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Ordinanza — n. 27144/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to improper articulation of legal grounds and failure to prove decisive facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27144/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible, rejecting arguments regarding procedural violations and omitted fact examination. The taxpayer alleged the lower court failed to explicitly address their defenses and ignored expert evidence on local usage, while the tax collector contested the appeal's procedural standing. The court ruled that multiple grievances under a single heading do not constitute separate admissible grounds and that expert reports are merely evidence, not decisive facts requiring separate examination.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: A single appeal ground containing multiple complaints is admissible if clearly formulated, and the omission of an expert report does not constitute a violation of decisive facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal multiple grounds expert report evidence decisive facts tax appeal procedure tassa sui rifiuti gestione dei rifiuti tasse di depurazione acque

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
3, 4, 5 dell’art. 360 c.p.c.: come questa Corte ha chiarito (si veda in termini Cass.
Art. 132 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
stante la mancata indicazione nella sentenza impugnata della costituzione in giudizio del contribuente; dell’art. 156 c.
Art. 112 c.p.c.
00-095-2011); - il terzo motivo si incentra sulla v iolazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c.
art 132 c.p
Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione art 132 c.p.c.
art. 360 c.p
3, 4, 5 dell’art. 360 c.p.c.: come questa Corte ha chiarito (si veda in termini Cass.
art. 112 c.p
00-095-2011); - il terzo motivo si incentra sulla v iolazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015
Cass. Sez.3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020
Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 8621 del 09/04/2018
Cass. SS. UU, Sentenza n. 7155 del 2017
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22616/2021 proposto da NAPOLITIVU’ s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. Manlio Ingrosso (PEC: ingrosso@pec.maningro.it) e dall’avv. Guido Del Vecchio (PEC: guidodelvecchio@avvocatinapoli.legalmail.it) –ricorrente – Contro RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE EPE, GIÀ EQUITALIA SUD S.P.A. - GE.SE.T. ITALIA S.P.A., - OTTOGAS S.R.L., di seguito, per brevità, anche solo Oggetto:

TARSU – legittimazione attiva concessionario Cons. Est. Roberto Succio “RTI”), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti e su foglio separato, dall’avv. Maria Voccia De Felice e dall’avv. Roberta Finizio (PEC: mvocciaordsa@pec.giuffre.it - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1191/15/21 depositata in data 08/02/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per TARSU/TIA 2012; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi che illustra con memoria; il riscossore resiste con controricorso;

Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione art 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. stante la mancata indicazione nella sentenza impugnata della costituzione in giudizio del contribuente; dell’art. 156 c. 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per non idoneità della sentenza al raggiungimento dello scopo e nullità della sentenza per la CTR tralasciato nella concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione l'indicazione dell'avvenuta costituzione nel giudizio di appello della società contribuente rendendo con ciò la pronuncia inidonea a svolgere la sua funzione sostitutiva della pronuncia impugnata; - il motivo è inammissibile;

Cons. Est. Roberto Succio - esso nel concreto enuncia a più profili di doglianza riferiti alle diverse ipotesi del n. 3, 4, 5 dell’art. 360 c.p.c.: come questa Corte ha chiarito (si veda in termini Cass. Sez.U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 ) in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati; - in questo caso, però, le ragioni di impugnazione sono nettamente eterogenee tra loro, facenti riferimento a ben tre diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3, 4, 5, c.p.c., e tal inestricabilità dei motivi non può essere superata poiché la formulazione del mezzo di impugnazione non permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato; - e comunque, dalla lettura della sentenza della CTR appare chiaro come il riferimento alla mancata costituzione dell’appellato sia frutto di un mero errore di scrittura, avendo nel concreto il giudice dell’appello esaminato, sia pur risolvendole con motivazione essenziale e quindi collocantesi al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale”, le difese della società contribuente; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 52 e 53 del d. Lgs. n. Cons. Est. Roberto Succio 446 del 1997, art. 71, 72, 73 del d. Lgs. n. 507 del 1993, del d. Lgs. n. 163 del 2006 e n. 60 del 2016 per difetto di legittimazione attiva (sostanziale e processuale) del concessionario a seguito della carenza delle condizioni previste dal legislatore per esercitare il potere impositivo e della lex specialisper essere affidatario del servizio; ed ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione delle regole sull’onere della prova, per non avere la CTR ritenuto illegittimo l’atto impugnato stante il difetto della ridetta legittimazione in capo al soggetto emittente lo stesso e non avendo l’ente impositore e il raggruppamento di imprese da esso partecipato dato prova della propria legittimazione all’affidamento del servizio; - anche questo m otivo è inammissibile; - parte ricorrente, infatti, non ha trascritto in ricorso per cassazione né prodotto in questa fase di Legittimità alcun atto del procedimento amministrativo dal quale potersi evincere la questione posta, non potendo la Corte percepirla prima né risolverla poi; - e tali documenti nel giudizio di merito erano pure in atti, come la CTP pare osservare nella sentenza da essa resa e trascritta a pag. 10 del ricorso (si rimanda al contratto rep. 00-095-2011); - il terzo motivo si incentra sulla v iolazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni introdotte in causa e assorbite in primo grado, per avere la CTR mancato di prender in esame i motivi di ricorso di primo grado ritualmente proposti in appello; - anche tal motivo è inammissibile; - ritiene il Collegio, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte di Legittimità (tra le molte, si veda Cass.

Sez.2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021 ) che nel giudizio di Cons. Est. Roberto Succio legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi; - dalla lettura della sentenza impugnata, poi, risulta sia pur sinteticamente, anche sotto questo profilo allineata alla giurisprudenza di questo Giudice della Legittimità (Cass.

Sez.3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020) , secondo la quale l’ incompatibilità della statuizione resa in sentenza con le eccezioni sollevate dalla società contribuente depone per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di Cons. Est. Roberto Succio legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione; - non ricorre quindi il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti in concreto appunto incompatibile con la statuizione della sentenza; - il quarto motivo, infine, si duole del mancato esame di fatti storici decisivi per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. consistenti nell’applicazione da parte del Comune del parametro tariffario associato alla categoria 11, senza tener conto delle evidenze strutturali e catastali dei locali connesse alla circostanza che la tariffa unitaria è stata applicata a tutti i locali, anche a quelli adibiti ad attività inidonee a produrre rifiuti, ancorché, in forza delle perizie rese dall’ing.

Illiano, nell’anno 2012 la società non avesse permanentemente utilizzato le superfici dei locali per lo svolgimento dell’attività produttiva; - il motivo è inammissibile; questa Corte è costante nel ritenere (Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 8621 del 09/04/2018) in tema di ricorso per cassazione non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il vizio diomesso esame di un fatto decisivo della controversia per la mancata considerazione di unaperizia stragiudiziale, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova; - pertanto, il ricorso va dichiarat o inammissibile secondo i principi enunciati da questa Corte in sede di definizione della c.d.

“inammissibilità meritale” (Cass. SS. UU. Sent. n. 7155 del 2017); - le spese seguono la soccombenza; Cons. Est. Roberto Succio p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 4.100,00 cui aggiungersi euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente, Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ult