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Ordinanza — n. 27409/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific objection to the lower court's procedural findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27409/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Picerno's appeal against the INPS inadmissible without assigning costs. Picerno argued the lower court ignored unproven facts regarding his administrative pension request, but the court found his complaint lacked specificity. The court ruled that Picerno failed to specifically object to the appellate court's statement about the INPS reiterating the lack of a prior administrative request, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 152 disp. att. c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to make a specific objection to the contested portion of the lower court's decision, as general allegations of factual error without pinpointing the exact passage or reasoning are insufficient to cure the defect.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific objection procedural defect administrative exhaustion cassation procedure allegazioni insufficientemente motivate mantenimento della previdenza diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 290 c.p.c.
Art. 13, comma 8, I. n. 257/1992
La Corte dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
art. 152 disp. att. c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19933-2020 proposto da: PICERNO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'IPPOLITO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE IAIA; - ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CALIULO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONET i A PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN; controrkorrente - avverso la sentenza n. 2353/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l' 08/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 19933 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza dell'8 novembre 2019, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, dichiarava improponibile la domanda proposta da Vincenzo Picerno nei confronti dell'INPS avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, I. n. 257/1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non aver il Picerno, rimasto contumace nel giudizio d'appello così che restava non acquisito agli atti il fascicolo di parte depositato in primo grado, offerto la prova dell'inoltro della preventiva domanda in via amministrativa, presupposto dell'azione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Picerno, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso l'INPS; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 290 e ss. c.p.c. e 13, comma 8, I. n. 257/1992, imputa alla Corte territoriale di aver omesso d considerare ai fini del decidere gli elementi in fatto dedotti da ritenersi provati in quanto non contestati, con specifico riferimento alla presentazione della domanda di pensione recante anche la domanda per il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto; - che il motivo si rivela inammissibile non avendo il ricorrente fatto oggetto di specifica censura il passo dell'impugnata sentenza ove la Corte territoriale riferisce aver, con il primo motivo di gravame, l'INPS "reiterato l'eccezione di improponibilità della domanda per mancanza di preventiva istanza amministrativa, già formulata in primo grado e non esaminata dal Tribunale", passo di per sè idoneo a smentire quanto riportato dall'odierno ricorrente in ordine allo svolgimento del processo in prime cure, secondo cui il Tribunale avrebbe dato atto della presentazione della domanda in sede amministrativa e della non contestazione da parte dell'INPS, prospettazione integralmente riproposta in questa sede e posta a base della formulata impugnazione ma tuttavia carente di specificità per non esser il testo di tale domanda trascritto o allegato al ricorso; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese fruendo il ricorrente dell'esonero dal pagamento delle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovut