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Ordinanza — n. 27222/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as case settled by transaction; parties agreed to pay and release claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27222/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal and incidental appeal extinguished following a settlement agreement signed in December 2019. Interporto Campano agreed to pay the expropriation and legitimate occupation indemnities to the Esposito sisters, who in turn renounced any further claims related to the appellate and cassation proceedings. Consequently, the court applied procedural rules to formally terminate the litigation and order the mutual compensation of legal costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380bis c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement resolving the dispute and renounce further claims, the court must declare the proceedings extinguished and order the compensation of costs.

Parole chiave

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expropriation indemnity settlement agreement extinction of proceedings compensation of costs renunciation of claims cassation appeal legitimate occupation indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380bis c.p.c.
È stata quindi formulata ex art. 380bis c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380bis c.p
È stata quindi formulata ex art. 380bis c.p.c.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso n. 25317/2018 proposto da: Interporto Campano s.p.a., domiciliata elettivamente in Roma, via Valadier 44, presso l'avv. Felice Laudadio dal quale è rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione, fax n. 081/682855 e alla p.e.c. felicelaudadio©avvocatinapoli.legalmail.it ; - ricorrente - contro Regione Campania, elettivamente domiciliata in Roma via Poli n. 29, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Buondonno dell'Avvocatura regionale, in virtù di mandato a margine del controricorso e decreto di conferimento incarico n. 834/2018; - controricorrente - e Esposito Anna Filomena, Esposito Rosaria nella loro qualità di aventi causa da Vitali Annamaria rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce al controricorso dagli avv.ti Alessandra Croce e Marco Sala e con gli stessi elettivamente domiciliate in Roma, via degli Scipioni 256/B presso l'avv.

Alessandro Orsini; - con troricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 2173/2018 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 14.05.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 e nella successiva riconvocazione del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott. Giacinto Bisogni. RILEVATO CHE Con sentenza n. 2713/2018 la Corte di appello di Napoli ha determinato: in euro 143.622,14 l'indennità di esproprio spettante alle sigg.re Esposito in relazione al terreno sito in Comune di Noia (esteso mq 4.110 e censito in catasto al F. 8 p.11a 170) di proprietà della loro dante causa, e oggetto del decreto di esproprio emesso in data 29.4.2002; in euro 87000,91 l'indennità di occupazione legittima.

Ha condannato la società Interporto Campano spa al versamento, a nome delle aventi diritto, delle predette somme presso la Ragioneria territoriale dello Stato, al netto di quanto già eventualmente versato per le medesime ragioni, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze dei periodi annuali fino al saldo; Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Interporto Campano articolato in cinque motivi con i quali censura il riconoscimento del diritto alle indennità perché già coperto da decisioni passate in giudicato, contesta la decisione in merito alla ritenuta legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, deduce la violazione e falsa applicazione delle norme (art. 13 L. 2892/1885;

L. 865/1971) regolanti ratione materiae et temporis la determinazione dell'indennità di espropriazione. Si sono opposte al ricorso le controricorrenti sigg.re Esposito che in via incidentale hanno proposto ricorso per cassazione con il quale deducono la violazione e falsa applicazione della legge n. 2892/1885 e n. 865/1971 in relazione alla mancata dichiarazione della responsabilità solidale della Regione Campania con conseguente condanna in solido al pagamento delle indennità. La Regione Campania ha proposto controricorso con il quale ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva dato che l'opera è di interesse statale e la Regione oltre a non averla finanziata non ne beneficerà al contrario della concessionaria Interporto Campano s.p.a. al cui beneficio è stata destinata per lunghissimo tempo.

CONSIDERATO CHE La ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal difensore avv. Laudadio, in data 12 dicembre 2019, in seguito alla sottoscrizione di atto di transazione con le sigg.re Esposito con il quale è avvenuto il contestuale pagamento degli importi convenuti da parte della società Interporto in favore delle sigg.re Esposito e con rinuncia da parte di queste ultime a qualsiasi ulteriore pretesa "in relazione alla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2173/2018 e al correlato giudizio di cassazione n. 25317/2018".

È stata quindi formulata ex art. 380bis c.p.c. proposta di estinzione del processo con compensazione delle spese e fissata adunanza per la decisione della causa in camera di consiglio con decreto comunicato alle controparti che non si sono opposte alla dichiarazione di estinzione.In conseguenza di ciò il processo relativo al ricorso principale va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ., e va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso incidentale con integrale compensazione delle spese fra le parti in causa.

P.Q.M.

- Dichiara estinto il processo relativo al ricorso principale e cessata la materia del contendere relativamente al ricorso incidentale. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 e in quell