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Ordinanza — n. 27257/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority appeal, allowing individual taxpayer to retain pre-merger income under competence rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27257/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal that partially annulled a tax assessment. The tribunal had incorrectly attributed income earned by an individual entrepreneur to a newly formed company after a merger. The court ruled that the income remained taxable to the individual because it was generated before the transfer and the company's constitution explicitly assigned pre-transfer economic results back to the individual.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 109, comma 2, TUIR: Income generated by an individual entrepreneur prior to the transfer of their business to a company remains taxable to the individual if the company's constitution assigns pre-transfer economic results back to the individual, ensuring strict adherence to the principle of competence.

Parole chiave

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tax competence principle individual entrepreneur income business transfer attribution tax assessment annulment pre-transfer economic results imposta sull'utile delle aziende soggetti passivi imposta sulle persone fisiche

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 109, comma 5, TUIR
e dell’art. 109, comma 5, TUIR, per aver la C.T.R.
Art. 109, comma 2, TUIR
e dell’art. 109, comma 5, TUIR, per aver la C.T.R.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6875/2021
109, comma 2, TUIR(su cui si veda, ex multis, Cass. n. 6875/2021); 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio alla C.T.R.
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Testo completo

7/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21607/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro IOZZIA GIOVANNI - intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 749/15/2021depositata in data 22.1.2021; N. 21607/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Ragusa, che – su ricorso proposto da Giovanni Iozzia – aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento notificatogli, per l’anno 2006; con detto avviso, erano stati recuperati a tassazione redditi non dichiarati dal contribuente, maturati nel periodo 1.1.2006-15.5.2006, quale imprenditore individuale, irrilevante essendo – nella prospettiva erariale – che la relativa azienda fosse stata conferita, con effetto dal 15.5.2006, alla s.a.s. Lievitificio Sant’Eflores di Iozzia Giovanni C. e che i redditi stessi fossero stati effettivamente incassati dalla società dopo il conferimento; in particolare, nel confermare la prima sentenza, il giudice d’appellorilevò che i redditi in contestazione erano stati esposti nella dichiarazione della società e certamente incassati da quest’ultima dopo la sua costituzione, concorrendo a formarne il reddito d’impresa; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;l’intimato non ha resistito; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109, comma 5, TUIR, per aver la C.T.R. accertato l’esposizione dei redditi in discorso nella dichiarazione della società sulla base di N. 21607/21 R.G. una mera supposizione, ed in secondo luogo peressere stato comunque violato il principio di competenza; 1.2 –il motivo è fondato, nei termini di cui appresso;

è inequivoco che i redditi per cui è processo siano maturati in capo a Giovanni Iozzia quale imprenditore individuale, i relativi presuppost i essendosi formati prima del conferimento dell’azienda nella s.a.s. suddetta; del resto, nello stesso atto costitutivo della società, a fronte del conferimento dell’aziendadello Iozzia, venne stabilito che “il risultato economico conseguito ed ogni altro vantaggio ed onere faranno integralmente capo aIozzia Giovanni fino al 15 maggio 2006”; ha dunque errato la C.T.R.– anche a voler ritenere provata la circostanza che i redditi in discorso fossero stati dichiarati dalla società, come p ure affermato – che detti redditi potessero imputarsi alla società stessa, anche a fronte degli effetti del conferimento, come determinati in sede di atto costitutivo, per di più essendosi attribuitavalenza all’incasso dei crediti avvenuto dopo il conferimento, ciò in chiara violazione del principio di competenza di cui all’art. 109, comma 2, TUIR(su cui si veda, ex multis, Cass. n. 6875/2021); 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che applicherà i superiori principie provvederà sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. R