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Ordinanza — n. 27146/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax court ruling for nullity due to applying wrong legal basis and missing necessary parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27146/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Tax Court's decision, which had rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment notice. The taxpayer argued the lower court erred by applying rules for payment orders instead of assessment notices and failed to include necessary partners in the proceedings. The court found the lower court's reasoning fundamentally flawed because it addressed a different legal issue than the one actually litigated, rendering the judgment legally void and subject to remand.

Regesto Legislator

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Art. 59 lett. b) d.Lgs. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: A tax court judgment is null and void if it applies legal provisions intended for a different factual scenario (e.g., payment orders instead of assessment notices) or fails to include necessary co-litigants, thereby lacking the essential elements for legal certainty.

Parole chiave

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tax assessment notice payment order distinction necessary co-litigation judicial nullity remand for retrial legal certainty tax appeal procedure società finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 59 lett. b) del d. Lgs. n. 546 del 1992
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
546 del 1992 in relazione con l’art. 360 c.
Art. 5 TUIR
per avere la CTR reso pronuncia basata sull’erroneo presupposto secondo cui sarebbe stato impugnato un avviso di accertamento, invece di una cartella di pagamento; il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione dell’art. 5 TUIR e dell’art.
Art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973
5 TUIR e dell’art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’ art.
Art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.
546 del 1992 in relazione con l’art. 360 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 2766 del 06/02/2020
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 426/2021 proposto da APA SANTO DI APA GIUSEPPA C. s.a.s. in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Lorenzo Romano (PEC: lorenzo.romano@pec.ordineavvocaticatania.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) Oggetto: motivazione sentenza - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 2750/15/20 depositata in data 22/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente, si legge nella sentenza gravata, ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR annullava la sentenza impugnata per violazione del contraddittorio non essendo state parte del giudizio di primo grado i soci della stessa; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a due motivi; l’Amministrazione resiste con controricorso; Considerato che: - vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità svolte in controricorso; invero i motivi costituiscono censure in diritto e risultano adeguatamente specifiche al punto da poter esser scrutinate; - venendo quindi all’esame dei mezz i di impugnazione, il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 59 lett.

b) del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione con l’art. 360 c. 1 n.4 c.p.c. per avere la CTR reso pronuncia basata sull’erroneo presupposto secondo cui sarebbe stato impugnato un avviso di accertamento, invece di una cartella di pagamento; il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione dell’art. 5 TUIR e dell’art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’ art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR applicato la giurisprudenza di questa Corte relativa al litisconsorzio necessario in caso di impugnazione di un avviso di accertamento in capo a società di persone al non omogeneo caso di impugnazione di una cartella di pagamento; - i motivi risultano costituire nella sostanza una medesima censura, diversamente articolata; possono esaminarsi congiuntamente e risultano fondati; - effettivamente, nel pronunciare in concreto su fattispecie del tutto differente da quella dal giudizio, che verteva non sull’impugnazione di un avviso di accertamento ma sull’impugnazione di una cartella di pagamento, la CTR ha reso una la motivazione della sentenza, come redatta, del tutto inconferente rispetto al contenuto del giudizio di appello, come si evince dalla trascrizione degli atti del merito operata in ricorso e dal contenuto del controricorso; come tale essa sentenza risulta in concreto priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso (in argomento si veda Cass.

Sez.6 - 2,Ordinanza n. 2766 del 06/02/2020); ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione; - in accoglimento del ricorso, la sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle