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Ordinanza — n. 27487/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27487/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27487/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 15115-2021 proposto da: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BE RGAMO OVEST, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE, 5637, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE FERABECOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO VINCI, con procura specialein atti; -ricorrente- -contro- LA MACCHIA FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEDILUCO 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI GRAVIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PIETRO PASSONI, con procura speciale in atti; -resistente - Ric. 2021 n. 15115 sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27487/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 2021 n. 15115 sez.

Parole chiave

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spese di difesa spese per malattia prese in carico condono delle spese procedurali anticipo delle spese risarcimento per errore giudiziario rimborso delle spese
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 15115-2021 proposto da: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BE RGAMO OVEST, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE, 5637, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE FERABECOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO VINCI, con procura specialein atti; -ricorrente- -contro- LA MACCHIA FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEDILUCO 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI GRAVIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PIETRO PASSONI, con procura speciale in atti; -resistente - Ric. 2021 n. 15115 sez.

M1 -ud. 10-05-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 8887/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Filomena La Macchia ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa da questa Corte, depositata il 13.5.2020, che ha rigettato il ricorso proposto dall’Azienda socio-sanitaria territoriale di Bergamo Ovest, nei confronti della stessa La Macchia- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata l’11.8.17- nella parte in cui, liquidando le spese di lite a favore della controricorrente, non aveva pronunciato sull’istanza di distrazione proposta dal suo difensore, avv.

Giovan Pietro Passoni. Non si è costituita la controparte. RITENUTO CHE Il ricorso va accolto. Dagli atti si evince che il difensore della ricorrente, avv. Passoni, aveva richiesto la distrazione a suo favore delle spese del grado d’appello, nella qualità di procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8887/2020- R.G.N. 5644/2018 - depositata il 13.5.2020, nel senso che laddove nel dispositivo si legge “La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7200..” debba leggersi ed intendersi “La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in Ric. 2021 n. 15115 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -3- favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7200 con attribuzione a favore dell’avv. Giovan Pietro Passoni, q u a le procu