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Ordinanza — n. 27262/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for apparent motivation violating constitutional minimum reasoning standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27262/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision regarding a tax collection appeal. The Regional Court had declared tax credits prescribed after the first-instance judge rejected the taxpayer's arguments on notification. The Court found the second-instance judgment invalid because it offered only apparent motivation, failing to explain why the first-instance ruling was wrong despite the taxpayer's prior arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, c.p.c.; Art. 111 Cost.: A judgment is void if it provides only apparent motivation, failing to logically connect the facts to the legal conclusion and violating the constitutional minimum of reasoning required to justify a decision.

Parole chiave

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apparent motivation constitutional minimum reasoning tax collection prescription judicial motivation defect cassation quashing notification of tax notices appellate procedure sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Art. 2943 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 20 d.lgs. n. 472/1997
Art. 24 d.lgs. n. 472/1997
art. 26 d.P.R. n. 602/1973

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
Sez. Un., n. 8053/2014
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Testo completo

2/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23372/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro ELETTRONICA IMPIANTISTICA ITALIANA S.E.I.I. s. r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Laudantecome da procura in calce al controricorso - controricorrente – N. 23372/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 575/2021depositata in data 16.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Lombardia accolse l’appello della società contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Milano , che ne aveva rigettato il ricorso proposto in relazione all’avviso di intimazione notificatole, concernente talune cartelle di pagamento; nel riformare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, dichiarare prescritti i crediti erariali, la C.T.R. lombarda rilevò che l’agente della riscossione non avessechiamato in giudizio l’ente impositore e dovesse quindi rispondere dell’esito della lite, non essendo stata fornita prova alcuna circa l’interruzione del termine prescrizionale; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i, cui la società ha resistito con controricorso; consideratoche: 1.1 – preliminarmente, vanno disattese le stereotipate eccezioni di inammissibilità del ricorso (e/o, dei singoli motivi), sollevate dalla contribuente; invero, le censure agenziali attingono specificamente all ’ iter decisorio della sentenza impugnata, e rispettano i requisiti di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., da un lato contenendo un’idonea esposizione dei fatti (sostanziali e processuali), e dall’altro essendosi proceduto allaindicazione degli N. 23372/21 R.G. atti e documenti su cui il ricorso è basato, anche mediante riproduzione del loro contenuto; 2.1 – ciò posto, col primo motivo l’agente della riscossione denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, giacché la C.T.R.

–dopo che il giudice di primo grado aveva dichiarato la sostanziale inammissibilità delle censure di merito sollevate dalla società, per essere state regolarmente notificate le cartelle di pagamento, senza che le stesse venissero impugnate – s’è limitata a laconicamente affermare che non era stata fornita alcuna prova circa eventuali atti interruttivi della prescrizione; 2.2 –il motivo è fondato; invero, l’agente della riscossione aveva tempestivamente sollevato l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione dell’avviso di intimazione, deducendo l’avvenuta notifica delle cartelle e dunque, stante la mancata reazione della contribuente, l’inoppugnabilità della relativa pretesa, e tanto aveva accertato il giudice di primo grado, riscontrando gli elementi documentali all’uopo offerti, ossia la rituale notifica delle cartelle di pagamento in discorso, ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973;

è quindi evidente che il giudice d’appello, rispetto al thema decidendum, ha finito col rendere una motivazione che, pur presente nella sua veste grafica, è meramente apparente, perché da un lato non si confronta affatto con la decisione di primo gradoe con le censure al riguardo proposte dalla società, e dall’altro sposta il piano decisorio, affrontando una questione di merito (quella della prescrizione) che in realtà avrebbe potuto esaminare solo una volta risolta N. 23372/21 R.G. in senso negativo quella dell’avvenuta notifica delle cartelle , invece positivamente accertata dalla C.T.P.; in altre parole, il giudice d’appello ha violato il “minimo costituzionale” della motivazione (v.

Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) , gi acché dalla lettura della sentenza qui impugnata non è dato comprendere perchéla decisione di primo grado fosse errata, tanto da giustificarsene l’integrale riforma; 3.1 –ilsecondo e il terzo motivo - con cui la ricorrente lamenta , rispettivamente, il vizio di extrapetizionee la violazione o falsa applicazione de gli artt. 2943 e 2946 c.c., nonché degli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 472/1997 – restano conseguentemente assorbiti; 4.1 -in definitiva, il primo motivo è fondato, mentre il secondo e il terzo restano assorbiti; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello della contribuente, adeguatamente motivando nei termini sopra espressie provvede ndo anche sulle spese del giudizio di legittimità ;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbit i il secondo e il terzo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di