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Ordinanza — n. 27286/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against second instance dismissal due to lack of judicial power to renew witness testimony ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27286/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Andrea Pistellato's appeal against the Venice Tribunal's dismissal of his damages claim regarding egg-throwing. The lower court rejected the claim because witness statements were recorded in brief, non-reconstructive phrases and no party requested renewed testimony. The Court ruled that the appellate judge possesses the statutory power to renew witness examinations ex officio to clarify facts, overriding the lower court's reliance on a lack of party request.

Regesto Legislator

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Art. 257, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 359, cod. proc. civ.: The appellate judge may, ex officio, order the re-examination of witnesses already heard in the first instance to clarify their deposition or correct irregularities, regardless of whether a party has requested such renewal.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate judicial power renewal of witness testimony ex officio investigation reconstruction of facts civil procedure code witness deposition second instance review spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 257, secondo comma, cod. proc. civ.
A norma dell'art. 257, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di secondo grado in forza del richiamo operato dall'art.
Art. 359, cod. proc. civ.
civ., applicabile anche al giudizio di secondo grado in forza del richiamo operato dall'art. 359 cod.
art. 100 cod. proc. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ.
art. 359 cod. proc. civ
civ., applicabile anche al giudizio di secondo grado in forza del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ., il giudice «può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame».

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 21 settembre 2015, n. 18468
Il che non è esatto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenza 21 settembre 2015, n. 18468).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 23011-2020 proposto da: PISTELLATO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato DANIELA JOUVENAL, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANDRA SPOLAORE, ALESSANDRO COMPAGNO; - ricorrente - contro CAMPAGNOL MICAELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO CAPO; - controricarrente - avverso la sentenza n. 748/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 02/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Andrea Pistellato convenne in giudizio Micaela Campagnol, davanti al Giudice di pace di Mestre, affinché fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta dolosa da lei tenuta, consistente nell'imbrattamento della parete esterna dell'abitazione del Pistellato tramite lancio di alcune uova. Si costituì in giudizio Micaela Campagnol, negando il fatto ascrittole e chiedendo in via principale il rigetto della domanda, in subordine la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di una denuncia penale da lei sporta contro il Pistellato per il reato di calunnia.

Il Giudice di pace, espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento di euro 2.437,00 a titolo di risarcimento dei danni, di euro 956,60 a titolo di rimborso per le spese della C.T.U., di euro 1.305,00 a titolo di rimborso per le spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata in via principale dalla parte soccombente e in via incidentale dal Pistellato (al fine di ottenere la rifusione delle spese della C.T.P. quantificate in curo 423,50). Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 2 maggio 2020, ha riformato la sentenza del Giudice di prime cure rigettando tutte le richieste risarcitorie di Andrea Pistellato, per impossibilità di valutare le dichiarazioni rese dai testi in primo grado a causa della sintetica verbalizzazione, del tutto inidonea a ricostruire la rappresentazione fattuale, e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ric. 2020 n. 23011 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- 3. Contro la sentenza del Tribunale di Venezia ricorre Andrea Pistellato con atto affidato ad un unico motivo. Resiste Micaela Campagnol con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Osserva la Corte, innanzitutto, che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza sollevata dalla parte controricorrente.

Il ricorso, infatti, consente di comprendere in modo sufficientemente chiaro quale sia il vizio imputato alla sentenza in esame, costituito in particolare dalla violazione di legge di cui si dirà; il che rende infondata anche l'ulteriore eccezione preliminare, sollevata sempre nel controricorso, secondo cui il ricorso sarebbe perplesso in quanto la \\)51 natura dell'impugnazione (nullità della sentenza o violazione di legge) non sarebbe stata chiaramente indicata.

2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e del combinato disposto degli artt. 257 e 359 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Venezia, ritenendo inadeguata la verbalizzazione sulle dichiarazioni rese dai testi in primo grado, avrebbe dovuto riesaminare i testimoni, esercitando tale potere istruttorio d'ufficio in assenza di un'apposita istanza di parte di rinnovazione o di approfondimento istruttorio.

Aggiunge che non avrebbe avuto alcun interesse a richiedere una rinnovazione dell'istruttoria in quanto parte vittoriosa in primo grado e in mancanza di qualsivoglia eccezione o contestazione in merito della controparte. Ric. 2020 n. 23011 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- 2.1. Il motivo è fondato. Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda del Pistellato sull'assunto che la verbalizzazione non fosse idonea a fornire una rappresentazione adeguata del complesso delle dichiarazioni rese dai testi e che nessuna rinnovazione istruttoria potesse essere disposta in assenza di apposita richiesta di parte.

Ciò in quanto la verbalizzazione era avvenuta sulla base di frasi sintetiche, del tipo «è vero», «non è vero», «non lo so». Tale motivazione non è condivisa da questa Corte, in quanto la verbalizzazione è operazione rimessa al giudice e sarebbe irragionevole rigettare de plano la domanda attorea sol perché il verbale non consenta di ricostruire le dichiarazioni dei testi e, conseguentemente, i fatti di causa. A norma dell'art. 257, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di secondo grado in forza del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ., il giudice «può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame».

È vero che tale norma conferisce non un dovere, ma una semplice facoltà in tal senso, ma è altrettanto vero che è onere del giudice di merito, sia in primo che in secondo grado, ricostruire i fatti di causa al fine di decidere la controversia. Né può condividersi l'affermazione del Tribunale secondo cui «in assenza di una richiesta di rinnovazione o di approfondimento dell'istruttoria, l'appello proposto dalla Campagnol deve essere accolto», perché il Pistellato, vincitore in primo grado, non aveva alcuna ragione processuale per sollecitare un rinnovo dell'istruttoria, anche perché la controparte aveva contestato la sola valutazione delle risultanze istruttorie e non l'erronea verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi.

Ric. 2020 n. 23011 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -4- La sentenza impugnata sembra voler affermare che, in mancanza di una apposita richiesta di parte di rinnovazione o approfondimento dell'istruttoria, il giudice d'appello non disponga del potere istruttorio, esercitabile d'ufficio, di riesaminare i testi già escussi in primo grado. Il che non è esatto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenza 21 settembre 2015, n. 18468).

3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato al Tribunale di Venezia, in persona di un diverso Magistrato, il quale riesaminerà l'appello disponendo, se del caso, una nuova convocazione dei testimoni già escussi in primo grado. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cas