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Ordinanza — n. 27111/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of special power of attorney for the lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27111/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the representing lawyer lacked a special power of attorney. The court held that Article 365 of the Code of Civil Procedure strictly requires such authorization for filing cassation appeals. Consequently, the procedural defect rendered the entire petition void without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 365 cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible if filed by a lawyer without a special power of attorney, as this statutory requirement is a mandatory condition for the validity of the filing.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal inadmissible petition Code of Civil Procedure procedural defect Italian Supreme Court lawyer representation protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 365 cod. proc. civ.
Va previamente rilevata l'inammissibilità del ricorso poiché esso risulta proposto da difensore privo di procura, sicché esso viola il dettato dell'art. 365 cod. proc. civ. che prescrive che il ricorso per cassazione sia proposto, appunto, a pena di inammissibilità da un avvocato munito di procura speciale.
art. 365 cod. proc. civ
Va previamente rilevata l'inammissibilità del ricorso poiché esso risulta proposto da difensore privo di procura, sicché esso viola il dettato dell'art. 365 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11392-2021proposto da: IMRAN MUHAMMAD, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SATTA -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso il decreto n. 438/2019 del TRIBUNALE di CAGLIARIdepositata il 04/03/2021; Ric. 2021n. 11392sez. M1 - ud. 13 - 07 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va previamente rilevata l'inammissibilità del ricorso poiché esso risulta proposto da difensore privo di procura, sicché esso viola il dettato dell'art. 365 cod. proc. civ. che prescrive che il ricorso per cassazione sia proposto, appunto, a pena di inammissibilità da un avvocato munito di procura speciale.

2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

3. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il gi