Cassation court dismisses appeal against enforcement order due to inadmissibility and violation of mandatory mediation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maurizia Butti inadmissible and unfounded, rejecting her challenge to Filippo Zucco's enforcement order. Butti argued that the lower court erred in applying civil procedure rules regarding mandatory mediation and misinterpreted the scope of inadmissibility in the prior injunction opposition. The court ruled that the appeal sought to remove a res judicata from a separate proceeding and failed to address whether the prior inadmissibility decision was contested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 5 D.Lgs. 28/2010: An appeal challenging the enforcement of a title based on a prior inadmissibility decision is inadmissible if it attempts to remove the res judicata of the original opposition proceedings without contesting that specific decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17524-2021 proposto da: BUTTI MAURIZIA, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato JOELLE ROSANNA LIDIA PICCININO; - ricorrente- contro ZUCCO FILIPPO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLA CARI OLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3402/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 08/06/2022, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue; Maurizia Butti propose opposizione avverso l'esecuzione intrapresa da Filippo Zucco nei suoi confronti, sulla base di decreto ingiuntivo per canoni di locazione non pagati. L'opposizione all'esecuzione venne rigettata dal Tribunale di L'appello proposto dalla Butti è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3402 del 17/12/2020. Avverso la sentenza d'appello ricorre, con atto affidato a due motivi, Maurizia Butti. Resiste con controricorso Filippo Zucco I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.
Il primo mezzo deduce violazione (o) falsa applicazione dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 113 cod. proc. civ.: il motivo di impugnazione verte sulla errata applicazione delle norme di diritto da parte della Corte d'Appello di Milano, la quale ha emesso una pronuncia fondandola su interpretazioni arbitrarie ed errate. Il secondo mezzo deduce: violazione o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010: il motivo di impugnazione verte sulla violazione delle disposizioni in materia di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sul punto.
La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 17524 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -2- La proposta, di manifesta inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza, del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. La ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso di Maurizia Butti sostiene, quale ultima tesi, che dovrebbe essere accolta l'opposizione all'esecuzione in quanto, nella causa presupposta, di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dallo Zucco, la dichiarazione di improcedibilità doveva essere riferita alla domanda monitoria e non alla domanda in opposizione al monitorio, sulla base della giurisprudenza nomofilattica di cui a Sez. 11 n. 19596 del 18/09/2020 (Rv. 658634 - 01).
Il ricorso, nella detta prospettazione, è inammissibile in quanto chiede la rimozione del giudicato formatosi in ambito di altro processo, ossia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conclusione che appare corretta l'affermazione della Corte d'appello di non poter accogliere l'opposizione all'esecuzione in quanto si tratterebbe di rimuovere il giudicato. In ricorso, peraltro, non viene neppure specificato se l'ordinanza del Tribunale di Milano che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione da parte dell'opponente sia stata impugnata o meno.
Sul punto, è, ancora, conferente la giurisprudenza nomofilattica in tema di proipective ovemdin,g (Sez. U n. 04135 del 12/02/2019 Rv. 652852 - 01). Deve, inoltre, quale argomento decisivo, affermarsi che la decisione resa dalla Corte di Appello, nella presente controversia, non appare irragionevole e costituisce in ogni caso esplicazione del potere giudiziale di interpretazione degli atti giudiziali. Ric. 2021 n. 17524 sez. M3 - od. 08-06-2022 -3- I due motivi di ricorso devono, pertanto, essere ritenuti entrambi Il ricorso, per quanto motivato, nel riscontro di ragioni di inammissibilità delle censure deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, di questa fase di legittimità, possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018, laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale (che vi è nel caso di specie), possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni da ritenersi, in concreto, sussistenti anche in considerazione della complessità della materia trattata nei giudizi di merito e dell'essere intervenuta, con riferimento al giudizio presupposto (quello di opposizione a monitorio) mutamento della giurisprudenza di legittimità (la cui espressione, prima dell'intervento delle Sez. 15 era quello di cui a Cass. n. 24629 del 03/12/2015 Rv. 638006 — 01, secondo il quale l'instaurazione del procedimento di mediazione era a carico dell'opponente), successivamente all'adozione dei provvedimenti sulla procedibilità della domanda.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). Ric. 2021 n. 17524 sez. M3 - ed. 08-06-2022 -4-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell