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Ordinanza — n. 27291/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical error in an order regarding the wrong party and beneficiary of litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27291/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted an application to correct a material error in a previous order concerning the allocation of litigation expenses. The original order mistakenly named Groupama Assicurazioni S.p.a. and Carmelo Marino as the parties responsible for costs, whereas the underlying proceedings involved Bruno Group S.p.a. and the Comune di Viggianello. The court ruled that the error was evident from the text and the parties' arguments, allowing the correction under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A material error in a judicial decision, such as the misidentification of a party or beneficiary of costs, is subject to correction if it is evident from the text and does not affect the substance of the ruling.

Parole chiave

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material error correction clerical lapsus calami litigation costs allocation judicial order amendment procedural remedy correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore amministrativo

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
civ.) [...]"; - che l'errore materiale suddetto emerge, dunque, "ictu ocuh" dal testo del provvedimento, risultando, pertanto, emendabile a norma dell'art. 391-bis cod.
Art. 380-bis c.p.c.
a rifondere a Carmelo Marino le spese del [...] giudizio" per regolamento di competenza; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
a rifondere a Carmelo Marino le spese del [...] giudizio" per regolamento di competenza; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 295 cod. proc. civ
art. 391-bis cod. proc. civ
civ.) [...]"; - che l'errore materiale suddetto emerge, dunque, "ictu ocuh" dal testo del provvedimento, risultando, pertanto, emendabile a norma dell'art. 391-bis cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al nr. R.G. 261-2022 proposto da: BRUNO GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe GUASTAMACCHIA; - ricorrente - contro COMUNE DI VIGGIANELLO; - intimato - avverso l'ordinanza n. 36503/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI. In fatto e in diritto - che la società Bruno Group S.p.a. ha formulato istanza per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 36503/21, depositata il 24 novembre 2021, con cui questa Corte ha accolto il regolamento di competenza dalla stessa proposto nei confronti del Comune di Viggianello, ordinando la prosecuzione del giudizio pendente tra di essi innanzi al Tribunale di Lagonegro e contrassegnato come RG 1274/17; - che il ricorso - contenente detta istanza - è stato ritualmente notificato al Comune di Viggianello; - che il ricorso riferisce che, nel dispositivo della summenzionata ordinanza, è stata pronunciata la condanna di "Groupama Assicurazioni S.p.a. a rifondere a Carmelo Marino le spese del [...] giudizio" per regolamento di competenza; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata a entrambe parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per la data del 4 maggio 2022; - che quello denunciato dall'odierna ricorrente è un evidente "lapsus calami" in cui è incorsa l'ordinanza impugnata, come emerge non solo dall'intestazione dell'ordinanza suddetta (che individua quali parti del giudizio celebrato innanzi a questa Corte Ric. 2022 n. 00261 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -2- la società Bruno Group S.p.a. e il Comune di Viggianello), ma dalla sua stessa parte motiva; - che essa, infatti, testualmente recita "le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Viggianello, che ha richiesto l'adozione del provvedimento di sospensione (non rispondendo alle risultanze processuali in atti il rilievo del Comune secondo cui sarebbe stata, invece, la Bruno Group a formulare istanza ex art. 295 cod. proc. civ.) [...]"; - che l'errore materiale suddetto emerge, dunque, "ictu ocuh" dal testo del provvedimento, risultando, pertanto, emendabile a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ.; - che l'istanza merita accoglimento, sussistendo le condizioni per la richiesta correzione, dovendo, quindi, sostituirsi - nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 36503/21, del 24 novembre 2021 - dopo le parole "dispone la prosecuzione del presente giudizio", quelle "condannando il Comune di Viggianello a rifondere alla società Bruno Group S.p.a. le spese del presente giudizio" (in luogo di quelle "condannando la Groupama Assicurazioni S.p.a. a rifondere a Carmelo Marino le spese del presente giudizio").

PQM La Corte dispone che il dispositivo della propria ordinanza n. 36503/21, del 24 novembre 2021, sia corretto, sostituendo - dopo Ric. 2022 n. 00261 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- le parole "dispone la prosecuzione del presente giudizio" - alle parole "condannando la Groupama Assicurazioni S.p.a. a rifondere a Carmelo Marino le spese del presente giudizio", quelle "condannando il Comune di Viggianello a rifondere alla società Bruno Group S.p.a. le spese del presente giudizio". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, T