Italian tax court rejects appeal against sanctions for using a shell company to evade tax liabilities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against tax sanctions imposed for acting as a de facto administrator of a shell company. The lower court found that the taxpayer used the company solely as a formal screen to commit tax violations for personal gain, rather than for the company's benefit. Consequently, the court ruled that the specific provision exempting companies from liability did not apply, and the general rule of personal responsibility for the individual author of the offense was restored.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 d.L. n. 269/2003; Art. 2 c.2 D.Lgs. n. 472/1997: When a company is used merely as a formal screen to evade tax obligations for the personal benefit of its administrator, the specific exemption from liability does not apply, and the administrative sanction must be imposed on the natural person who committed the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1012/2021 proposto da ANGELO FRANCESCO POLLASTRI rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Federica Gherardi (PEC: federica.gherardi@bergamo.pecavvocati.it) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso Oggetto: art 7 d. L. n. 269 del 2003 – sanzioni – persona fisica/giuridica Cons. Est. Roberto Succio l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 856/20/20 depositata in data 04/06/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso, per quanto qui rileva, l’atto di irrogazione delle sanzioni in quanto ritenuto amministratore di fatto della società www.orpc.it s.r.l. in liquidazione, avendo questi secondo l’Ufficio tratto diretto vantaggio dalle violazioni tributarie contestatigli in tal veste ex art. 7 d. L. n. 269 del 2003 come convertito in legge; - la CTP accoglieva il ricorso quanto alle sanzioni; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza im pugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 e dell’art. 58 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di rilevare la novità della pretesa dell’Ufficio formulata in appello, fondata in tale sede sulla veste di liquidatore di fatto ex art. 2495 c.c. e art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, a fronte di una contestazione contenuta nell’avviso di accertamento – diversamente, quindi – basata solo sulla imputazione di responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1972; - il motivo è inammissibil e per difetto di autosufficienza; - invero parte ricorrente non trascrive in ricorso alcuna parte degli atti del merito (l’avviso di accertamento e le Cons. Est.
Roberto Succio controdeduzioni in appello) e alcune dell’avviso di accertamento produce in questa sede; tale riproduzione – operata solo in sede di produzione dei documenti di fronte a questa Corte, e per di più in modo parziale – non consente al Collegio di percepire prima e verificare poi la sussistenza o meno di una “mutatio libelli”; - il motivo di ricorso, invero, deve per mettere alla Corte l’identificazione della critica svolta dall’impugnante e costituisce corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione; la stessa legge n. 206 del 26 novembre 2021 di delega per la riforma del processo civile, anche quindi de iure condendo, sottolinea le necessità di sinteticità e della chiarezza, sia in generale (comma 17°, lett. d, dell’articolo unico), sia con riferimento specifico al ricorso per cassazione.
Infatti, il comma 9°, lett. a, dell’articolo unico invita il legislatore delegato a «prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti di causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione»; - quindi, per esser autosufficiente il moti vo deve, all’interno dell’atto, consentire l’emersione con chiarezza dei fatti rilevanti per la censura con chiarezza ed esprimere con nitore i motivi di critica alla sentenza impugnata; - in questi termini, sostanzialmente, si è espressa anche la CEDU (in ultimo, I sezione, 5-28 ottobre 2021, caso Succi ed altri c.
Italia, sui ricorsi riuniti nn. 55064/11, 37781/13, 26049/1); infatti, una lettura non formalista del principio di autosufficienza deve consentire comunque di ritenere ammissibile un ricorso per cassazione tutte le volte in cui la sua lettura, e il riferimento ai passaggi salienti della sentenza impugnata e al contenuto dei documenti rilevanti citati nel ricorso, permette di comprendere l’oggetto e lo svolgimento della controversia nei gradi di merito così come la portata dei suoi motivi, sia per quanto concerne la Cons. Est. Roberto Succio loro base giuridica (il tipo di censura che viene mossa secondo lo schema dell’art. 360 c.p.c.), sia per quanto concerne il loro contenuto specifico; - in forza di ciò, i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o documenti del processo di merito devono indicare sia le parti del loro testo che il ricorrente ritiene pertinenti rispetto all’oggetto delle sue censure, sia il riferimento ai documenti originali che sono stati depositati e inseriti nei fascicoli, al fine di consentire al giudice di verificare prontamente la portata e il contenuto del ricorso e l’utilizzazione delle risorse disponibili; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2639 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto il sig.
Pollastri ricorrente amministratore di fatto della società www.Orpec.it s.r.l.; - il motivo è pure inammissibile, risolvendosi esso in una censura di merito con la quale si intende sollecitare la Corte a un riesame del fatto, operazione non consentita in questa sede di Legittimità; - il terzo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d. L. n. 269 del 2003 convertito in L. n. 326 del 2003 e dell’art. 2 c. 2 del d. Lgs. n. 472 del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto responsabile il sig.
Pollastri per le sanzioni tributarie irrogate, avendo egli utilizzato la società quale mero schermo, traendo da tal situazione un proprio esclusivo interesse; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha accertato la sussistenza di plurimi elementi in fatto (la costituzione della compagine societaria di soli famigliari del sig. Pollastri, l’emissione di bonifici privi di giustificazione per euro 211.782,72 dalla società www.Orpec.it s.r.l. alla società Pinnata di Pollastri Angelo, le discrasie riguardanti il Cons. Est. Roberto Succio contratto di locazione stipulato con la società Base Immobiliare s.r.l.) a fronte dei quali ha ritenuto che la società fosse un mero “schermo” atto a camuffare l’agire del sig.
Pollastri; - invero, tal accertamento di fatto – che non necessariamente comporta l’azionare il disposto dell’art. 37 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, che riguarda il diverso fenomeno dell’imputazione del reddito nel caso di intestazione fittizia, non la soggettività passiva al fine di irrogazione delle sanzioni a fronte di violazioni di disposizioni tributaria – non risulta più censurabile in questa sede e ha consentito di identificare nel sig. Pollastri il soggetto che ha agito contra legem nell’interesse non della società (risultata in concreto del tutto “svuotata”) ma nel proprio esclusivo interesse; - ciò posto, bene ha fatto la CTR a tratte le dirette conseguenze in diritto delle risultanze fattuali, nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte (Cass.
Sez.5, Ordinanza n. 29038 del 20/10/2021) in fo rza dei quali le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto; ma ciò non trova applicazione nell'ipotesi di società che sia in concreto è una mera "fictio", utilizzata quale puro e formale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito; - pertanto, il ricorso è rigettato;
Cons. Est. Roberto Succio - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 2.300 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore