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Ordinanza — n. 27460/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal in execution opposition case, rejecting appellate court's halved filing deadline ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27460/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Italfondiario S.p.a. against the Catanzaro Court of Appeal's decision to dismiss the appeal as untimely. The appellate court had declared the appeal inadmissible because the appellant filed it after a halved five-day deadline, whereas the cassation court held that the full ten-day filing period applies to execution opposition proceedings. Consequently, the cassation court quashed the appellate judgment and remanded the case for a new decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. civ.; Art. 348 cod. proc. civ.: In execution opposition proceedings, the period for filing the appeal is the full ten days from notification, not the halved period applicable to other civil actions.

Parole chiave

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execution opposition proceedings appeal filing deadline halved time limit Cassation quashing remittal to appellate court opposizione tardiva ritardo ingiustificato istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 348 cod. proc. civ.
La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile, ex art. 348 cod.
Art. 616 cod. proc. civ.
(e per come richiamato anche nell'art. 616 cod. proc. civ.), ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione.
Art. 360, comma primo, num. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num.
Art. 101, comma secondo cod. proc. civ.
civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma secondo, cod.
Art. 24 Cost.
Art. 75 cod. proc. civ.
Art. 58 T.U.B.
art. 348 cod. proc. civ
La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile, ex art. 348 cod.
art. 616 cod. proc. civ
civ., il gravame interposto da Italfondiario S.p.a., per essersi l'appellante costituito oltre il termine dimidiato di cinque giorni decorrenti dalla notifica dell'atto d'appello, secondo la corte territoriale applicabile alle opposizioni esecutive in virtù della previsione di cui all'art. 616 cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018
già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41800 del 28/12/2021
All'indicato principio (ribadito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41800 del 28/12/2021; Sez.
Sez. 3, Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021
41800 del 28/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021, Rv.
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Testo completo

cíVt- <P ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23366/2021 R.G. proposto da Italfondiario S.p.a. (ora denominata doNext S.p.a.), in proprio e nella sua qualità in atti già dichiarata di mandataria con rappresentanza di Castello Finance S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco; - ricorrente - contro Citraro Leopolda, Citraro Loredana, Zaccone Maria Cristina, Sinatora Domenico e Sinatora Romualdo (gli ultimi due in qualità di eredi di Sinatora Maurizio), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Gullì, con domicilio eletto in Roma, via Della Giuliana, n. 44, presso lo studio dell'Avv.

Arnaldo Miglino; - controricorrenti - e nei confronti di Zaccone Rosario Salvatore; Fallimento Avicola Victor s.a.s.; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 996/2021, depositata il 6 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. FATTI DI CAUSA 1. Leopolda e Loredana Citraro, Maurizio Sinatora, Rosario Salvatore e Maria Cristina Zaccone e l'Avicola Victor S.a.s. proposero opposizione all'esecuzione promossa nei loro confronti dalla Ca.ri.cal. S.p.a., chiedendo che venisse oichiarato nullo il contratto di mutuo ipotecario condizionato che ne era posto a fondamento.

Instaurato il contraddittorio il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 27/2015, accolse l'opposizione e dichiarò la nullità dei contratti di mutuo e delle relative ipoteche.

2. La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile, ex art. 348 cod. proc. civ., il gravame interposto da Italfondiario S.p.a., per essersi l'appellante costituito oltre il termine dimidiato di cinque giorni decorrenti dalla notifica dell'atto d'appello, secondo la corte territoriale applicabile alle opposizioni esecutive in virtù della previsione di cui all'art. 616 cod. proc. civ. relativa ai termini a comparire.

3. Avverso tale decisione Italfondiario propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resistono Leopolda e Loredana Citraro, Maria Cristina Zaccone, Domenico Sinatora e Romualdo Sinatora (gli ultimi due in qualità di eredi di Maurizio Sinatora), depositando controricorso. Gli altri intimati restano tali.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Italfondiario S.p.a. (ora denominata doNext S.p.a.) ha depositato memoria per ministero di nuovo procuratore, giusta procura conferita in calce al medesimo atto, comunicando altresì la revoca del mandato al precedente difensore. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 16 -bis, 165, 616 e 618 cod. proc. civ..

Sostiene che, nelle controversie in materia di opposizione esecutiva, non assume alcuna rilevanza, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo che, pur richiamata nell'art. 618 cod. proc. civ. (e per come richiamato anche nell'art. 616 cod. proc. civ.), ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione. Ciò che, a termini di dette disposizioni, deve avvenire nel termine perentorio dimezzato è solo l'introduzione del giudizio, che si compie con la notifica dell'atto di citazione, ovvero con il deposito del ricorso.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma secondo, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza.Lamenta che, in violazione di tale norma, la Corte d'appello ha omesso di assegnare alle parti il termine ivi previsto per interloquire sulla predetta questione, sollevata d'ufficio.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione «dei combinati disposti degli artt. 24 Cost., 75 cod. proc. civ. e 58 T.U.B.». Lamenta che erroneamente entrambi i giudici di merito hanno omesso di considerare che essa ha agito solo in qualità di mandataria con rappresentanza di Castello Gestione Crediti S.r.l. e in quanto tale non poteva considerarsi destinataria di alcuna statuizione, che doveva per contro riguardare unicamente il soggetto titolare della situazione giuridica oggetto di controversia.

4. È fondato il primo motivo. È in proposito decisivo il rilievo (che assorbe ogni altra questione) per cui «nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174 - 01, decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all'esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell'ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata, cd. "progetto esecuzioni", sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019).

All'indicato principio (ribadito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41800 del 28/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021, Rv. 662024 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174 - 01) il Collegio intende dare piena continuità. Ne consegue che l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello da parte del ricorrente, diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale, non era affatto tardiva; quindi, l'impugnazione non avrebbe potuto essere dichiarata improcedibile ma avrebbe dovuto essere presa in esame dalla corte stessa, ciò a cui dovrà provvedersi in sede di rinvio, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

La fondatezza dei motivi di ricorso appena considerati determina l'assorbimento degli altri.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del present