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Ordinanza — n. 27373/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a material error in its own order regarding the allocation of litigation costs to the attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27373/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own previous order regarding the distribution of litigation expenses. The appellant's lawyer argued that costs should be paid to her as the attorney of record rather than to the opposing party, citing prior precedent allowing such claims. The court accepted this correction under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure, noting that the omission was a clerical mistake rather than a substantive judgment error.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; The Court of Cassation may correct material errors in its own orders when the omission of a valid claim for attorney fees constitutes a clerical mistake rather than a substantive ruling.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation attorney of record fees Cassation procedure clerical mistake remedy correzione di errore materiale ritiro della domanda di revisione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
ricorrono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391- bis, comma 1,c.p.c., anche alla luce della sentenza di questa Corte n.
Art. 287 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
40212/2021 e sulla base della ulterioreproposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.
art. 380 - bis c.p
40212/2021 e sulla base della ulterioreproposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 31033/2019
Cass. Sez. U, 16037/2010
Cass. Sez. U, 16037/2010); 3.1.
Cass. Sez. Un., 9438/2002
non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. Un., 9438/2002, 10203/2009; Cass.
Cass. Sez. Un., 10203/2009
Cass. 27196/2018
Un., 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018).
Cass. Sez. U, 17565/2022
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA per CORREZIONE di ERRORE MATERIALE sul ricorso 4035-2021 proposto da: SCHILIRO’ ANGELA, in proprio e quale erede di Giuseppe Mondaini, nonché quale liquidatore di M . P . RAPPRESENTANZE S . R . L . IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA E. JENNER 48, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PETRI , rappresentata e difesa dall’avvocato LORETTA RUSSO; -ricorrenti - contro BANCA CREDITO COOPERATIVO PACHINO SOC COOP A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO PUZZOed ETTORE RIZZA; -intimata - Ric. 2021 n. 04035 sez. M1 -ud. 01-07-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 23453/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:

1. con “Istanza di correzione sentenza n. 23453/2020 RG. 23472/2017” pervenuta a mezzo PEC in data 10/02/2021, l’avvocato Loretta Russo, dichiarando di agire “per Schilirò Angela”, in proprio e nelle qualità, ha chiesto a questa Corte di «procedere alla correzione dell’errore materiale innanzi rilevato disponendo la distrazione delle spese liquidate in favore dell’avv. Loretta Russo procuratore distrattario», allegando “copia della sentenza” e “ copia del controricorso” contenente la richiesta di distrazione delle spese;

2. all’esito di ordinanza interlocutoria n. 40212/2021 e sulla base della ulterioreproposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

3. risulta in atti la notifica del “ricorso in riassunzione, procura e decreto di fissazione di udienza a Banca di Credito Cooperativo di Pachino” effettuata dall’avv. Loretta Russo a mezzo PEC in data 10/08/2021, ai fini della correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 23453/2020; 2.1. con nota del 20/09/2021 l’istante ha dato atto che la Banca intimata ha prestato acquiescenza, pagando le spese direttamente al difensoredichiaratosi antistatario; 2.2. con nota del 27/06/2021 l’istanteha prodotto copia conforme dell’ordinanzada correggere;

3. le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso Ric. 2021 n. 04035 sez. M1 -ud. 01-07-2022 -3- se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione(Cass. Sez. U, 31033/2019; cfr. Cass. Sez. U, 16037/2010); 3.1. ricorrono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391- bis, comma 1,c.p.c., anche alla luce della sentenza di questa Corte n. 17565 del 31 maggio 2022;

4. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. Un., 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018).

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 23453/20, depositata il 26/10/2020, nel senso che,laddove è scritto:«condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità», deve leggersi e intendersi:«condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’avv. Loretta Russo, quale procuratore distrattario, delle spese del giudizio di legittimità». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sul