Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27316/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to file within 20 days of notification under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27316/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the petition within the statutory 20-day period following notification. Although the Ministry of the Interior and the Valle d'Aosta Region filed a counter-appeal, the court ruled that the procedural defect was fatal regardless of the opposing party's actions. The decision applied established principles that strict time limits for filing appeals are peremptory, and the court can declare an appeal inadmissible sua sponte even if the respondent has not formally requested it.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369, co. 1 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to deposit a cassation appeal within twenty days of notification renders it inadmissible, a defect the court may declare sua sponte as it concerns a peremptory term rather than a formal requirement.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal improcedibility peremptory term sua sponte declaration Civil Procedure Code notification deadline costs award opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, co. 1 c.p.c.
il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, co.
Art. 156 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 380 bis c.p
a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.
art. 369 c.p
il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, co.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 25453/2017
Cass. 12894/2013
-di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme» ( Cass.25453/2017, Cass. 12894/2013);
Cass. n. 21969/2011
01-07-2022 -3- ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione» (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019);
Cass. 3193/2016
Cass. 20327/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19771-2021 proposto da: BRITO TEJEDA ROBERT ALEXANDER, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA, inpersona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti - avverso l'ordinanza n. R.G. 153/2021 del GIUDICE DI PACE di AOSTA del 29/3/2021; Ric. 2021 n. 19771 sez. M1 -ud. 01-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:

1. Brito Tejeda Robert Alexanderha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace indicata in epigrafe;

2. il Ministero dell’interno e la Presidenza della Regione Valle d’Aosta hannoresistito con controricorso;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

4. il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, co. 1, c.p.c., in quantonotificato (seppure dapprima irritualmente, come eccepito in controricorso) ma non depositato, come da attestazione della Cancelleria centrale civile di questa Corte in data 27 luglio 2021;

5. va dunque fatta applicazione del principio per cui «L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio -sancito dall'art.156 c.p.c. -di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme» ( Cass.25453/2017, Cass. 12894/2013);

6. d’altro canto, «la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art.370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il Ric. 2021 n. 19771 sez. M1 -ud. 01-07-2022 -3- ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione» (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019);

7. seguono la declaratoria di improcedibilità e la condanna alle spese in favore del fallimento controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 0 00,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comm