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Ordinanza Interlocutoria — n. 27412/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands liability for things in custody case to public hearing for thematic project.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27412/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding a liability claim for damages caused by a falling metal grate. The appellant argued the barrier was non-visible and dangerous, while the lower court found the fall likely due to lack of ordinary care given the slight height difference. The court decided to remand the case to a public hearing because the issue concerns the thematic project on Article 2051 of the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 2051 cod. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: When a case involves the thematic project on liability for things in custody, the collegium must remand the matter to a public hearing for thematic discussion.

Parole chiave

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liability for things in custody Article 2051 Civil Code thematic project on liability interlocutory order remand public hearing procedure civil liability damages Cassation procedural rules lesione al ginocchio

Disposizioni normative citate

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Art. 2051 cod. civ.
2981/12, del 15 settembre 2012, del Giudice di pace di Bari - ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 2051 cod. civ
2981/12, del 15 settembre 2012, del Giudice di pace di Bari - ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29387-2021 proposto da: GIANNOCCARO GIOVANNI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola MOSCATIELLO, unitamente all'Avvocato Alessia Rosanna Elisabetta NUOVO; - ricorrente - contro LAMURAGLIA MARGHERITA; - intimata - avverso la sentenza n. 3274/2021 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 15/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Stefano Giaime GUIZZI. In fatto e in diritto - che Giovanni Giannoccaro ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3274/21, del 15 settembre 2021, della Corte di Appello di Bari, che - accogliendo il gravame esperito da Margherita Lamuraglia avverso la sentenza n. 2981/12, del 15 settembre 2012, del Giudice di pace di Bari - ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 cod. civ.; - che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la Lamuraglia, per conseguire il ristoro dei danni alla propria persona, subiti in conseguenza della caduta su una grata metallica - avvenuta il 4 novembre 2009 - posta su un marciapiede di pertinenza di due immobili, entrambi di proprietà della convenuta; - che l'azione risarcitoria era esercitata sul presupposto che la grata si presentasse innalzata rispetto al livello del piano di calpestio, e che essa fosse non delimitata e non visibile; - che accolta la domanda di risarcimento dal primo giudice, quello di appello - su gravame della Lamuraglia - la rigettava, sul rilievo che la caduta potesse "verosimilmente essere stata provocata dall'affrontare con non sufficiente attenzione quel Ric. 2021 n. 29387 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -2- tratto di marciapiede", visto che "il dislivello sarebbe stato facilmente percepibile mediante ordinaria accortezza"; - che avverso la sentenza della Corte pugliese ricorre per cassazione il Giannoccaro, sulla base - come detto - di quattro motivi; - che è rimasta intimata la Lamuraglia.; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022; - che questo collegio rileva che il presente ricorso concerne il tema della responsabilità da cose in custodia; - che, pertanto, stante la natura nomofilattica della questione, si rinvia la trattazione dello stesso in pubblica udienza, anche in ragione del fatto che il Presidente titolare della Terza Sezione Civile di questa Corte, tabellarmente investita della materia della responsabilità da cose in custodia, ha disposto lo svolgimento di una serie di udienze tematiche sulla stessa (c.d. "progetto 2051 cod. civ.").

PQM La Corte dispone rinvio in pubblica udienza. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezio