Cassation court dismisses appeal regarding bankruptcy admissibility, ruling on burden of proof for size limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Novaedil S.r.l.s.'s appeal against the Milan Court of Appeal's dismissal of a bankruptcy objection. The appellant argued that the company met the burden of proof by submitting an INAIL declaration of cessation of activity and proving debts predated 2016. The court held the appeal inadmissible because the lower court correctly applied the principle that the entrepreneur bears the burden of proving non-exceedance of size limits, and the INAIL document was irrelevant to the company's economic situation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 2 legge fallimentare; Art. 2697 cod. civ.: The entrepreneur proposing bankruptcy must prove non-exceedance of size limits; appeals challenging factual evaluation of evidence are inadmissible as mere merit issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12249-2021 proposto da: NOVAEDIL SRL SEMPLIFICATA , in persona del suo amministratore unico pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO DALLA CHIESA; -ricorrente - contro CIPRI' ANTONIO, DOLCE MICHELE, FALLIMENTO NOVAEDIL SRL SEMPLIFICATA ; -intimati - avverso la sentenza n. 908/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANDREA FIDANZIA. RILEVATO- che viene proposto da lla Novaedil s.r.l.s , nella persona del legale rappresentante pro temporesig. Paolo Tutone, affidandolo ad un unico articolato motivo,ricorso avverso la sentenza n. 908/2021, depositata il 22/03/2021, con cui la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il recla mo ex ar t. 18 legge fall. proposto dalla odierna ricorrente contro la sentenza n. 35/2020 del Tribunale di Varese che ne ha dichiarato il fallimento; che il curatore del fallimento Novaedil s.r.l.s e d i creditor i istant i Antonio Ciprì e Michele Dolce non hanno svolto difese; -che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
CONSIDERATO 1. c he la ricorrente ha dedott o la violazione e falsa applicazione de gli artt. 1 comma 2°legge fall. e 2697 cod. civ. sul rilievo che la stessa avrebbe assolto l’onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla insussistenza dei requisiti dimensionali di cui alla predetta norma della legge fallimentare depositando la dichiarazione depositata all’INAIL di fine attività e sulla base di altri elementi precisi elementi circostanziati e concordanti, quali il mancato superamento della soglia di fallibilità negli anni 2012-2015, e che i debiti allegati alla procedura fallimentare in sede di istruttoria erano tutti cronologicamente riferibili ad un periodo anteriore al 2016;
2. che il ricorso è inammissibile; che, inparticolare, il giudice di secondo grado ha, in primo luogo, fatto buon uso del principio già enunciato da questa Corte (vedi Cass. n. 25188/2017) – cui questo Collegio intende dare continuità – secondo cui, i n tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo quest’ultimo onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità (sul punto , vedi Cass. n. 30516/2018 e 24548/2016); -che, inoltre, il giudice d’appello , nel motivare il rigetto del reclamo, ha preso in esame l’elemento valorizzato dalla ricorrente del deposito della dichiarazione di fine attività presso l’Inail, ritenendolocoerentemente non rilevante, in quanto inidoneo a descrivere la situazione economica della società né indicativa della cessazione dell’esercizio dell’impresa, ai fini dell’art. legge fall. 10, non essendo stata l’impresa cancellata dal registro delle imprese; che, pertanto non vi è dubbio che le censure della ricorrente si appalesino come di mero merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello e ad invocare una diversa ricostruzione dei fatti; che, d’altra parte, l’invocata violazione dell’art. 2697 cod. civ.
è erronea, atteso che la violazione del precetto di cui all a predetta norme del codice civile è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass.n.13395/2018); 4.che non si liquidano le spese di lite, non avendo gli intimati svolto difese;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione,