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Ordinanza — n. 27349/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of summary fact statement under Article 366 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27349/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a summary statement of facts as required by law. The appellant challenged a lower court ruling that declared a property sale simulated and ineffective against bankruptcy creditors, but submitted no concise narrative of the case facts. The court ruled that without this mandatory summary, the appellate court cannot acquire a clear understanding of the substantive facts, necessitating dismissal and the award of costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, no. 3 c.p.c.; The appeal must contain a summary statement of facts to allow the Court of Cassation to acquire a clear and complete knowledge of the substantive and procedural facts giving rise to the controversy.

Parole chiave

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inadmissible appeal summary statement of facts Article 366 Civil Procedure Code Cassation procedural requirements bankruptcy simulation costs award procedural defect esame delle candidature

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, no. 3 c.p.c.
380-bis c.p.c.; considerato che, l'odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del re- quisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inam- missibilità, dall'art. 366, primo comma n.
Art. 13, para. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Marco Dell'Utri Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770
Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 31035/2021 proposto da: ALESSANDRA NICOLOSI, elett.te domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato BENITO TRIOLO che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FALLIMENTO COGEP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LUCENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI B ATTIMO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1933/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO DI CATANIA, depositata il 11/10/2021; 5 1" udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO DELL'UTRI. Ric. n. 31035/2021 sez. M3 - ud. 08-06-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 11/10/2021 (n. 1933/2021), la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento Cogep s.r.l. nei confronti di Alessandra Nicolosi, ha dichiarato la simu- lazione parziale dell'atto di compravendita a mezzo del quale l'impresa Cogep s.r.l. aveva trasferito ad Alessandra Nicolosi taluni beni immo- bili, contestualmente dichiarando l'inefficacia del medesimo atto di compravendita nei confronti della massa dei creditori del Fallimento Cogep s.r.l. ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 1, e co. 3, lett. c), della legge fallimentare, con l'adozione delle conseguenti statuizioni restitutorie; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato il carattere simulato del pagamento degli importi spe- cificati in sentenza, nonché la sussistenza dei presupposti per l'accogli- mento dell'azione revocatoria fallimentare oggetto di causa; avverso la sentenza d'appello, Alessandra Nicolosi propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; il Fallimento Cogep s.r.l. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, l'odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del re- quisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inam- missibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 31035/2021 - rei. cons. Marco Dell'Utri ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sen- tenza impugnata (Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'in- dicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- posti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; l'assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell'odierno ricorso - ivi ricom presa l'esposizione dei motivi, eventualmente idonei a darne conto (cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) - ne impone la dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del fallimento contro- ricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 31035/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Cort