Italian Supreme Court dismisses appeal on asbestos exposure bonus, ruling prescription starts from administrative awareness date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Lucio Luigi Pianticella's appeal against the Court of Appeal of Catania, which denied his claim for an asbestos exposure bonus. The lower court held that the ten-year prescription period began when the worker submitted the administrative request for exposure certification in 2005, not upon retirement. The Court affirmed that prescription runs from the moment the worker becomes aware of the exposure, validating the lower court's finding that the claim was time-barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257; The prescription period for the contributory bonus due to asbestos exposure runs from the moment the worker becomes aware of the exposure, not from retirement or the final administrative decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23614-2021 proposto da: PIANTICELLA LUCIO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL CICLISMO N 14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA COMMENDATORE; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SEBASTIANO CARUSO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; - controrícoiTente - avverso la sentenza n. 244/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. __,--- --,- Ric. 2021 n. 23614 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G.23614/2021 RILEVATO CHE La Corte di Appello di Catania in riforma della pronuncia del Tribunale di Siracusa, ha rigettato la domanda di Lucio Luigi Pianticella rivolta nei confronti dell'INPS al fine di ottenere il beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto ex art. 13 della Legge 257 del 1992; la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda dell'appellato, presentata unitamente a quella di pensione anticipata in data 05.05.2016, fosse intervenuta dopo oltre dieci anni dalla presentazione dell'istanza per la certificazione dell'esposizione ad amianto, inoltrata all'INAIL il 16.05.2005, momento dal quale ha ritenuto maturata in capo al lavoratore la consapevolezza dell'esposizione necessaria alla concreta rivendicazione in giudizio del diritto al godimento della maggiorazione previdenziale; la cassazione della sentenza è domandata da Lucio Luigi Pianticella sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso; fV è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche, nonché in relazione alla stessa, degli artt. 2934 e 2935 cod. civ. in relazione alla determinazione del dies a quo del termine prescrizionale decennale."; il ricorrente contesta la decisione del giudice in merito all'individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione, sì come fatto coincidere con la domanda di certificazione, sul presupposto che l'eventuale diritto si sarebbe concretizzato soltanto all'esito del relativo procedimento dinnanzi all'INAIL; nella memoria illustrativa insiste sull'asserita complessità della fattispecie in rapporto al termine prescrizionale, riprendendo, analiticamente, la propria deduzione in merito alla raggiunta data di consapevolezza dell'esposizione soltanto dalla data del 28.09.2019, in cui l'INPS ha riconosciuto l'esposizione ultradecennale all'amianto (12.09.1979 - 31.12.1992) sulla base della relazione del consulente incaricato (arch.
Marco Mallia); sostiene che, anche a voler far decorrere il dies a quo dalla domanda amministrativa di accertamento dell'esposizione all'INAIL presentata 16.05.2005, comunque la prescrizione non era decorsa, avendo, il ricorrente interrotto il termine decennale il 3.04.2013, mediante una formale richiesta di accredito ; Il motivo non merita accoglimento; la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito il principio di diritto per il quale "La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all' amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione)." (cfr.
Cass. n.2856 del 2017); detto principio è stato correttamente attuato dalla sentenza gravata - in punto di accertamento della conoscibilità del fatto esposizione alle fibre di amianto - e, pertanto, la stessa non è suscettibile di critica; circa l'accenno all'istanza presentata dal ricorrente all'INAIL, va ricordato che una recente pronuncia di questa Corte, in riferimento alla proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ha avuto modo di ribadire che l'INPS è l'unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, previa presentazione della necessaria domanda amministrativa, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 deve tenersi conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all'INAIL; secondo il Supremo insegnamento, tra le due istanze sussiste una diversità finalistica, atteso che, mentre la domanda all'INAIL è rivolta a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto, quella all'INPS è preordinata al sorgere dell'obbligo dell'ente previdenziale a provvedere (Cass. n. 9230 del 2021 ed ivi giurisprudenza richiamata);in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis