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Ordinanza — n. 27352/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against traffic fine due to excessive litigation costs exceeding statutory tariff limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27352/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's request to reduce litigation costs because the second-instance fee exceeded the statutory maximum for a case involving a €41 fine. The appellant argued the €1,780 award was unjustified given the low value of the dispute, which should have resulted in a minimum fee of only €470. Consequently, the court reduced the second-instance costs to €500 while ordering the appellant to pay the first-instance costs.

Regesto Legislator

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Art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55; The court must reduce excessive litigation costs when the awarded amount surpasses the statutory tariff limits applicable to the specific value of the dispute.

Parole chiave

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litigation costs statutory tariff traffic fine Cassation appeal fee reduction infrazione alle norme della circolazione multa per divieto di sosta reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Barrafranca, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.
Art. 143, commi 2 e 13, cod. strada
150, Francesco Pantusa chiese al Giudice di pace di Enna che fosse dichiarata la nullità del verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato dalla polizia municipale per la presunta violazione dell'art. 143, commi 2 e 13, cod.
Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55
civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in tema di liquidazione delle spese.
Artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16802-2021 proposto da: PANTUSA FRANCESCO, legalmente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO FIORE; - ricorrente - contro COMUNE DI BARRAFRANCA; - intimato - avverso la sentenza n. 432/2020 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Barrafranca, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, Francesco Pantusa chiese al Giudice di pace di Enna che fosse dichiarata la nullità del verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato dalla polizia municipale per la presunta violazione dell'art. 143, commi 2 e 13, cod. strada, con il quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa di euro 41,00 «perché non si teneva il più vicino possibile al margine destro della carreggiata bensì sul marciapiede».

Il Giudice di pace rigettò il ricorso, confermando l'opposto verbale e compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata da Francesco Pantusa e il Tribunale di Enna, con sentenza del 30 dicembre 2020, ha rigettato l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.780,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Enna propone ricorso Francesco Pantusa, affidandolo ad un unico motivo. Il Comune di Barrafranca non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in tema di liquidazione delle spese.

Ric. 2021 n. 16802 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- Osserva il ricorrente che il Tribunale, in un giudizio che aveva ad oggetto l'opposizione ad una sanzione amministrativa di euro 41, rientrante perciò nello scaglione di valore fino ad curo 1.100, l'ha condannato a pagare la somma di euro 1.780 di spese di lite, che è ampiamente superiore alla tariffa per i giudizi in grado di appello. Né risulta dal tenore della sentenza che il Tribunale si sia avvalso del potere di cui all'art. 4 cit., secondo cui è consentito un aumento fino all'80 per cento del valore medio tabellare; e comunque, anche in presenza di tale eventualità, la somma liquidata sarebbe oltre la soglia massima tabellare 1.1.

Il motivo è fondato. Il giudizio in questione, avendo ad oggetto l'opposizione ad una sanzione amministrativa pari ad euro 41, rientra nello scaglione di valore fino ad euro 1.100. Ne consegue che, calcolando la somma tra fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale, ne risulta un compenso complessivo minimo pari ad euro 470. Rispetto ad esso, la somma liquidata è evidentemente eccessiva.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando le spese del giudizio di appello nella misura di cui in dispositivo. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, nel quale l'odierno ricorrente rimane pur sempre soccombente, ritiene la Corte che le spese del giudizio di cassazione debbano essere compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna l'appellante Francesco Pantusa al Ric. 2021 n. 16802 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- pagamento delle spese del giudizio di secondo grado liquidate nella somma complessiva di curo 500. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera d