Italian tax court dismisses appeal against tax authority's denial of fiscal benefits for a football club and its president.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first appeal ground inadmissible due to a failure to specify evidence production dates and location, while allowing the second ground alleging insufficient reasoning in the lower court's decision. The lower court had dismissed the tax authority's appeal against a ruling that denied fiscal benefits to a football club and its president, finding the president not liable for a single month of tenure without proven irregularities. The Supreme Court quashed the lower court's judgment regarding the lack of motivation, remanding the case for a new examination of the facts and evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 132, n. 4 c.p.c.; Art. 38 c.c.: The Court of Cassation declares an appeal ground inadmissible if the appellant fails to specify the time and place of evidence production, and quashes a lower court judgment if it rejects an appeal without providing adequate reasoning or motivation for the decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
9367/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19367/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro GUERINI GIANFRANCO , domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dagli l’avv.ti Paolo Grisa e Davide Merlo, come da procura in calce al controricorso - controricorrente – N. 19367/21 R.G. nonché contro ASSOCIAZIONE CALCISTICA RUDIANESE A.S.D. - intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. st. di Brescia, n. 106/25/2021depositata in data 11.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;
Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Lombardia , sez. st. di Brescia, respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Brescia, che aveva accolto il ricorso proposto da Gianfranco Guerini e dalla A.S.D. Associazione Calcistica Rudianese in relazione al l’avviso di accertamento loro notificato, per gli anni 2010 e 2011, con cui erano stati disconosciuti i benefici ex legen. 398/1991, con conseguente ripresa fiscale per IRES, IRAP e IVA, oltre accessori, sia nei confronti dell’Associazione stessa, sia (quale responsabile solidale, ex art. 38 c.c.) nei confronti del Guerini, che ne aveva ricoperto la carica di Presidentedal 7.5.2011 al 30.6.2011; in particolare, nel confermare la prima sentenza, il giudice d’appellorilevò che il Guerini aveva ricoperto detta carica per un solo mese e che l’Ufficio non aveva dato prova che proprio in quel periodo si erano effettuate le irregolarità oggetto della successiva contestazione tributaria, sicché egli non poteva essere chiamato a rispondere in solido delle obbligazioni dell’Associazione; quanto a quest’ultima, invece, osservò la C.T.R. che l’Ufficio non aveva adeguatamente motivato e provato i fatti sottesi al disconoscimento dell’agevolazione fiscale;
N. 19367/21 R.G. avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui Gianfranco Guerini ha resistito con controricorso;l’A.S.D. è rimasta intimata; consideratoche: 1.1 - col primo motivo l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla responsabilità tributaria; in particolare, l’Agenzia evidenzia che la responsabilità di colui che ha assunto le obbligazioni per conto dell’associazione non riconosciuta, in ambito tributario, è direttamente collegata al ruolo rivestito e al periodo in cui si sono verificati i presupposti dell’obbligazione tributaria, e che il Guerini –Presidente dell’associazione dal 7.5.2011 al 30.6.2011 – in detto ultimo periodo, aveva compiuto ed omesso una serie di operazioni, dettagliatamente elencate e provate dall’Amministrazione; che, pertanto, erroneamente la C.T.R. aveva rilevato la necessità che l’Agenzia assolvesse un ulteriore e non previsto onere probatorio, ossia la dimostrazione che le irregolarità tributarie accertate fossero soggettivamente imputabili al Guerini; 1.2 – il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; infatti, l’Agenzia –allo scopo di dimostrare che l’odierno controricorrente, nella spiegata qualità, ha proceduto al compimento di determinati adempimenti fiscali, nel periodo in cui ha rivestito la carica di Presidente dell’A.S.D.– ha proced uto ad indicare, tra l’altro, una serie di documenti (fatture, registri riepilogativi, ecc.), senza tuttavia specificare quando essi siano stati prodotti in giudizio, né N. 19367/21 R.G. dove essi allo stato si trovino, così incorrendo nell’inammissibilità del mezzo,per violazione delladisposizione processuale citata; 2.1 – col secondo motivo l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque perplessa, in violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. respintol’appello in relazione alla pur contestata mancata dimostrazione dei presupposti per la fruizione delle agevolazioni fiscali in discorso, senza tuttavia specificarne le ragioni; 2.2 –il motivo è fondato; confermando la sentenza di primo grado sul punto, la C.T.R. ha dapprima proceduto alla ricognizione delle regole in tema di riparto dell’onere della prova circa la fruizione delle agevolazioni ex lege n. 398/1991 , per poi testualmente soltanto affermare che “Nel caso di specie, l’Ufficio non ha adeguatamente motivato e provato i fatti sottesial disconoscimento dell’agevolazione fiscale”;
è quindi evidente che la sentenza impugnata è nulla in parte qua, difettando qualsivoglia argomento posto a sostegno del rigetto dell’appello, non potendo in alcun modo comprendersi in che modo la C.T.R. abbia formato il proprio convincimento circa il mancato assolvimento dell’onere della prova in capo all’Ufficio; 3.1– il terzo motivo, con cui in subordine – riguardo alla medesima questione - si denuncia la violazione degli artt. 148, comma 8, lett. e), del TUIR, dell’art. 25, comma 3, della legge n. 398/1991 e dell’art. 2697 c.c., resta conseguentemente assorbito; 4.1 -in definitiva, il primo motivo è inammissibile, il secondo è accolt o , mentre il terzo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con N. 19367/21 R.G. rinvio alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello dell’Agenzia, riguardo alla contestata sussistenza dei presupposti per la fruizione dell’agevolazione fiscale in discorso, e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del