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Ordinanza — n. 27290/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on actio pauliana against unipersonal S.r.l. asset transfers, citing perfect corporate autonomy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27290/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Ezio Donegatti's appeal against a lower court ruling that confirmed the validity of his transfer of real estate to his unipersonal S.r.l. Donegatti argued that the transfer was ineffective due to a lack of patrimonial separation between himself and the company, which he claimed was necessary to block the Strozzi creditors' actio pauliana. The court held that despite the unique structure of unipersonal companies, the law does not require absolute patrimonial separation to prevent creditors from challenging asset transfers, placing the burden on the debtor to prove remaining solvency. Consequently, the appeal was dismissed, and Donegatti was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 2901 cod. civ.; Art. 2462 cod. civ.: The transfer of assets by a sole shareholder to a unipersonal S.r.l. does not automatically render the act ineffective against creditors; the creditor must prove the debtor's insolvency, and the lack of absolute patrimonial separation is not a ground for invalidity absent specific damage.

Parole chiave

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actio pauliana unipersonal S.r.l. patrimonial autonomy asset transfer creditor's rights corporate veil insolvency defense azionista unico

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 cod. civ.
04-05-2022 -4- ed agli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ. - l'alterità dei due soggetti, e con essa la ricorrenza del c.d.
Art. 2462 cod. civ.
- "falsa applicazione dell'art. 2462 cod. civ., con riguardo al concetto di autonomia patrimoniale perfetta delle società a responsabilità limitata unipersonali, e con riguardo al difetto di alterità tra il soggetto conferente beni immobili in una s.r.l.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
04-05-2022 -3- - che con il secondo motivo è denunciata - ex art. 360, comma 1, n.
Art. 96, comma 3 cod. proc. civ.
e dell'art. 96, comma 3, cod.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 2901 cod. civ
04-05-2022 -4- ed agli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ.
art. 2462 cod. civ
- "falsa applicazione dell'art. 2462 cod. civ., con riguardo al concetto di autonomia patrimoniale perfetta delle società a responsabilità limitata unipersonali, e con riguardo al difetto di alterità tra il soggetto conferente beni immobili in una s.r.l.
art. 380-bis cod. proc. civ
Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod.
art. 2471 cod. civ
04-05-2022 -5- - che la circostanza, poi, che la quota di partecipazione societaria possa essere oggetto di espropriazione, ex art. 2471 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-3, ord. n. 16221 del 2019
Cass. Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2022, n. 7222
Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041
(cfr., "ex multis" , Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv.
Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208
662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912
662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29927-2021 proposto da: DONEGATTI EZIO, in proprio e quale legale rappresentante di FABER INGEGNERIA SRL UNIPERSONALE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio CORRAINI; - ricorrente - contro STROZZI ANTONIO, STROZZI PAOLA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato Tiziano TAGLIANI; - controri correnti - avverso la sentenza n. 2383/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Stefano Giaime GUIZZI. Ritenuto in fatto - che Ezio Donegatti, anche in veste di legale rappresentante della società unipersonale Faber Ingegneria S.r.l., ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2383/21, del 15 settembre 2021, della Corte di Appello di Venezia, che - rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 641/19 del Tribunale di Rovigo - ha confermato l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ., proposta da Antonio e Paola Strozzi, in relazione all'atto con cui egli conferiva alcuni beni immobili alla società unipersonale Faber Ingegneria S.r.l.; - che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio - unitamente alla predetta società unipersonale, della quale egli è l'unico socio - da Antonio e Paola Strozzi, i quali chiedevano fosse dichiarata l'inefficacia nei loro confronti, ex art. 2901 cod. civ., dell'atto notarile con il quale il Donegatti, il 7 giugno 2017, conferiva alcuni beni immobili alla predetta società, in quanto esso sarebbe stato compiuto in pregiudizio delle loro ragioni creditorie, risultanti da un decreto ingiuntivo emesso nell'anno 2015:

Ric. 2021 n. 29927 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- - che l'adito Tribunale rodigino - nell'evidenziare che il credito degli Strozzi verso il Donegatti nasceva da una fideiussione rilasciata in favore di una società (la Bassi Costruzioni S.r.l.) di cui il medesimo era stato amministratore e socio unico - accoglieva la domanda, con decisione confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame del convenuto soccombente; - che avverso la sentenza della Corte lagunare ricorre per cassazione il Donegatti, sulla base - come detto - di due motivi; - che il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "falsa applicazione dell'art. 2462 cod. civ., con riguardo al concetto di autonomia patrimoniale perfetta delle società a responsabilità limitata unipersonali, e con riguardo al difetto di alterità tra il soggetto conferente beni immobili in una s.r.l. unipersonale, il cui socio unico sia lo stesso conferente, e la stessa s.r.l. unipersonale", donde l'assenza del c.d. "eventus damni"; - che richiamato l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha ritenuto l'assenza di un'effettiva alterità soggettiva nel caso di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica di un soggetto (si tratta di Cass.

Sez. Un., sent. 28 febbraio 2017, n. 5054), il motivo censura la sentenza impugnata per non aver ravvisato l'assenza di alterità tra esso Donegatti e la società unipersonale alla quale egli conferì taluni suoi beni immobili, ciò che avrebbe dovuto portare il giudice di appello ad escludere la sussistenza del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria costituito dal c.d. "eventus damni"; Ric. 2021 n. 29927 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- - che con il secondo motivo è denunciata - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 2462 cod. civ. e dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., lamentando il Donegatti che la condanna comminatagli, in appello, ai sensi della norma da ultimo richiamata, sarebbe stata disposta in assenza del presupposto del dolo o della colpa grave; - che hanno resistito all'impugnazione, con il medesimo controricorso, Antonio e Paola Strozzi, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022; - che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo di ricorso è infondato; - che l'avvenuto conferimento di alcuni beni immobili, da parte del Donegatti, alla società unipersonale Faber Ingegneria S.r.l. (della quale egli è l'unico socio), non esclude affatto - ai fini Ric. 2021 n. 29927 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -4- ed agli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ. - l'alterità dei due soggetti, e con essa la ricorrenza del c.d. "eventus damni"; - che l'autonomia patrimoniale perfetta di cui gode la società comporta, infatti, che i beni conferiti siano divenuti strumenti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale della stessa, e dunque non più rientranti nella garanzia patrimoniale generica del socio; - che, pertanto, mentre i beni personali del socio di una società unipersonale continuano a garantire le obbligazioni della società, non altrettanto può dirsi per i beni conferiti in relazione alle obbligazioni personali del socio; - che, del resto, l'assoggettabilità all'azione revocatoria dell'atto di conferimento societario è stata già riconosciuta - su un piano generale - da questa Corte, la quale non solo né' ha affermato la compatibilità con il diritto dell'Unione europea (Cass., Sez. 1, sent. 18 febbraio 2000, n.1804, Rv. 533997-01), ma ha pure precisato che "neanche il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci subisce alcun vulnus", e ciò perché, "nel solco di una tradizione ormai secolare, l'accoglimento dell'azione revocatoria non opera, infatti, alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative" del creditore, escludendo, infine, che "la tutela del capitale sociale" possa "spingersi fino a sanare situazioni francamente patologiche come il conferimento in frode dei creditori" (così, in motivazione, Cass.

Sez. 1, sent. 22 ottobre 2013, n. 23891, Rv. 628065-01); Ric. 2021 n. 29927 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -5- - che la circostanza, poi, che la quota di partecipazione societaria possa essere oggetto di espropriazione, ex art. 2471 cod. civ., non "neutralizza" il fatto che i beni oggetto dello stesso risultino acquisiti, ormai, nella piena disponibilità, fattuale e giuridica, della società; - che, di conseguenza, l'avvenuta "sostituzione" a quei beni - nella garanzia patrimoniale generica del debitore - della quota di partecipazione è certamente idonea ad integrare, anche in caso di conferimento in favore di società unipersonale, il c.d. "eventus damni", se è vero che esso ricorre quando l'atto dispositivo determini una variazione "anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito" (da ultimo, Cass.

Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318 -01): - che tale è, appunto, il caso che occupa, in considerazione della maggiore - e più rapida - "variabilità" del valore della partecipazione societaria (in ragione dell'alea che contraddistingue ogni attività imprenditoriale), rispetto a quello dei singoli beni immobili conferiti; - che, d'altra parte, in presenza di una variazione anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, è onere incombente su costui - se convenuto nel giudizio ex art. 2901 cod. civ. - dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare la pretesa del creditore che abbia esperito la c.d. "actio pauliana" (da ultimo, Cass.

Sez. 6-3, ord. n. 16221 del 2019, cit.); Ric. 2021 n. 29927 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -6- - che il secondo motivo - con cui è denunciata violazione dell'art. 2462 cod. civ. e dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. - è anch'esso infondato; - che, al riguardo, va premesso come "l'accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave", rientri "nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato" (Cass.

Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2022, n. 7222, Rv. 664188-01) - che, sul punto, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla fattispecie del c.d. "abuso del processo", ovvero proprio un'evenienza idonea ad integrare - secondo la giurisprudenza di questa Corte - la fattispecie di cui all'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (cfr., "ex multis" , Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311- 01;

Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01); - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 Ric. 2021 n. 29927 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -7- febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando Ezio Donegatti, anche in veste di legale rappresentante della società unipersonale Faber Ingegneria S.r.l., a rifondere, ad Antonio e Paola Strozzi, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte a atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del