Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27306/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late due to PEC notification of appellate judgment starting the 60-day deadline for all co-defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27306/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the mandatory 60-day deadline. The appellant, the Municipality of Bisceglie, argued for a new timeline, but the court found the judgment had been notified via certified electronic mail (PEC) on March 3, 2021. Consequently, the short appeal period began immediately for all co-defendants, rendering the July 2021 filing untimely.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 325, comma 2, c.p.c.; Art. 164, c.p.c.: Notification of the judgment via certified electronic mail (PEC) to the opposing party's designated address validly starts the short appeal period, binding all co-defendants in unitary litigation upon proof of delivery.

Parole chiave

Generato dall'IA
PEC notification short appeal period unitary litigation litisconsorzio necessario inadmissibility appeal certified electronic mail deadline calculation indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325, comma 2, c.p.c.
3.4Ne consegue la tardività del ricorso che è stato iscritto a ruolo in data 12 luglio 2021e notificato in data 8 luglio 2021, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325, secondo comma, cod.
Art. 164, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
6.Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 10 maggio2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
art. 190 cod. proc. civ
civ.: la impugnata sentenza era affetta da nullità in quanto la Corte di Appello di Bari aveva deciso prima dell'intero decorso degli ottanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica previsti dall'art. 190 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 19 giugno 2019, n. 16421
Cass., 28 novembre 2017, n. 28339
Cass., 28 novembre 2017, n. 28339).
Cass., 20 gennaio 2016, n. 986
Cass., 19 settembre 2017, n. 21597
Cass., 19 settembre 2017, n. 21597).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 19484/2021proposto da: Comune di Bisceglie, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Calvani ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avv. Arturo Sforza alla Via Ettore Rolli n. 24-C/11, in forza di mandato in calce al ricorso per cassazione. -ricorrent e - e CapozzaDomenico e Liseno Clara Nunzia, rappresentati e difes i dall'Avv. Vito Volpe, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrenti – e nei confronti di Società Coop.

Edilizia Enrico Berlinguer S.r.l. i.l., cancellata, e per essa gli ex soci: Rigante Corrado, Di Pilato Angelo, Veneziani Patrizia, Sciascia Antonio, Storelli Pasqua, Lopolito Lucia, Mastrototaro Lucrezia, Valente Pietro, Lopopolo Elisabetta, De Marco Giovanni, Di Terlizzi Pietro, De Marco Girolamo, Ferrucci Giuseppe, Evangelista Elisabetta, Prezioso Rosa, Abbrescia Michele, Rana Gianvito, Galantino Lorena, Lupone Domenico; Società Coop. S. Silvestro S.r.l.; Società Coop. Edilizia Prima Casa; Impresa Costruzioni Eredi Di Liddo S.a.s. di Di Liddo Nicola Luciano Co.;

Società Coop. Edilizia Naxos; Società Coop. Edilizia Fratellanza a r.l.; Società Coop. Edilizia Levante a r.l.; Società Coop. Edilizia Exedra; Società Coop. Edilizia Il Sole; Società Coop. Edilizia Luigi Longo, cancellata, e, per essa, gli ex soci Papagni Giovanna, Stripoli Pasquale, Di Tullio Luigi, Amoruso Pietro; Società Coop. Edilizia La Quercia a r.l.; Società Coop. Edilizia Soleidea in liquidazione; Società Coop. Edilizia Sirio 1 in liquidazione; Società Coop. Edilizia Eden, cancellata, e, per essa, gli ex soci Saccucci Leonardo, Dipace Giancarlo, Desiante Girolamo Tedone Rosario Umberto, Gargiulo Lucia, Rigante Alessandro, Brindicci Antonio;

Società Coop. Edilizia Target a r.l.; Società Coop. Edilizia Magnolia a r.l. in liquidazione e, per essa, gli ex soci Tattolo Emanuele, Pastore Lucio, Saccotelli Rosa, Monopoli Francesco, Valente Cosmo, Pugliese Mauro, Tarantini Paolina; Società Coop. Edilizia Ascom Casa; Società Coop. Edilizia Harmony i.l.; Società Sasso s.r.l.; Luigi Pisicchio C. s.n.c.; Cofi s.r.l.; Impresa Edile Art Edil s.r.l.. -intimati- avversola sentenza della Corte di appello di Bari n. 325 /2021, pubblicata il 2 marzo2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 maggio 2022dal consigliere Lunella Caradonna;

RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 2 marzo 2021, la Corte di appello di B ari , pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato dovuta, in favore di Capozza Domenico e Liseno Clara Nunzia, la somma di euro 386.535,00 a titolo di indennità di esproprio, detratti gli acconti, oltre interessi dal 23 febbraio 2009, sino al soddisfo, ordinando il deposito della suddetta somma presso la Cassa Depositi e Prestiti.2.La Corte di appello, dopo avere affermato che l'ordinanza di questa Corte n. 29470/2018 aveva affermato che la domanda degli opponenti aveva ad oggetto unicamente l'indennità di esproprio, richiamando le risultanze della disposta consulenza tecnica di ufficio, ha evidenziato che, nella specie, pur essendo pacifico che l'intervento ablatorio del terreno di proprietà del Capozza e della Liseno era preordinato alla realizzazione di un P.E.E.P. nel Comune di Bisceglie inerente la maglia 167 di P.R.G., non sussisteva il presupposto dell'intervento di riforma economico- sociale, che giustificava la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene, in difetto di esplicito riconoscimento normativo, e ha confermato l'importo di euro 386.535,00, a titolo di indennità di esproprio.

3. Il Comune di Bisceglie ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi e memoria .

4. Capozza Domenico e Liseno Clara Nunzia hanno depositato controricorsoe memoria. 5.Gli altri intimati non hanno svolto difese. 6.Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 10 maggio2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. 7.Il Comune di Bisceglie ha depositato memoria. 8.Capozza Domenico e Liseno Clara Nunzia hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il primo mezzo denuncia la violazione degli artt. 101, 190, 352 cod. proc. civ. e degli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 1 prima parte, Cost., nonché violazione del principio del contraddittorio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 del cod. proc. civ.: la impugnata sentenza era affetta da nullità in quanto la Corte di Appello di Bari aveva deciso prima dell'intero decorso degli ottanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica previsti dall'art. 190 cod. proc. civ.; la causa, infatti, era stata riservata per la decisione all'udienza del 26 gennaio 2021 e la decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 9 febbraio 2020 (rectius 2021) e pubblicata in data 2 marzo 2021; la Corte di merito aveva, quindi, pronunciato la sentenza senza esaminare gli scritti conclusivi; in particolare, nella comparsa conclusionale era stato dedotto che trattandosi nella fattispecie di una ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio, ravvisabile nel caso in cui il giudizio davanti al giudice territoriale si fosseconcluso con una pronuncia declinatoria della potestas iudicandinel merito della controversia, era stata richiesta dal Comune di Bisceglie la rinnovazione della consulenza tecnica; che non poteva obliterarsi che il tratto distintivo del P.E.E.P. per le finalità perseguite risiedeva nella certezza che tale strumento attua va un intervento di riforma economica sociale, con la conseguenza che le indennità de quibus dovevano essere ridotte nella misura del 25% a mente del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 57, comma 1, così come modificato dal decreto legislativo27 dicembre 2002, n. 302, art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, sicché errato era l'opposto convincimento fatto proprio dal consulente tecnico d'ufficioche aveva liquidato le suddette indennità per intero; che sulla misura dell'indennizzo nella comparsa conclusionale si era osservato che gli attori in riassunzione non avevano accettato l'offerta del Comune di Bisceglie per cui alla stregua della sequenza procedimentale prevista dal d .P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., in assenza di accordo, la determinazione dell'indennità definitiva andava effettuata ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 mediante la stima del Collegio dei Tecnici, i quali, nel caso oggetto del presente giudizio , a maggioranza avevano stimato il valore venale del suolo oggetto di ablazione in euro 349.992,72 al lordo delle ritenute fiscali e di legge; che tale stima era stata espressamente accettata da Capozza e Liseno, che, poi, avevano proposto opposizione davanti a codesta Corte territoriale nei confronti della operata quantificazioneritenendola «ingiusta e incongrua »; che la Corte di Cassazione, conla ordinanza n. 23470/2018, si era limitata a riconoscere la sola ammissibilità della opposizione allastima davanti alla Corte di merito, con l'assenza di limiti per le parti nel giudizio di rinvio, qualunque esito essendo del tutto compatibile con la statuita ammissibilità dell'azione. 2.Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., erronea applicazione del principio di soccombenza in materia di condanna alla refusione delle spese di lite, in quanto era errata la statuizionesulle spese di lite, in applicazione del principio che in tema di spese processuali il giudice del rinvio, cuila causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che alle diverse fasi del giudizio e al loro risultato e potendo, relazione all'esito finale della lite, legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese totale o parziale; che, nel caso in esame, si era in presenza di una soccombenza reciproca in quanto la domanda di corresponsione della indennità di occupazione era stata rigettata.

3. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata nel controricorso not ificato in data 8 luglio 2021, stante che la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 3 marzo 2021, con la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, a pena di inammissibilità, entro il termineperentorio del 2 maggio 2021. 3.1. L'eccezione è fondata. 3.2 E ' in atti la prova dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata eseguita in data 3 marzo 2021 al Comune ricorrente, a mezzo posta elettronica certificata, presso l'indirizzo pec del legale e l'indirizzo telematico presso lo studio Scattarelli, ove il Comune aveva eletto domicilio, giusta ricevuta di avvenuta consegna del 3 marzo 2021. 3.3 Può dunque trovare applicazione il principio secondo cui n tema diricorso per cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatariodella notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili (Cass., 19 giugno 2019, n. 16421;

Cass., 28 novembre 2017, n. 28339). 3.3 Va richiamato, in ultimo, quanto da questa Corte precisato in via generale in tema di unitarietà del termine per proporre impugnazione; difatti, nel caso di proposizione, come avvenuto in quello in esame, sulla base di unico fatto generatore dell'illecito, di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, sorge litisconsorzio «unitario o quasi necessario», cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti suoi e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass., 20 gennaio 2016, n. 986;

Cass., 19 settembre 2017, n. 21597). 3.4Ne consegue la tardività del ricorso che è stato iscritto a ruolo in data 12 luglio 2021e notificato in data 8 luglio 2021, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.. 4.Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il Comune ricorrente va condanna t o al pagamento delle spese processuali, sostenute daicontroricorrenti e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comunericorrente al pagamento, in favore dei contro ricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserit o dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore