Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27446/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, upholding contributory claim regarding missing informational recommendation letter in tax notice service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27446/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax collection agency's appeal against a lower court ruling that had reinstated the taxpayer's claim. The agency argued the tax notice was invalid because the informational recommendation letter required by law was not sent, noting the letter was delivered to the taxpayer's cohabiting wife. The court found the agency failed to prove this missing letter was actually dispatched, as the delivery record was unclear and lacked proof of the recommendation's transmission. Consequently, the court rejected the agency's arguments, quashed the lower judgment, and allowed the taxpayer's original claim to proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 60 D.P.R. 600/1973; Art. 26 D.P.R. 602/1973: In tax assessment notices, the sending of the informational recommendation letter constitutes an essential requirement for valid service, and failure to prove its dispatch renders the notification defective even if the notice itself was delivered to a family member.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax notice notification informational recommendation letter service of process family member delivery burden of proof tax collection procedure Cassation review arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 D.P.R. 600/1973
per violazione dell'art. 60 d.P.R.
Art. 26 D.P.R. 602/1973
Più in particolare, il collegio d'appello ha accolto l'unico motivo di gravame prospettato dall'agente della riscossione, ove lamentava l'omesso esame della regolare notifica della cartella esattoriale effettuata ai sensi dell'art. 26, d.P.R.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 139 comma 2 c.p.c.
Art. 3 comma 3 l. 241/1990
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n.
Art. 7 l. 212/2000
241/1990 e dell'art. 7 1.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
600/1973 e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando che alla notifica della cartella avvenuta a mani della moglie convivente, sig.a Pansini Ninfa, non sia seguita la raccomandata informativa di cui all'art.
art. 60 D.P.R. 600/1973
per violazione dell'art. 60 d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. V, n. 2868/2017
Cass. V, n. 29368/2017
Cass. V, n. 29368/2017) pv.-0 Pertanto, il /f.i-E-orso è fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio definitoi con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24234-2020 proposto da: CAVARRETTA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI SE ITEMBRE, 3, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO ALESSANDRO CIMINO; - ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA , in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO GIGLIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 203/9/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 12/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/06/2022 dal Com.

MARCELLO MARIA FRAC ANZANI. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Palermo che ha riformato la pronuncia della CTP di Palermo ove erano state parzialmente accolte le ragioni del contribuente in ordine alla notifica dell'intimazione di pagamento e della presupposta notificazione della cartella esattoriale. Più in particolare, il collegio d'appello ha accolto l'unico motivo di gravame prospettato dall'agente della riscossione, ove lamentava l'omesso esame della regolare notifica della cartella esattoriale effettuata ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973.

La sentenza di secondo grado, infatti, ha accertato che la cartella è stata notificata direttamente dall'agente della riscossione, presso la residenza del contribuente, a mani della sig.a Pansini Ninfa, qualificatasi moglie convivente. Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica l'agente per la riscossione con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando che alla notifica della cartella avvenuta a mani della moglie convivente, sig.a Pansini Ninfa, non sia seguita la raccomandata informativa di cui all'art. 60 d.P.R. citato.

Ric. 2020 n. 24234 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove Fatto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass.

V, n. 2868/2017). Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera b ii ) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova. Per contro, dall'esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 3, terzo comma, l n. 241/1990 e dell'art. 7 1. n. 212/2000, lamentando assenza di motivazione nell'intimazione di pagamento, perché carente del rinvio all'atto impositivo o alla cartella presupposta. Il motivo non assolve l'onere dell'autosufficienza, non risultando i passi degli atti processuali dei precedenti gradi di merito ove questa doglianza sia stata proposta (cfr. Cass. V, n. 29368/2017) pv.-0 Pertanto, il /f.i-E-orso è fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio definitoi con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. bL.„ Nytiì..

Q-1-AL L..uce_c) F2ic.'2020 n. 24234 sez. MT - ud. 8-06-2022 1(313 u'efa.L.,A - ,kA -3- PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e pone le spese del giudizio di legittimità a carico della parte controricorrente, liquidandole in €.quattromilacento/00, oltre a €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria