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Ordinanza Interlocutoria — n. 27411/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to null notification; court orders personal re-notification to absent company representative.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27411/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal because the notification to the company's representative was legally null due to improper service on a contumacious party. The Regional Tax Commission had previously rejected the company's VAT exemption claim regarding rental income, ruling that such activities were incidental to their primary construction business. Consequently, the court ordered the appeal to be re-notified personally to the company's legal representative within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A notification of a cassation appeal to a contumacious party is null if not served personally, requiring the appeal to be re-notified to the party personally to validate the proceedings.

Parole chiave

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null notification contumacious party re-notification order cassation appeal personal service requirement sussidio per la costruzione incentivazione immobiliare contratto d'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
11485 del 11/05/2018); - pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente.
Art. 380 bis c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 291 c.p
11485 del 11/05/2018); - pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 3445 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro Arca Costruzioni s.r.l.in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3395/10/2020, depositata in data 24 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Arca Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 607/10/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva recuperato, per gli anni di imposta 2006 e 2008, maggiore Iva, atteso che per le operazioni indicate dalla contribuente esenti Iva, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/72, nel quadro VE33 delle dichiarazioni presentate (rigo VG30) doveva, ad avviso dell'Amministrazione, trovare applicazione - stante la rilevata abitualità e crescenza degli importi delle stesse nel tempo - il pro rata di cui all'art. 19-bis, del Dpr 633/1972, escluso soltanto per le operazioni non rientranti nell'attività propria dell'impresa ovvero accessorie e/o occasionali; -la CTR ha confermato la illegittimità degli avvisi di accertamento in questione in quanto, anche in termini di proporzione economica dell'attività contestata (locazione) rispetto al totale dell'attività societaria ordinariamente svolta (costruzione edifici), si poteva ritenere che gli immobili locati fossero soltanto quelli invenduti e che, quindi, l'attività locativa - indicata in dichiarazione come esente Iva- non rientrasse, ai fini dell'imponibilità, in quella propria dell'impresa, con conseguente inidoneità della stessa ad influenzare la detraibilità dell'Iva; - la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale;

CONSIDERATO CHE -la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata nel termine per impugnare, nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado della società contribuente rimasta contumace in grado di appello, con conseguente nullità della stessa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018); - pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente. P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione.

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