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Ordinanza — n. 27371/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows correction of its own order to add lawyer's expense deduction via material error procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27371/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an application to correct its own order regarding the deduction of legal expenses for the defending attorney. The applicant argued that the previous order omitted the deduction despite the lawyer's request, while the Court noted the absence of specific legislative provisions for such deductions. The Court ruled that the appropriate remedy was the material error correction procedure under the Civil Procedure Code, which offers a faster resolution than ordinary appeals and aligns with constitutional principles of reasonable trial duration.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis, 93 cod. proc. civ.: In the absence of explicit legislative provisions, the remedy for an omitted request by a defender to have expenses deducted is the material error correction procedure, not ordinary appeals, as it better respects the principle of reasonable trial duration.

Parole chiave

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material error correction legal expense deduction Cassation order correction defender's rights reasonable trial duration civil procedure code procedural remedy condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
Art. 93 cod. proc. civ.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
art. 391-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037
Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n.
Cass., 10/01/2011, n. 293
16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n.
Cass., 11/04/2014, n. 8578
293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n.
Cass., 24/02/2016, n. 3566
8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566; Cass.
Cass. Sez. U., 27/11/2019, n. 31033
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24675/2021 R.G. proposto da : IODICE GENEROSO MARCO TULLIO, in proprio e quale difensore dell’ ISTITUTO DIAGNOSTICO SECONDIGLIANO SRL, -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO GIA' AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1, -intimata- Avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 26577/2021 depositata i l 30/09/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022dal Consigliere CLOTILDE PARISE; Rilevato che: L'avvocato Generoso M.T.

Iodice ha proposto istanza di correzione dell'ordinanza di questa Corte n.26577/2021, pubblicata il 30 settembre 2021, laddove non ha disposto la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore, che ne aveva fatto richiesta; Considerato che: secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr.

Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566; Cass. Sez. U- , 27/11/2019, n. 31033 ). Ritenuto che: per le ragioni esposte, l'istanza deve essere accolta.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n.26577/2021, pubblicata il 30 settembre 2021, statuendo che nel primo capo del dispositivo, dopo le parole «e accessori di legge», debba aggiungersi «spese da distrarsi, per la controricorrente, in favore dell'avvocato Generoso M.T. Iodice dichiaratosi antistatario». Manda alla Cancelleria per le ann