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Ordinanza — n. 27483/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific appeal grounds and merit-based criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27483/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the appellate court failed to consider a bank notification where the respondent admitted receiving an additional sum, and misapplied civil code provisions regarding evidence. The court rejected these claims because the appellant did not specify where and how the disputed issue was discussed during the appeal, and because the criticism amounted to a review of the merits rather than a legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.; Art. 230 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the exact point of law or fact violated and if the arguments constitute a mere review of the merits rather than a legal error.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds merit review prohibited appellate court error burden of proof rules restituzione e risarcimento rimborso dei contributi risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.
c he con il primo motivo è stat o dedott o l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n.
Art. 342 cod. proc. civ.
Art. 230 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
art. 380 bis c.p
art. 380 bis cod. proc. civ
380 bis c.p.c.; -che il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;
art. 342 cod. proc. civ
artt. 230 cod. proc. civ
che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 230 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass.n.13395/2018
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16138-2021 proposto da: BONANI RUGGERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell'avvocato MARIA FERRANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO ECCHER; -ricorrente - contro MINERVINI ANTONIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO RAVELLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 17/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANDREA FIDANZIA. RILEVATO- che viene proposto da Ruggero Bonani , affidandolo a due motivi, ricorso avverso la sentenza n. 43/2021 del 17.02 .2021 con cui la Corte d’Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza n. 42/2020 del 17.1.2020 del Tribunale di Trento, ha condannato lo stesso Bonani a pagare a Ruggero Minervini la somma di € 5.000,00, a titolo di restituzione di una parte del corris pettivo già versato a seguito della risoluzione di un contratto di cessione della quota del 30 % della societaria BB s.r.l., concluso tra i due; che il giudice d’appello è addivenuto alla determinazione della somma di € 5000,00 da restituire, tenuto conto che lo stesso Bonani aveva ammesso di avere ricevuto la somma di € 8.000,00 per la causale predetta e che Minervini aveva, a sua volta, ammesso che gli era stata restituita la minor somma di € 3.000,00a seguito della risoluzione contrattuale; -che Ruggero Minervini si è costituito in giudizio con controricorso; -che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; -che il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;

CONSIDERATO -1. c he con il primo motivo è stat o dedott o l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello tenuto in considerazione che Antonio Minervini aveva affermato di aver ricevuto in contanti dal Bonani l’ulteriore somma di € 5.000,00 in occasione della segnalazione dallo stesso effettuata a banca Unicredit s.p.a, allora datore di lavoro dello stesso Bonani (contenuta nel doc.1 allegato alla comparsa di risposta, fascicolo di primo grado dell’odierno ricorrente); che l’ammissione (di aver ricevuto € 5.000,00) contenuta in tale segnalazione, avente il valore di una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, con la conseguenza che nulla era più dovuto dal ricorrente;

2. che il motivo è inammissibile; che, in particolare, il ricorrente invoca la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. senza neppure avere precisato “dove” e “come” la questione oggi sottoposta all’esame di questa Corte sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti, limitandosi a richiamare un documento depositato nel primo grado del giudizio, ma senza neppure avere dedotto che la presunta ammissione del Minervini (in ordine al ricevimento dell’ulteriore somma di € 5.000,00 in restituzione dal Bonani), contenuta nella segnalazione ad Unicredit s.p.a.,abbia formato oggetto di uno specifico motivo d’appello ex art. 342 cod. proc. civ.;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 230 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sul rilievo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto tenere conto delle risultanze dell’interrogatorio formale (all’esito del quale il Minervini aveva ammesso di aver ricevuto in restituzione la minor somma di €. 3000,00) in relazione anche alle altre risultanze istruttorie (quali appunto la segnalazione dello stesso Minervini a Unicredit);

4. che il motivo è inammissibile; che, infatti, il ricorrente, con l’apparente doglianza della violazione di legge, non fa che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello; che, d’altra parte, l’invocata violazione dell’art. 2697 cod. civ. è erronea, atteso che la violazione del precetto di cui alla predetta norme del codice civile è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass.n.13395/2018);

5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 2.400,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norm