Cassation court dismisses appeal and remands case for public hearing regarding payment mandate liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Genertel S.p.A.'s appeal against the Second Instance Court's judgment in favor of Poste Italiane S.p.A. regarding a failed payment mandate involving a forged identity document. The appellate court ruled that Poste Italiane fulfilled its contractual duties by verifying the password and collecting full identification details, while Genertel failed to provide complete beneficiary data. Consequently, the court ordered the case to be remanded for a public hearing to allow further argumentation on the liability issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a cassation appeal lacks sufficient grounds for immediate decision, the court must remand the case to a new role for public hearing to ensure proper adversarial proceedings.
Parole chiave
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te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 5311/2021 proposto da: GENERTEL S.P.A., in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO M_ALATESTA che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,À2resso lo studio dell'avv.to O ,g3z PASQUALE DI IESO/tche, unitamente all'avv.to ANDREA AMBROZ, la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19/2021 emessa dal TRIBUNALE DI TRIESTE, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO DELL'UTRI. Ric. n. 5311/2021 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 12/1/2021 (n. 19/2021), il Tribunale di Trieste, in accoglimento dell'appello proposto da Poste Italiane s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Genertel s.p.a. per la condanna di Poste Italiane s.p.a. al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società attrice per avere Poste Italiane s.p.a. provveduto al pagamento di un c.d. 'bonifico domiciliato' (procedura di pagamento concordata tra Genertel S.p.A. e Poste Italiane s.p.a., comportante l'identificazione per via telematica del destinatario di un pagamento dovuto da Genertel s.p.a. attraverso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a.), in favore di un soggetto non legit- timato, accreditatosi, dinanzi allo sportello di Poste Italiane s.p.a., con un documento d'identità falso (recante falsamente l'identità del sog- getto effettivamente legittimato a riscuotere il pagamento) e con la rivelazione di una password effettivamente corretta, precedentemente comunicata da Genertel s.p.a., per l'identificazione del destinatario di pagamento; a fondamento della decisione assunta, il giudice d'appello ha rite- nuto che Poste Italiane s.p.a. avesse diligentemente assolto agli obbli- ghi contrattuali assunti nei confronti di Genertel s.p.a., essendosi atte- nuta alle istruzioni ricevute ed avendo proceduto all'identificazione del beneficiario del pagamento nel rispetto dei propri doveri di diligenza, avendo peraltro Genertel s.p.a. preventivamente omesso di comuni- care alla mandataria, tanto la data di nascita, quanto gli estremi del documento di identità del beneficiano del pagamento, limitandosi alle sole generalità del nome e del cognome, mentre Poste Italiane s.p.a. aveva puntualmente riportato gli estremi della carta d'identità e il co- dice fiscale del soggetto presentatosi all'incasso (apparentemente cor- rispondenti all'identità dell'effettivo legittimato), e altresì puntual- mente verificato la correttezza della password in precedenza fornita da Genertel s.p.a. per l'identificazione del soggetto legittimato;Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 5311/2021 - rei. cons. Marco Dell'Utri sotto altro profilo, il tribunale ha evidenziato l'inapplicabilità, al caso di specie, della circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata ai pro- pri associati (in cui si raccomanda l'identificazione dei legittimati a ri- scuotere i pagamenti attraverso il controllo di due documenti di identità muniti di fotografia), atteso il difetto di alcuna portata precettiva di detta circolare, e la relativa estraneità agli ordinari standard valutativi di matrice sociale, inclini a ritenere sufficiente, ai fini dell'identificazione personale, il riscontro di un solo documento d'identità personale; avverso la sentenza d'appello, Genertel s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione;
Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Genertel s.p.a. ha depositato memoria; considerata, preliminarmente, la sussistenza dei presupposti per la trattazione dell'odierno ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.; che, pertanto, visto l'art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discus- sione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazi