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Ordinanza — n. 27261/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court ruling for misapplying postal notification rules to direct service of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27261/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Sicily Regional Tax Court's decision dismissing the Tax Agency's appeal due to improper notification. The lower court incorrectly applied general postal service laws to a direct notification case, failing to recognize the specific rules for 'compiuta giacenza' under the universal postal service regulations. Consequently, the appeal was deemed validly served after ten days, and the case was remanded for a new hearing with the correct legal framework applied.

Regesto Legislator

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Art. 16 comma 3 d.lgs. 546/1992; Art. 8 comma 4 legge 890/1982: When direct service of an appeal via registered mail results in relative irrecoverability, perfection occurs ten days after the notice of non-receipt is issued, not immediately upon deposit.

Parole chiave

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direct notification compiuta giacenza postal service rules tax appeal service relative irrecoverability service of process remand for retrial procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 4 della legge n. 890/1982
1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale; più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell’art. 8, comma 4, della citata legge n.
Art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 546/1992
890/1982, senza tener conto che, per le notificazioni “dirette” di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs.
Art. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008
Art. 2700 c.c.
15.3.2017, come da attestazione dell’agente postale, dotata dell’efficacia privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. (v.
art. 2700 c.c
15.3.2017, come da attestazione dell’agente postale, dotata dell’efficacia privilegiata di cui all’art. 2700 c.c.
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15315/2014
Cass. n. 19958/2017
890/1982, decorso il decimo giorno dall’avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017),avviso che nella specie risulta pure rilasciato il N.
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Testo completo

9/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6709/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro LEONE CALOGERO - intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 5448/3/2020depositata in data 16.10.2020; N. 6709/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. dellaSicilia dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Agrigento, che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a Calogero Leoneper il recupero a tassazione a seguito di ricavi non dichiarati, per l’anno 2010, a titolo di IRPEF, IRAP e IVA, oltre accessori; in particolare, il giudice d’appello osservò che la notifica dell’appello era stata effettuata ai sensi della legge n. 890/1982e che , stante la irreperibilità relativa del destinatario, l’agente postale avrebbe dovuto emettere la C.A.D. , con contestuale affissione dell’avviso sulla porta d’ingresso dell’abitazione e successiva consegna, attività di cui non v’era traccia agli atti del giudizio, tra l’altro non avendo l’Agenzia prodotto né la ricevuta di spedizione,né l’avviso di ricevimento; né,del resto, il Leone ave va proceduto al ritiro del plico presso l’ufficio postale , o s’era costituito in giudizio , donde l’inammissibilità dell’ap pello per difetto di prova della sua rituale notifica; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi; l’intimato non ha resistito; consideratoche: 1.1 -con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della legge n. 890/1982, nonché degli artt. 16, commi 3 e 5, 20, comma 2, e 53, comma 2,del d.lgs. n. 546/1992, rilevando che, nella specie, N. 6709/21 R.G. la notifica dell’appello era stata effettuata con le forme della c.d. notifica diretta, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, con raccomandata spe d ita il 13.3.2017; che pertanto, non essendosi costituito l’appellato, e stante la sua c.d. irreperibilità relativa, la notifica s’era perfezionata per compiuta giacenza, tramite deposito presso l’ufficio postale, sicché del tutto erroneamente la C.T.R. aveva fatto riferimento alla disciplina di cui alla notifica degli atti a mezzo del servizio postale, ex lege n. 890/1982; 1.2 –il motivo è fondato; come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, la C.T.R. siciliana ha erroneamente ritenuto che la fattispecie dovesse dipanarsi al lume delle disposizioni di cui alla legge n. 890/1982, senza tener conto che, per le notificazioni “dirette” di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, trovano invece applicazione le regole del servizio postale universale (Cass. n. 15315/2014); da ciò consegue, dunque, che – ove, come nella specie, l’Ufficio decida di avvalersi della notifica “diretta”, con spedizione dell’appello mediante plico raccomandato - in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini della “compiuta giacenza”occorre far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale; più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell’art. 8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, decorso il decimo giorno dall’avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017),avviso che nella specie risulta pure rilasciato il N. 6709/21 R.G. 15.3.2017, come da attestazione dell’agente postale, dotata dell’efficacia privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. (v. riproduzione dell’avviso a pag. 6 del ricorso); la sentenza impugnata ha dunque fatto riferimento – erroneamente - ad un plesso normativo non pertinente, obliterando invece la verifica della ritualità dell’appello erarialeal lume della disciplina effettivamente applicabile; 2.1 – il secondo motivo, con cui – in subordine – si denuncia la violazione dell’art. 291 c.p.c., per non essere stata comunque disposta la rinnovazione della notifica, resta conseguentemente assorbito; 3.1 -in definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale, attenendosi al superiore principio, e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio