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Ordinanza — n. 27294/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for manifest inadmissibility due to insufficient factual and legal arguments presented.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27294/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mario Russo against the Second Instance Court's judgment manifestly inadmissible. Russo argued that the mooring contract included a custody obligation, but the appeal merely listed facts and legal citations without connecting them to form a coherent legal argument. The court rejected the appeal because the submissions lacked a distinct legal part and failed to prove the alleged liability.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ.; The appeal is manifestly inadmissible if it consists only of a summary exposition of facts and a contrasting legal evaluation without a distinct legal part.

Parole chiave

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manifest inadmissibility insufficient arguments mooring contract custody obligation Corte di Cassazione procedural defect legal reasoning equipaggiamento marittimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ.
Art. 1362 cod. civ.
Art. 1363 cod. civ.
Art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. non rilevandosi un'ipotesi di abuso del diritto di impugnazione.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
08-06-2022 -3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3554 del 13/02/2013
risulterebbe del tutto sfornita di prova (Cass. n. 3554 del 13/02/2013 Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29524-2021 proposto da: RUSSO MARIO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro MARINA YACHTING S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO MARIA MELA; - controricorrente - nonché contro COSTA GIUSEPPE; - intimato - avverso la sentenza n. 8671/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 08/06/2022, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. Mario Russo impugna, con atto affidato a un unico motivo, la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 8671 del 22/10/2021, che, quale giudice di appello, ha accolto l'impugnazione proposta dalla Marina Yachting S.r.l. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli e ha, quindi, rigettato la domanda del Russo in punto di risarcimento per danni derivanti da omessa custodia della sua imbarcazione ormeggiata nel porto di Siracusa, per avere il Tribunale ritenuto che nel contratto di ormeggio nella specie concluso non vi fosse inserito alcun obbligo di custodia, o, perlomeno, non risultando provato che detto obbligo vi fosse.

Resiste con controricorso Marina Yachting S.r.l. La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata alle parti. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso è manifestamente inammissibile per violazione dell'art.366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ., limitandosi a una sommaria esposizione dei fatti e a contrapporre una diversa valutazione in diritto a quella operata dal giudice d'appello.

La stessa enunciazione dei motivi, o delle censure, è estremamente lacunosa, riducendosi a pressoché una facciata, nella quale sono enumerate, invero senza alcun palese collegamento, circostanze di diritto, con riferimento all'interpretazione di atti, con richiamo degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e circostanze di fatto, relative all'ammontare Ric. 2021 n. 29524 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -2- della tariffa per l'ormeggio dell'imbarcazione presso il proto di Siracusa nei posti barca gestiti dalla Marina Yachting S.r.l. La prospettazione delle censure non consente di individuare una parte in diritto separata da quella in fatto e l'unica affermazione che può farsi è che Mario Russo contesta l'ammontare della tariffa applicata dalla Marina Yachting e ritiene che in essa dovesse essere ricompresa anche la remunerazione per l'attività di custodia dell'imbarcazione e che quindi il contratto intercorso tra le parti non fosse di semplice locazione bensì di ormeggio.

L'assoluta carenza riscontrabile nell'esposizione delle censure rende l'impugnazione inammissibile, e in ogni caso l'asserita responsabilità della Marina Yachting S.r.l. risulterebbe del tutto sfornita di prova (Cass. n. 3554 del 13/02/2013 Rv. 625310— 01: «// contratto di ormeggio, pur 'rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre carattefkzato da una struttura minima essen.ziale, consistente nella semplice messa a dis oskione ed utiliunione delle strutture portuali con conseguente assegnaione di un delimitato e protetto sMio acqueo.

Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre presta.zioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso Jpetta a chi fondi un determinato diritto, o la re3ponsabi/it dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della conven,zione di fornire la relativaprova.»). Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, esse sono liquidate come in dispositivo. Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. non rilevandosi un'ipotesi di abuso del diritto di impugnazione.

Ric. 2021 n. 29524 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in curo 2.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazio