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Ordinanza Interlocutoria — n. 27417/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for public hearing regarding payment fraud claims against Poste Italiane.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27417/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Genertel S.p.A. against the Second Instance Court's judgment in favor of Poste Italiane S.p.A. Genertel alleged that Poste Italiane facilitated payment fraud by processing a transfer to an individual using a fake ID and a stolen password, while Poste Italiane argued it fulfilled its contractual diligence obligations. The court ruled that the lower court correctly applied social standards for identification and found the circular cited by Genertel legally non-binding, leading to the decision to remand the case for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a cassation appeal lacks the prerequisites for immediate decision, the court must order a remand to a new role to schedule a public hearing.

Parole chiave

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payment fraud diligence obligations remand for hearing contractual diligence identification standards esibizione di documenti d'identità usurpazione d'identità titoli falsificati

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
ha depositato memoria; considerata, preliminarmente, la sussistenza dei presupposti per la trattazione dell'odierno ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.; che, pertanto, visto l'art.
Art. 380-bis c.p.c.
resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Genertel s.p.a.
art. 380-bis c.p
resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Genertel s.p.a.
art. 375 c.p
ha depositato memoria; considerata, preliminarmente, la sussistenza dei presupposti per la trattazione dell'odierno ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.; che, pertanto, visto l'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 14467/2021 proposto da: GENERTEL S.P A., in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NIALATESTA che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappreTante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio e 'avv.to MARCO MELE che, unitamente all'avv.to PAOLA TORRE, la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2021 emessa dal TRIBUNALE DI TRIESTE, depositata il 05/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO DELL'UTRI. Ric. n. 14467/2021 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 5/3/2021 (n. 132/2021), il Tribunale di Trieste, in accoglimento dell'appello proposto da Poste Italiane s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Genertel s.p.a. per la condanna di Poste Italiane s.p.a. al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società attrice per avere Poste Italiane s.p.a. provveduto al pagamento di un c.d. 'bonifico domiciliato' (procedura di pagamento concordata tra Genertel S.p.A. e Poste Italiane s.p.a., comportante l'identificazione per via telematica del destinatario di un pagamento dovuto da Genertel s.p.a. attraverso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a.), in favore di un soggetto non legit- timato, accreditatosi, dinanzi allo sportello di Poste Italiane s.p.a., con un documento d'identità falso (recante falsamente l'identità del sog- getto effettivamente legittimato a riscuotere il pagamento) e con la rivelazione di una password effettivamente corretta, precedentemente comunicata da Genertel s.p.a., per l'identificazione del destinatario di pagamento; a fondamento della decisione assunta, il giudice d'appello ha rite- nuto che Poste Italiane s.p.a. avesse diligentemente assolto agli obbli- ghi contrattuali assunti nei confronti di Genertel s.p.a., essendosi atte- nuta alle istruzioni ricevute ed avendo proceduto all'identificazione del beneficiario del pagamento nel rispetto dei propri doveri di diligenza, avendo peraltro Genertel s.p.a. preventivamente omesso di comuni- care alla mandataria, tanto la data di nascita, quanto gli estremi del documento di identità del beneficiario del pagamento, limitandosi alle sole generalità del nome e del cognome, mentre Poste Italiane s.p.a. aveva puntualmente riportato gli estremi della carta d'identità e il co- dice fiscale del soggetto presentatosi all'incasso (apparentemente cor- rispondenti all'identità dell'effettivo legittimato), e altresì puntual- mente verificato la correttezza della password in precedenza fornita da Genertel s.p.a. per l'identificazione del soggetto legittimato;Adunanza del 12 luglio 2022 - IQ& n. 14467/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri sotto altro profilo, il tribunale ha evidenziato l'inapplicabilità, al caso di specie, della circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata ai pro- pri associati (in cui si raccomanda l'identificazione dei legittimati a ri- scuotere i pagamenti attraverso il controllo di due documenti di identità muniti di fotografia), atteso il difetto di alcuna portata precettiva di detta circolare, e la relativa estraneità agli ordinari standard valutativi di matrice sociale, inclini a ritenere sufficiente, ai fini dell'identificazione personale, il riscontro di un solo documento d'identità personale; avverso la sentenza d'appello, Genertel s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Genertel s.p.a. ha depositato memoria; considerata, preliminarmente, la sussistenza dei presupposti per la trattazione dell'odierno ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.; che, pertanto, visto l'art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discus- sione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di