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Ordinanza — n. 27148/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal due to lack of service notice proof, invalidating recovery action against partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27148/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax authority appealed a regional commission's rejection of their recovery action against a sole proprietorship. The court found the lower tribunal erred by deeming the service notice invalid because the recipient's signature on the receipt form was missing. Consequently, the appeal was dismissed, and the case was remanded for a new hearing to address the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 149 c.p.c.; l. 890/1982: Service by mail is perfected only upon delivery and receipt; without proof of receipt, the act is legally non-existent and the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax recovery action service by mail proof of receipt inadmissible appeal sole proprietorship partners procedural defect remand for new hearing tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 149 c.p.c.
25912 del 31/10/2017) la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l.
l. n. 890 del 1982
e dalle disposizioni della l. n. 890 del 1982, n.
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
sonorimasti qui intimati; Considerato che: - il solo motivo dedotto si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.149 c.p.c.
Art. 149 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2267 e 2304 c.c.
25912 del 31/10/2017) la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non provata la tempestiva notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del sig.
art. 149 c.p
25912 del 31/10/2017) la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017
Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 13248 del 25/05/2017
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29195/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – Contro GIO.CATER di CATERISANO P. BRUNO R. s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CATERISANO PASQUALE, BRUNO RENATO Oggetto: notifica accertamento al socio di s.n.c. – decadenza potere acc.to - intimati - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 587/03/20 depositata in data 30/12/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente e i soci partecipanti ricorrevano avverso l’avviso di accertamento a ciascuno notificato per iva 2005; - la CTP accoglieva il ricorso; - tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affi dato a un solo motivo; i contribuenti, soci e società GIO.CATER di CATERISANO P. BRUNO R. s.n.c. sonorimasti qui intimati; Considerato che: - il solo motivo dedotto si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.149 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2267 e 2304 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non provata la tempestiva notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del sig.

Renato Bruno, socio della società contribuente, e quindi tardiva l’azione di recupero dell’Amministrazione; - il motivo è fondato; - si evince dalla documentazione diligentemente trascritta in ricorso per cassazione ai fini del rispetto del principio della c.d. “autosufficienza” dei motivi di ricorso di fronte a questa Corte di Legittimità, come l’atto impugnato sia stato ricevuto dal sig. Renato Bruno in data 29.12.2010: tale data risulta annotata in corrispondenza della sottoscrizione apposta dallo stesso sull’avviso di ricezione; - per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.

Sez.5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017) la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna sia la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione, nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte; - la CTR, quindi, doveva ritenere tempestiva stante la prova di cui si è appena detto la notifica in parola in forza della ricezione dell’atto in data 29.12.2010, giorno anteriore alla scadenza del termine, non rilevando la data di spedizione stante tale anteriorità della consegna rispetto al venir meno del termine; nondimeno, come osservato in ricorso, questa stessa Corte ha già chiarito come (si veda in argomento Cass.

Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 13248 del 25/05/2017) alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti glieffetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito; - ne deriva che l’azione di accertamento, resa manifesta con la notifica operata in capo al sig.

Renato Bruno, è stata quindi tempestiva anche nei confronti degli altri soggetti coobbligati; - pertanto, sia nel ritenere intempestiva la notifica dell’atto impugnato sia nel ritenere inefficace detta notifica nei confronti dei coobbligati, la CTR ha commesso effettivamente l’errore di diritto censurato; - la sentenza quindi, in accoglimento del ricorso, è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che statuir