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Ordinanza — n. 27350/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders cancellation of real estate transcription after cassation appeal is withdrawn by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27350/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a joint request to cancel the transcription of a revocatory action on real estate following the withdrawal of the cassation appeal. Both the bankruptcy trustee and the appellant agreed to this procedural cleanup, which the Court deemed meritorious under the Civil Procedure Code. Consequently, the Court ordered the land registry to remove the entry, integrating this instruction into the previous order that had declared the appeal extinguished.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; ove il giudizio di cassazione si conclude con dichiarazione di estinzione per rinuncia delle parti, è consentito alla Corte di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, sia con lo stesso provvedimento che con un successivo decreto, se vi è concorde richiesta delle parti.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal real estate transcription bankruptcy revocation action joint party request procedural cleanup order ritiro della domanda di revisione ritiro della domanda di esecuzione revoca del brevetto

Disposizioni normative citate

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Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 376 cod. proc. civ.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 390 cod. proc. civ.
Questa Corte, infatti, ha stabilito che, ove il giudizio di cassazione si concluda con una dichiarazione di estinzione per rinuncia delle parti, ai sensi dell'art. 390 cod.
art. 390 cod. proc. civ
Questa Corte, infatti, ha stabilito che, ove il giudizio di cassazione si concluda con una dichiarazione di estinzione per rinuncia delle parti, ai sensi dell'art. 390 cod.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza 5 giugno 2012, n. 8991
Ordinanza 30 aprile 1997, n. 304
pure l'ordinanza 30 aprile 1997, n. 304, la quale fa riferimento all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 2296-2021 proposto da: MOINI BERHOUZ, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DEI GRANARI, 10/A, presso lo studio dell'avvocato DANIELE COSTI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro NORDEX SPA IN FALLIMENTO , KHORASANI AZAR; - intimati - avverso la sentenza n. 19433/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Moini Berhouz propose ricorso per cassazione, nei confronti della Curatela del Fallimento Nordex s.p.a., avverso la sentenza 27 giugno 2018 della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di accoglimento della domanda di revocatoria promossa dal Fallimento nei confronti del Berhouz. Tale ricorso è stato successivamente oggetto di rinuncia da parte del ricorrente e questa Corte, con ordinanza 17 settembre 2020, n. 19433, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese.

2. Con l'odierna istanza, promossa congiuntamente dalle parti suindicate e dai rispettivi difensori, si chiede che questa Corte disponga la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, a suo tempo disposta a cura della Curatela del fallimento. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'istanza congiunta può essere accolta. Questa Corte, infatti, ha stabilito che, ove il giudizio di cassazione si concluda con una dichiarazione di estinzione per rinuncia delle parti, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., è consentito alla Corte di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, e ciò sia con lo stesso provvedimento di estinzione, sia con un successivo decreto, se vi è concorde richiesta delle parti (così, da ultimo, l'ordinanza 5 giugno 2012, n. 8991; v. pure l'ordinanza 30 aprile 1997, n. 304, la quale fa riferimento all'art. 391-bis del codice di rito).

Ric. 2021 n. 02296 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- Nella specie, la richiesta è sottoscritta da entrambi i difensori, per cui è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie la suddetta istanza e diipone l'integrazione dell'ordinanza n. 19433 del 2020 nel senso di ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Roma di procedere alla cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale sull'immobile di proprietà del ricorrente (n. formalità 9492/14553 del 17 febbraio 2004). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sez