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Ordinanza — n. 27495/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription starts when payment terms expire regardless of sector studies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27495/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by INPS against the Palermo Court of Appeal's decision to annul debt notices. The lower court had ruled that the debt claims were time-barred because the relevant Decree of the President of the Republic (DPCM) of June 10, 2010, did not apply to the professionals' activities. The Supreme Court reversed this, holding that the prescription period begins when payment deadlines expire, and the DPCM's extension applies to all economic activities covered by sector studies, not just those subject to specific tax regimes. Consequently, the court annulled the lower judgment and remanded the case for a new decision on the prescription issue.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; DPCM 10 giugno 2010: In social security matters, the prescription period for contributions to the separate management begins when payment deadlines expire, and the extension of these deadlines applies to all economic activities covered by sector studies, regardless of the taxpayer's specific tax regime.

Parole chiave

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social security prescription payment deadline extension sector studies applicability INPS debt collection contributions time-barred contributi di previdenza impagati esenzione dal pagamento dei contributi retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
3, cod.proc.civ., l'INPS deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione in relazione all'art.
Art. 2, commi 26-31, della legge 9 agosto 1995, n. 335
3, cod.proc.civ., l'INPS deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.
Art. 18, D. Lgs. n. 241/97
Art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
241/97, dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del DPCM del 10 giugno del 2010 (pubblicato in G.U.
DPCM del 10 giugno del 2010
435 e del DPCM del 10 giugno del 2010 (pubblicato in G.U.
art. 380-bis cod. proc. civ
Paola Buscema, Giuseppina Macli e Francesco Miceli hanno opposto difese con separati tempestivi controricorsi; Paola Buscema ha, altresì, depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 2935 c.c
3, cod.proc.civ., l'INPS deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10273 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27808-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro MICELI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 22, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COLONNA ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO TORRE; - controricorrente - contro BUSCEMA PAOLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa dall'avvocato ALBERGHINA MARCELLA; -controricorrente - contro MACLI GIUSEPPINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERGHINA MARCELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 560/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 27808 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G. 27808/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Palermo, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, riunite le opposizioni promosse da Paola Buscema, Giuseppina Macli e Francesco Miceli, avvocati, ha annullato gli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi dagli stessi dovuti alla Gestione Separata per i redditi professionali relativi all'anno 2009 e ingiunti dall'INPS agli opponenti rispettivamente in data 30.06.2015 e 7.07.2015; la Corte territoriale ha accertato che alle date di intimazione dei pagamenti, i crediti opposti, venuti a scadenza il 16.06.2010, erano caduti in prescrizione, non potendo, il d.P.C.M. del 10 giugno 2010, applicarsi nei confronti delle attività professionali degli opponenti, in quanto non soggette agli studi di settore; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico;

Paola Buscema, Giuseppina Macli e Francesco Miceli hanno opposto difese con separati tempestivi controricorsi; Paola Buscema ha, altresì, depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc.civ., l'INPS deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione in relazione all'art. 2, commi 26-31., della legge 9 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, D.

Lgs. n. 241/97, dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del DPCM del 10 giugno del 2010 (pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno 2010), per avere la Corte d'Appello di Palermo ritenuto non applicabile il d.P.C.M. indicato in epigrafe, sull'erroneo presupposto che le attività svolte dagli odierni controricorrenti non siano interessate dagli studi di settore; il motivo merita accoglimento; un recente orientamento di questa Corte (Cass. n. 10273 del 2021), al quale va data in questa sede continuità, ha stabilito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite"; la stessa pronuncia, e quelle successive, hanno altresì chiarito come, a tal fine, la circostanza che il professionista rientri nel novero dei «contribuenti estranei agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi, non rileva, atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. richiamato, il differimento del termine di pagamento concerne tutti « i contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso / regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., della L. n. 244 del 2007; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito al