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Ordinanza — n. 27377/2022 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of Cassation ruling where party names were swapped in costs award due to clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27377/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted an order to correct a material error in its own judgment regarding litigation costs. The lower court had accepted the bankruptcy's appeal in the reasoning but erroneously awarded costs to the bankruptcy in the operative part, swapping the names of the winning and losing parties. Relying on established case law, the Court ruled that such a clerical mistake is correctable under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 287, 391-bis c.p.c.; The operative part of a Cassation judgment containing a clerical error that inverts the names of the winning and losing parties regarding costs is subject to correction.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake lapsus calami litigation costs allocation Cassation judgment amendment party name inversion errori materiali spese di esecuzione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
art. 91 cod. Proc. Civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10203/2009
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 30302-2021 proposto da: GRASSI SRL IN LIQUJIDAZIOE, IMPRESA GRASSI MORENO SRL IN LIQUIDAZIONBE, AUTOTRASPORTI GRASSI GIORGIO SRL IN LIQUIDAZIOE, FALLIMNENTO GRASSI SNC DI GRASSI SERVIZI SRL C, GRASSI SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA N. 213, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MAIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO D'ANGELO; -ricorrente - contro GRASSI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO SIMONE MARIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PETRA'; -resistente- Ric. 2020 n. 14189 sez.

M1 -ud. 18-05-2021 -2- avverso l'ordinanza sul ricorso n RG 25489/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA. RILEVATO - che il Fallimento Gra ssi s.n.c. di Grassi Servizi s.r.l. C. nonchè dei soci illimitatamente responsabili ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza n. 34437 /20 21 , depositata il 15.11.20221, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che , in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da evidente errore materiale atteso che, nonostante nella parte motiva sia stato accolto, in modo inequivoco, il secondo motivo del ricorso proposto dalla procedura, e conseguentemente, rigettata la domanda di insinuazione al passivo del Grassi, e sia stato disciplinato il regime delle spese di lite secondo il principio della soccombenza ex art. 91 cod.

Proc. Civ., nel dispositivo, è stata pronunciata la condanna al pagamento delle spese di lite a carico della procedura concorsuale; -che tale istanza è fondata ; -che, infatti, questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 cod. proc. civ. e così condannare al pagamento delle spese processuali il soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in sé un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o "lapsus calami", ed è pertanto Ric. 2020 n. 14189 sez.

M1 -ud. 18-05-2021 -3- correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. (vedi Cass. n. 10203/2009); - che, nel caso di specie, nel dispositivo, è stato chiaramente invertito il nome del vincitore (la procedura concorsuale) con quello del soccombente (Sandro Grassi) nonostante nella parte motiva sia stato in modo inequivoco accolto il ricorso presentato dal fallimento Fallimento Grassi s.n.c. di Grassi Servizi s.r.l. C (più altri) e le spese di lite siano state poste a carico del soccombente;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e, per l’effetto, corregge la statuizione sulle spese di lite contenuta nel dispositivo della sentenza di questa Corte n. 34437/2021, depositata il 15.11.2021nei seguenti termini: Nella terza riga del dispositivo, in luogo della parola “ricorrente”, deve leggersi ed inte