievo, per contro, alla "assoluta inefficienza dell'impianto", evenienza già equiparata da questa Corte, ai fini suddetti, a quelle della sua inesistenza o temporanea inattività (cfr., in motivazione, Cass.

Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314; Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692; Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11585; si veda anche, recentissimamente, Cass. Sez. 6-3, ord. l° febbraio 2022, n. 3044, Ric. 2021 n. 14228 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -8- che dà rilievo ad ogni "cattivo funzionamento del depuratore tale da comportare la mancata fruizione del servizio"); - che il secondo motivo - con cui si contesta violazione dell'art. 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, in ordine alla prova degli oneri relativi all'attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione - è inammissibile; - che esso, assumendo esistere "ampia prova", dalla documentazione in atti, dell'affidamento degli appalti per l'adeguamento dell'impianto di Cuma, si risolve in un non consentito tentavo di mettere in discussione l'apprezzamento delle risultanze istruttorie (Cass.

Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01, Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01, Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01); - che il terzo motivo - con cui la Regione contesta l'accoglimento della domanda di manleva proposta da ABC nei suoi confronti - è infondato; - che questa Corte, infatti, ha già affermato che la possibilità per ABC di rivalersi nei confronti della Regione trova titolo nella cooperazione della stessa, quale proprietaria dell'impianto, nell'inadempimento del contratto di utenza ascrivibile ad ABC (cfr., quale pronuncia capofila, Cass.

Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11294, Cass. Sez. 3, sent. 15 Ric. 2021 n. 14228 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -9- giugno 2020, n. 11582, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11584); - che, pertanto, è esente da vizi la decisione del giudice di appello di accogliere la domanda di manleva che ABC ha proposto nei confronti del soggetto proprietario dell'impianto ed al quale l'Azienda Speciale era tenuta a riversare le somme incassate per il (non fruito dagli utenti) servizio di depurazione; - che il titolo, dunque, della pretesa di ABC di essere manlevata dalla Regione è da ricondursi al fatto che quest'ultima, quale proprietaria dell'impianto di depurazione, ha lasciato che lo stesso versasse in una condizione tale da impedire agli utenti del servizio idrico partenopeo di fruire della prestazione di depurazione acque, rendendo, così, inadempiente, verso di essi, il soggetto (l'Azienda Speciale, appunto) che risultava obbligato fornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto di somministrazione; - che, pertanto, non colgono nel segno i rilievi — ulteriormente puntualizzati dalla Regione nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.

— secondo cui il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare "la questione della prova che avrebbe dovuto fornire tale azienda, a sostegno della sua richiesta di manleva e regresso, in ordine al riversamento dei canoni oggetto di causa nelle casse della Regione, di cui si è eccepita la mancanza"; - che, al riguardo, deve notarsi — in disparte il rilievo per cui il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è ipotizzabile solo quando l'omissione investa un "fatto vero e proprio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass.

Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero Ric. 2021 n. 14228 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -10- una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e "come tale non ricomprendente questioni", come è invece dedotto dalla Regione Campania, "o argomentazioni" (Cass.

Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01) — che il "fatto" omesso, in realtà, neppure si presenta decisivo per il giudizio; - che, come detto, il titolo della pretesa di ABC verso la Regione è stato ravvisato nel comportamento illecito di quest'ultima, che ha esposto la prima alle pretese avanzate dagli utenti, ovvero dalle proprie controparti negoziali del contratto di somministrazione; - che, pertanto, condizione perché l'Azienda Speciale fosse manlevata dalla Regione non è l'avvenuto "riversamento", ad essa, di quanto riscosso dall'Azienda Speciale quale tariffa per depurazione acque, bensì la condotta della Regione rilevante ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2043 cod. civ. (e non dell'art. 2051 cod. civ., come invano argomenta la Regione Campania nella già citata memoria); - che di tale condotta, poi, costituisce raggiunta prova — ciò che vale a superare le ulteriori censure della Regione in ordine alla supposta inversione dell'onere probatorio — proprio la constatazione dello stato di totale inefficienza dell'impianto di depurazione, come accertato dal giudice di merito, con valutazione fattuale non sindacabile in questa sede;

Ric. 2021 n. 14228 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -11- - che risulta, invece, inammissibile la doglianza relativa alla domanda di "manleva" che la Regione assume di aver proposto nei confronti della società Hydrogest; - che la Regione — vittoriosa in primo grado (posto che l'adito Giudice di pace aveva affermato l'esclusiva legittimazione passiva, o meglio, titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, dell'Azienda Speciale) — assume di aver riproposto la questione relativa all'obbligo di Hydrogest di tenerla indenne dalla pretesa restitutoria degli utenti, sotto il profilo del proprio difetto di legittimazione; - che essa, però, ricostruisce l'iniziativa assunta nei confronti di Hydrogen come "domanda di manleva", sicché essa avrebbe dovuto documentare l'avvenuta riproposizione in appello della domanda, ex art. 346 cod. proc. civ. (come richiesto da Cass.

Sez. Un. sent. 19 aprile 2016, n. 7700, Rv. 639281-01), al fine di evitarne la statuizione di inammissibilità; - che il quarto motivo — che lamenta illogica inversione dell'onere della prova ed errato utilizzo del principio della "vicinanza della prova" — è infondato; - che quanto al primo profilo, deve rilevarsi che il Tribunale di Napoli si è conformato al principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, "configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al Ric. 2021 n. 14228 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -12- quale esso pretenda la riscossione" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 1° febbraio 2022, n. 3044, non massimata; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. n. 36507 del 2021, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 3314 del 2020, cit., nonché — quale sentenza capofila — Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042, Rv. 626790- 01); - che neppure coglie nel segno la censura relativa all'applicazione del principio della "vicinanza della prova", essendo lo stesso "riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio" (da ultimo, Cass.

Sez. 6-3, ord. 22 marzo 2021, n. 8018, Rv. 660986-01); - che il ricorso incidentale di ABC resta assorbito, dal momento che nello stesso si legge (pag.

11) che l'interesse a proporlo "sorge" per la "eventualità" che questa Corte "ritenga di dover accogliere nel merito il ricorso" principale, dovendo, pertanto, esso intendersi come impugnazione condizionata; - che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso principale va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), Ric. 2021 n. 14228 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -13- febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, condannando la Regione Campania a rifondere, da un lato, all'Azienda Speciale A.B.C.-Acqua Bene Comune Napoli, nonché a Pulcheria Caianiello e Giorgio Mangiapia, e, d'altro, alla società FIvdrogest Campania S.p.a, le spese del presente giudizio, che liquida, per l'Azienda Speciale la Caianiello e il iMangiapia, in C 510,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15')/0 per spese generali ed accessori di legge, e, per la società Hydrogest, in C 645,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ri